TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-12-19, n. 202303788

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-12-19, n. 202303788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303788
Data del deposito : 19 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2023

N. 03788/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01311/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via n. Turrisi 48;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Agrigento, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n.6 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, adottato dal Questore di Agrigento il 6 marzo 2019, prot. -OMISSIS-

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per l’Amministrazione intimata;

Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-sulla domanda cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le note di udienza di parte ricorrente del 10/11/2023 per il passaggio in decisione del ricorso senza discussione da remoto;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 novembre 2023, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. R V, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 13 maggio 2019 e depositato il 12 giugno successivo, parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, adottato dal Questore di Agrigento il 6 marzo 2019 e notificato il 14 marzo 2019 (Prot.-OMISSIS-IMM. 2019/SEZ. II, All.1).

Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità di suddetto provvedimento, formulando le seguenti censure:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, commi 3 e 5, e 26, comma 4, del D. Lgs. 286/98. Errore sui presupposti di fatto. Omessa motivazione. Eccesso di potere. Diritto del ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno per lavoro Autonomo. Carenza di attività istruttoria, nella parte in cui il provvedimento impugnato difetterebbe di ogni valutazione in ordine all’attualità della pericolosità sociale del ricorrente e risulterebbe carente del necessario bilanciamento con elementi ulteriori quali la durata del soggiorno ed il radicamento dello straniero nel territorio dello Stato, anche ai fini dell’eventuale rilascio di un titolo di soggiorno diverso.

In data 17 giugno 2019, per il Ministero dell’Interno e la Questura di Agrigento si costituiva in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo depositando documentazione.

Con ordinanza cautelare-OMISSIS-del 1 luglio 2019 veniva respinta l’istanza cautelare.

In prossimità dell’udienza di trattazione parte ricorrente ha depositato note d’udienza chiedendo il passaggio in decisione senza discussione da remoto.

Alla pubblica udienza in videoconferenza del 13 novembre 2023, tenutasi in collegamento da remoto, la causa è stata posta in decisione.

Ad un più approfondito esame della questione dedotta, alla stregua anche delle recenti pronunce della Corte Costituzionale di seguiti indicate, ritiene il Collegio di dover rivedere l’orientamento della fase cautelare.

Occorre considerate che il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è motivata dall’Amministrazione in ragione della sussistenza di reati ritenuti ostativi dall’Amministrazione ai fini del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno.

In particolare l’Amministrazione adduce che dal Casellario Giudiziale risulta una sentenza di condanna irrevocabile per i reati di cui agli -OMISSIS-.

Ed inverso, quanto a secondo reato, il delitto di -OMISSIS- non può ritenersi ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto non era incluso nell'elencazione di cui all'art. 380 c.p.p. cui fa espresso rinvio l'art. 4, comma 3, d.lg. n. 286 del 1998, inclusione oggi prevista alla lett. f bis ) del mentovato art. 380 c.p.p., ancorché limitatamente all'ipotesi aggravata di cui all'art. 648 comma 1, secondo periodo, c.p., in ragione delle modifiche introdotte dall'art. 8 comma 2, d.l. 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013 n. 119 (T.A.R. Campania, N, sez. VI, 13/04/2016, n.1774): nel caso in esame ci si trova innanzi all’ipotesi delittuosa di lieve entità di cui al comma 2 dello stesso art. 648 c.p..

Quanto al reato di cui all’art. 474 c.p., la Corte Costituzionale, con la recente sentenza 08/05/2023, n.88, ancorché in relazione al combinato disposto degli articoli 4, 3° comma e 5, 5° comma del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha ritenuto l’illegittimità costituzionale della previsione di ricomprendere tra i reati ostativi, per quanto qui rileva, connessi a sentenza definitive per il reato di commercio di prodotti con segni falsi, di cui all'art. 474, 2° comma, cod. pen., senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.

Ritiene il Collegio che detta pronuncia possa trovare applicazione anche al caso di specie secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui al comma 7-bis dell’art. 26 dello stesso D.Lgs. n. 286/1998 ritenuto che, come le norme censurate dalla Consulta, anche il predetto comma 7 bis art. 26, relativo all’ingresso e soggiorno per lavoro autonomo) prevede la medesima fattispecie ostativa di cui all’art. 474 senza contemplare ipotesi di verifica in concreto della pericolosità sociale del richiedente da parte dell’Amministrazione.

In conclusione, il ricorso appare fondato e va quindi accolto con annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Tenuto conto della rilevanza della sopravvenuta pronuncia della Consulta, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per non far applicazione della regola della soccombenza compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

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