TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-11-22, n. 201913425

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-11-22, n. 201913425
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201913425
Data del deposito : 22 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2019

N. 13425/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06008/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6008 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S C, rappresentata e difesa dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;

contro

CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

M G, A G, N I, V B, F Pgaliara, Vincenzo Inserra, Adele Oliva, Elisabetta Moretti, Paola V, Stefania Lopatriello, Pietro Zampelli, Giancarlo Russo, Paolo Dragone, Salvatore Ciccarelli non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari:

- della graduatoria formata ed approvata in data 23 febbraio 2018 dalla Giunta di scrutinio per la carriera direttiva per l'anno 2015, comunicata alla ricorrente con email del 15.3.2018 a cui è stata allegata la disposizione del Direttore Generale della Consob n. 8/18 del 13.3.2018, nella parte in cui la ricorrente risulta classificata 15a (con 90,500 punti) e dunque prima dei “non promossi” alla qualifica di funzionario di 1a con diritto al relativo trattamento economico, a decorrere dal 1° gennaio 2015

Per quanto riguarda i motivi aggiunti

del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, definito negativamente con delibera n. 20512/2018 del 5.7.2018, notificata all’interessata in data 19.7.2018;
nonché di tutti gli atti istruttori e preparatori del predetto provvedimento, in particolare le note della Giunta di scrutinio.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consob;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2019 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

La ricorrente, dipendente della Consob con qualifica di funzionario di 2a della Divisione Informazione Emittenti-Ufficio Vigilanza Informazione Emittenti (DIE/VIE), ha concorso alla procedura di valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di 1°, per la quale risultavano destinati n. 14 posti, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, prevista dal Regolamento del Personale Consob, sulla base della Delibera n. 19728/2016 come modificata dalle successive n. 19823/16 e 19918/17.

Con verbale n. 29 del 23 febbraio 2018, la Giunta di scrutinio ha approvato la graduatoria della predetta procedura, ove la ricorrente si è classificata al 15° posto (primo dei non promossi) con 90,50 punti, a soli 0,50 punti dai candidati classificati dall’11° al 14° posto e tutti promossi con 91,00 punti.

La ricorrente ha contestato l’esito della valutazione sia mediante ricorso gerarchico - (definito negativamente con delibera n. 20512/2018 del 5.7.2018, notificata all’interessata in data 19.7.2018 ed impugnata con motivi aggiunti) - sia mediante il presente ricorso.

La graduatoria sopraindicata è stata impugnata, unitamente agli atti presupposti (relazione del Direttore Generale della Consob, verbali delle operazioni svolte dalla Giunta di scrutinio, in particolare i criteri stabiliti per l’assegnazione dei punteggi del 10 maggio 2017) e conseguenziali, delibera di approvazione e provvedimenti di nomina, formulando i seguenti motivi di censura:

1. Violazione del criterio di valutazione del titolo di cui alla “Categoria C. “Esperienza nella qualifica ricoperta” in quanto applicato facendo erroneo riferimento alla “anzianità” e non alla “esperienza”. Violazione dell’art. 54, comma 1 del Regolamento del personale. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta. Disparità di trattamento (rubricato dalla ricorrente come motivo 4.I).

2. Violazione e/o falsa applicazione del criterio di cui alla “Categoria B. Requisiti di preparazione professionale” con riferimento al titolo di “revisore legale” posseduto dalla ricorrente, erroneamente non riconosciuto in quanto “non risulta che il titolo di revisore legale sia stato acquisito successivamente al “superamento di prove d’esame” in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta nella riunione del 10 maggio 2017”;
e comunque, in subordine, illegittimità del suddetto criterio per manifesta violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. nonché per violazione dell’art. 54, comma 10 del Regolamento del personale che impone di valutare i titoli e le categorie di titoli risultanti dal fascicolo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta. Disparità di trattamento (rubricato dalla ricorrente come motivo 4.1.II).

3. Violazione e/o falsa applicazione del criterio di cui alla “Categoria B. Requisiti di preparazione professionale” con riferimento sia alla “conoscenza di lingue straniere” sia al possesso titoli aventi attinenza all’attività e ai servizi d’Istituto erroneamente riconosciuti ad altri candidati. Violazione degli artt. 53 e ss. del Regolamento del personale. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta. Disparità di trattamento (rubricato dalla ricorrente come motivo 4.2.III).

4. Violazione e/o falsa applicazione del criterio di cui alla “Categoria A2. Qualità del servizio prestato - giudizio collegiale” con riferimento alla sub-voce “livello di responsabilità-autonomia”. Violazione degli artt. 53 e ss. del Regolamento del personale. Violazione dell’art. 3 della legge 241/90 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta. Disparità di trattamento (rubricato dalla ricorrente come motivo 4.3.IV).

5. Violazione e/o falsa applicazione del criterio di cui alla “Categoria A2. Qualità del servizio prestato - giudizio collegiale” con riferimento alle sub-voci “livello di responsabilità- rischi e carico di lavoro, complessità e risultati. Violazione degli artt. 53 e ss. del Regolamento del personale. Violazione dell’art. 3 della legge 241/90 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta. Disparità di trattamento. (rubricato dalla ricorrente come motivo 4.4.V).

In entrambe le censure la ricorrente lamenta che non sarebbe stato riconosciuto il livello oggettivamente superiore della complessità e difficoltà dell’attività svolta dalla stessa, collegata ad indagini penali, nonché delle mansioni aggiuntive espletate, dell’autonomia organizzativa goduta, rispetto ad altri candidati.

6. Violazione e/o falsa applicazione del criterio di cui alla “Categoria D2. Attitudine ad assolvere le funzioni del grado superiore - giudizio collegiale”. Violazione degli artt. 53 e ss. del Regolamento del personale. Violazione dell’art. 3 della legge 241/90 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta. Disparità di trattamento (rubricato dalla ricorrente come motivo 4.5.VI): la ricorrente censura le ripetitività delle espressioni utilizzate, per i vari candidati, senza tener conto dell’effettiva maggiore complessità e rilevanza delle funzioni svolte dalla stessa, del grado di rischio dell’autonomia, e del livello di prestazioni raggiunte.

7. Violazione e/o falsa applicazione: degli artt. 53 e 54 del Regolamento del Personale Consob;
degli artt. 3 e 97 Cost.;
dell’art. 8, comma 1, della Delibera Consob n. 17758 del 2011. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste. Disparità di trattamento
(rubricato dalla ricorrente come motivo 4.6.VII;
in sostanza contesta il punteggio attribuito ai colleghi in posizione part-time ).

8. Violazione e/o falsa applicazione: degli artt. 53 e 54 del Regolamento del Personale Consob;
degli artt. 3 e 97 Cost.;
degli art. 22 e 34 del D.lgs. n. 151/2001. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste. Disparità di trattamento
(rubricato dalla ricorrente come motivo 4.7.VIII;
in sostanza contesta il punteggio attribuito alle colleghe in congedo per maternità o parentale). .

Si è costituita in giudizio la Consob, con memoria scritta.

Non si sono costituiti i controinteressati intimati.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche la delibera con la quale la Consob ha definito negativamente il ricorso gerarchico, unitamente agli atti presupposti, formulando i seguenti motivi di censura: 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53, comma 4, parte I del Regolamento del personale e della delibera n. 14369/2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione contraddittoria ed incongrua, perplessità dell’atto emanato . Con tale primo motivo aggiunto – numerato dalla ricorrente 4.1 I – la ricorrente lamenta l’illegittimità, in via autonoma, della decisione del ricorso amministrativo per “omissione di pronuncia”, in quanto sarebbero stati esaminati “i soli motivi relativi ai punteggi assegnati alla ricorrente”, decidendo solo in parte il gravame, senza affrontare i motivi con cui aveva contestato “anche i punteggi assegnati ad altri candidati”.

Per il resto i motivi aggiunti si ripropongono le censure già dedotte a fondamento del ricorso introduttivo: il motivo aggiunto numerato 4.2 II “ Violazione del criterio di valutazione del titolo di cui alla “Categoria C. Esperienza nella qualifica ricoperta”, è inteso a contestare l’illegittimità della valutazione dei servizi lavorativi prestati in posizione “non di ruolo” ribadendo le osservazioni relative alla distinzione tra il titolo oggetto di valutazione (l’“esperienza”) e titolo richiesto per partecipare allo scrutinio (l’“anzianità”), già dedotto con il primo motivo del ricorso introduttivo (rubricato dalla ricorrente come motivo 4.I).

Il “motivo aggiunto” numerato “4.3 III “ Violazione e/o falsa applicazione del criterio di cui alla “Categoria B. Requisiti di preparazione professionale” riguarda la valutazione del titolo di “revisore legale” e ribadisce le censure dedotte con il secondo motivo del ricorso introduttivo (rubricato dalla ricorrente come motivo 4.1.II).

Il motivo aggiunto 4.4 IV. Violazione e/o falsa applicazione del criterio di cui alla “Categoria B. Requisiti di preparazione professionale” con riferimento alla “conoscenza di lingue straniere” riproduce il terzo motivo del ricorso introduttivo (rubricato dalla ricorrente come motivo 4.2.III).

Il motivo aggiunto 4.5 V. Violazione e/o falsa applicazione del criterio di cui alla “Categoria A2. Qualità del servizio prestato - sub-voce “livello di responsabilità-autonomia” riproduce il quarto motivo del ricorso introduttivo (rubricato dalla ricorrente come motivo 4.3.IV).

Il motivo aggiunto 4.6 VI. Violazione e/o falsa applicazione del criterio di cui alla “Categoria A2. Qualità del servizio prestato - sub-voci “livello di responsabilità - rischi e carichi di lavoro, complessità e risultati” riproduce il quinto motivo del ricorso introduttivo rubricato dalla ricorrente come motivo 4.4.V).

Il motivo aggiunto 4.6 VI. Violazione e/o falsa applicazione del criterio di cui alla “Categoria D2. Attitudine ad assolvere le funzioni del grado superiore riproduce il sesto motivo del ricorso introduttivo rubricato dalla ricorrente come motivo 4.5.VI).

Per espressa ammissione della ricorrente il motivo aggiunto “4.7” si riporta agli ultimi due motivi dedotti con il ricorso principale, cioè quello rubricato 4.6 VII Violazione e/o falsa applicazione: degli artt. 53 e 54 del Regolamento del Personale Consob con cui contesta la valutazione del servizio in regime di lavoro a tempo parziale e quello rubricato 4.7 VIII. Violazione e/o falsa applicazione: degli artt. 53 e 54 del Regolamento del Personale Consob;
con cui svolge censure analoghe relativamente ai periodi di congedo di maternità.

In vista della trattazione del merito la ricorrente ha prodotto una memoria conclusionale.

All’udienza pubblica del 28.5.2019 la causa è trattenuta in decisione.

Va in via preliminare chiarito, per quanto riguarda il rapporto tra il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, che, a seguito del rigetto del ricorso gerarchico, non si è verificato quell’ampliamento del thema decidendum , erroneamente ravvisato dalla ricorrente.

Com'è noto, in virtù del principio di prevalenza del ricorso giurisdizionale, qualora quest’ultimo venga proposto successivamente al ricorso amministrativo, quest’ultimo si intende tacitamente rinunciato e diventa quindi improcedibile (mentre se proposto successivamente è inammissibile), facendo venir meno in tal modo il potere decisorio dell'amministrazione;
la decisione di rigetto del ricorso gerarchico, dopo il ricorso giurisdizionale, ha effetto meramente confermativo del provvedimento originario ed è privo di autonomi effetti pregiudizievoli (vedi, Cons. Stato, ad. plen., 1° gennaio 1989, n. 16 e n. 17;
Consiglio di Stato sez. IV, 02/11/2017, n.5053, Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 347;
Cons. Stato, Sez. II, 12 febbraio 1996, n. 88;
TAR Puglia, Bari, sez. I, 5 giugno 2006, n. 2161/2006;
T.A.R. Lazio, Sez. III, 16 novembre 1991, n. 1964;
nonché, da ultimo, TAR Lazio, sez. I bis, 11/06/2019, n.7569). Diversamente, nel caso in cui il decreto decisorio del ricorso gerarchico si fondi invece su ulteriori elementi di giudizio, e che, proprio per tali elementi di novità, costituisce “autonoma manifestazione di volontà dell'Autorità decidente, non meramente confermativa del provvedimento impugnato”, la quale non può ritenersi tamquam non esset , ma configura piuttosto un vero e proprio nuovo provvedimento, che deve essere impugnato con motivi aggiunti (Consiglio di Stato sez. VI, 02/09/2002, n.4422).

Nel caso in esame si ricade nella prima ipotesi, in quanto il ricorso giurisdizionale reitera le censure dedotte nel ricorso amministrativo e la decisione di quest’ultimo è affidata ad argomentazioni difensive con cui la Giunta di Scrutinio si limita a giustificare il proprio operato invocando di aver fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione dei titoli approvati nella seduta del 10.5.2017 come desumibili dal Regolamento, limitandosi ad illustrare le ragioni sulle modalità con cui è pervenuta a qualificare alcuni titoli ed attribuire i relativi punteggi in un modo anziché in un altro.

Tanto che la delibera n. 20512/2018 del 5.7.2018 è stata impugnata con motivi aggiunti del 18.10.2018 ribadendo le censure già poste e limitandosi a dedurre, quale ulteriore motivo di censura, come “vizio autonomo” del decreto decisorio del ricorso amministrativo, la decisione solo parziale del ricorso, lamentando l’omessa pronuncia su tutti i profili di censura dedotti, e, per il resto, ribadendo, con minuziosa puntualità a tutte le ulteriori spiegazioni del punteggio fornite dalla Giunta a difesa del proprio operato, contrastandole con opposte considerazioni su come quel titolo avrebbe dovuto essere diversamente valutato.

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non si è verificato alcun ampliamento del thema decidendum , perché con l’atto in contestazione non viene introdotto alcun nuovo elemento né sul piano fattuale, né su quello giuridico;
non risulta innovato né il petitum , né la causa petendi ;
l’opposta convinzione della ricorrente si fonda sulla confusione tra “motivi di censura” e mere “argomentazioni difensive a sostegno del motivo di ricorso”, senza considerare che queste ultime servono ad illustrare e rendere più convincenti le censure poste a fondamento del gravame, rispetto alle quali si pongono in “funzione strumentale” come elementi d’appoggio a queste, ma non incidono sull’”oggetto” delle stesse, non avendo alcun effetto modificativo, ampliativo o restrittivo del motivo o della domanda (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 375/2019).

Per completezza espositiva, “i motivi aggiunti” saranno comunque menzionati a fianco dei corrispondenti “motivi di censura” dedotti con il ricorso introduttivo.

Prima di esaminare il merito del gravame, giova premettere un breve richiamo alla normativa che disciplina le promozioni del personale Consob.

Il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4.12.2002, modificato, da ultimo, con delibera 19431/2105 e 19727/2016, all’art. 2 distingue il personale appartenente alla carriera direttiva superiore (“di norma” preposto alla Direzione di Unità Organizzative secondo le previsioni dell’art. 3) - comprendente le qualifiche seguenti (in ordine decrescente): funzionario generale, condirettore centrale, direttore principale (preposti alla direzione di Divisioni), direttore e condirettore (preposti alla direzione di Uffici) –, da quello appartenente alla carriera direttiva inferiore - comprendente le qualifiche di primo funzionario, funzionario di 1a (anch’essi possono essere preposti alla direzione di Uffici) e funzionario di 2* – per le quali sono previste diverse procedure di accesso.

Le promozioni nell'ambito della carriera direttiva sono disciplinate dall’art. 51 che prevede che queste “hanno luogo, a scelta per merito o mediante valutazione comparativa, per la qualifica immediatamente superiore e per il numero di posti annualmente determinato dalla Commissione”.

L’art. 53 prevede l’accesso alle qualifiche della carriera direttiva “inferiore”, tra cui la promozione alla qualifiche di funzionario di 1°, che viene disposta dalla Giunta di scrutinio all'esito dello scrutinio per valutazione comparativa dei funzionari di 2° con anzianità nella qualifica non inferiore a quattro anni (comma 2);
anzianità che va computata facendo riferimento alla data di assunzione/promozione (come precisato dal comma 3). Avverso le predette promozioni è ammesso ricorso alla stessa Commissione, secondo le modalità stabilite.

Lo stesso Regolamento disciplina in modo estremamente accurato il procedimento stesso di valutazione, indicando criteri, parametri, indicatori e pesi e modalità di espressione delle valutazioni.

L’art. 54 detta le norme sullo scrutinio per valutazione comparativa, anche ai fini delle promozioni previste per le categorie di funzionari in parola, stabilendo che “la Giunta di scrutinio di cui al successivo art. 55 determina preliminarmente i criteri ed i fattori di valutazione, fissando i punteggi da attribuire per le varie qualifiche, avuto riguardo ai seguenti titoli o categorie di titoli: a) per le promozioni alla qualifica di funzionario di 1a (nonché da questa alla qualifica di condirettore): «qualità del servizio prestato», risultato conseguito nella prova di cui al precedente art. 52, commi 2 e 3, «requisiti di preparazione professionale», «esperienza nella qualifica ricoperta», «attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore».

Al secondo comma precisa che “Nella valutazione dei titoli o delle categorie di titoli considerati per lo scrutinio, i punteggi relativi alla «qualità del servizio prestato» ed ai «requisiti di preparazione professionale» di cui alle lett. a) e c) del comma precedente, nonché quelli relativi al «rendimento», alla «gestione del personale» ed alla «cultura professionale» di cui alla lett. b) del comma precedente, sono attribuiti con riguardo agli ultimi due riferimenti valutativi annuali sulle prestazioni. A parità di merito, negli scrutini previsti dal presente articolo, costituisce titolo di preferenza l'anzianità secondo i criteri di cui al precedente art. 5”.

Viene inoltre stabilito il tetto massimo del punteggio assegnabile a ciascun criterio: il comma 6, con specifico riferimento allo scrutinio per la promozione alla qualifica di funzionario di 1a, sancisce che “ i punteggi riservati alla «attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore» ed alla «anzianità nella qualifica ricoperta» sono rispettivamente pari a 30 e a 4 ”.

Il successivo comma 7 stabilisce che “ a ciascun titolo o categoria di titoli non può essere riservato un punteggio superiore ad 1/3 del punteggio complessivo dello scrutinio” ;
punteggio massimo che è fissato, dal successivo comma, a “99 punti per le promozioni alla qualifica di funzionario di 1a (e da questa alla qualifica di condirettore) ”, precisando altresì che “il punteggio minimo per conseguire l'idoneità alla promozione non può essere inferiore al 50% del punteggio massimo” (la valutazione preliminare dell’idoneità, in quanto fase preliminare di ammissione allo scrutinio è disciplinata con attenzione, sia con riferimento ai requisiti minimi – per cui il comma 9 precisa che “Non sono considerati idonei i dipendenti che, a prescindere dal punteggio complessivo ottenuto, non abbiano conseguito almeno la metà dei punteggi massimi nella valutazione della «qualità del servizio prestato» o «del rendimento» e nella «attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore ”, sia con riferimento alle garanzie formali e procedimentali, per cui il medesimo com ma 9 prevede le condizioni che comportano l’inidoneità e la motivazione del giudizio negativo, precisando che: “qualora non venga assegnato al dipendente il punteggio minimo di idoneità per la «attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore», nonostante che egli abbia conseguito tale punteggio per la «qualità del servizio prestato» o per il «rendimento»).

Viene inoltre precisata la fonte da cui desumere gli elementi di valutazione, chiarendo, al comma 10, che “I titoli e le categorie di titoli sui quali si basa la valutazione dei dipendenti ai fini dello scrutinio devono risultare dai fascicoli personali;
se taluno di essi fosse escluso dalla valutazione, devono esserne indicati i motivi”
.

L’art. 55 demanda la determinazione dei criteri di applicazione delle norme in questione alla Giunta di scrutinio.

Nella seduta del 10 maggio 2017, la Giunta di scrutinio ha individuato i criteri generali per lo scrutinio per valutazione comparativa, anche per la promozione dei funzionari di seconda alla qualifica di funzionario di prima, tenendo conto dei criteri adottati nella precedente tornata valutativa (scrutinio per la sessione di avanzamento per l’anno 2014) e della modifica introdotta per effetto della modifica dell’art. 54 del Regolamento del personale (che non prevede più la valutazione delle pubblicazioni a partire dalla tornata valutativa per l’anno 2015 con conseguente riduzione del punteggio massimo da 100 a 99 punti).

Detti criteri circoscrivono la discrezionalità valutativa dell’organo collegiale a cui sono demandate le operazioni di scrutinio (cioè la stessa Giunta) mediante il ricorso alla tecnica della cd. “griglia di valutazione” , in cui sono accuratamente individuati, per ciascuna categoria di titoli oggetto di valutazione, i parametri, gli indicatori e la gamma di punteggi attribuibili:

A. “Qualità del servizio prestato” - max punti 32: A.1 elementi di giudizio desumibili dai rapporti valutativi - punti 12;
A.2 giudizio della Commissione- punti 21;
B. “ Requisiti di preparazione professionale”- max punti 33: B1 elementi desumibili dai rapporti informativi annuali punti 30 -;
B2 altri titoli: punti 2;
C. “Esperienza nella qualifica ricoperta” - max punti 4;
D. “ Attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore” - max punti 30;
D.1 elementi di giudizio desumibili dai rapporti valutativi- punti 9: D.2 giudizio Commissione- punti 21.

Per ciascun “gruppo” di elementi di valutazione è previsto che una parte del punteggio (A1, B1 e D1) sia attribuita in modo automatico, dovendo essere semplicemente “desunto” dai fascicoli personali, operando la “trascrizione” nella scheda di scrutinio secondo una tabella di corrispondenza – stabilita dalla Giunta di scrutinio nella stessa seduta in cui individua i criteri generali per lo scrutinio per valutazione comparativa – che consente di trasformare i giudizi attribuiti nei rapporti valutativi (nonché l’anzianità nella qualifica risultante dal fascicolo personale), in punteggi numerici.

Per quanto riguarda la categoria A Qualità del servizio prestato- la parte “vincolata” della scheda di scrutinio, “parte A.1 elementi di giudizio desumibili dalla Sezione III dei rapporti valutativi dell’ultimo biennio” (per la quale è attribuibile un punteggio massimo di punti 12;
6 punti per ciascun anno) è compilata in modo “automatico”, sulla base della seguente tabella: “A.

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