TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-11-21, n. 202300924

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-11-21, n. 202300924
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300924
Data del deposito : 21 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2023

N. 00924/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00822/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 822 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B C, A D F, E V, A S e S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;



per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Delibera n. 67/2022 del 05/05/2022, con la quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha accertato la violazione, da parte di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., degli artt. 16, par. 1, 17, par. 2, 18, par. 3, e 24, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/11/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, irrogando nei confronti della stessa le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- € 2.825,00 ex art. 13 del D.Lgs. n. 129/2015, per la violazione dell’art. 16, par. 1, del Reg. n. 1177/2010;

- € 22.220,00 ex art. 14 del D.Lgs. n. 129/2015, per la violazione dell’art. 17, par. 2, del Reg. n. 1177/2010;

- € 7.300,00 ex art. 12 del D.Lgs. n. 129/2015, per la violazione dell’art. 18, par. 3, del Reg. n. 1177/2010;

- € 905,00 ex art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 129/2015, per la violazione dell’art. 24, par. 2, del Reg. n. 1177/2010;

nonché degli atti tutti presupposti (in particolare le note dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti prot. n. 13340/2021 del 02/09/2021 di richiesta di informazioni, prot. n. 14945/2021 del 28/09/2021 di sollecito, prot. n. 16796/2021 del 25/10/2021 di ulteriore richiesta di informazioni, prot. n. 18080/2021 del 11/11/2021 di sollecito, nonché la delibera n. 15/2022 del 27/01/2022 di avvio del procedimento ai sensi del D.Lgs. 29/07/2015, n. 129), antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al procedimento e per ogni ulteriore statuizione di legge, nonché per la rideterminazione ex art. 134, co. 1, lett. c) delle sanzioni irrogate alla Tirrenia – Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. nei sensi e nei termini indicati in ricorso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. il 21/6/2023:

- della Delibera n. 70/2023 del 20/04/2023, con la quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha accertato la violazione, da parte di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., degli artt. 16, par. 1, 17, par. 2, 18, par. 3, e 24, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/11/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, irrogando nei confronti della stessa una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di € 33.230,00 di cui € 2.825,00 per la violazione dell’art. 16, par. 1, del Reg. n. 1177/2010, € 22.220,00 per la violazione dell’art. 17, par. 2, del Reg. n. 1177/2010, € 7.300,00 per la violazione dell''art. 18, par. 3, del Reg. n. 1177/2010 ed € 905,00 ex art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 129/2015, per la violazione dell’art. 24, par. 2, del Reg. n. 1177/2010;

- degli atti tutti presupposti (in particolare la nota prot. ART n. 1364/2023 del 27/01/2023 e le “ Risultanze istruttorie ” ad essa allegate), antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al procedimento e per ogni ulteriore statuizione di legge;

per l’accertamento dell’intervenuta consumazione del potere sanzionatorio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per decorso del termine regolamentare per la conclusione del relativo procedimento e la rideterminazione ex art. 134, co. 1, lett. c) delle sanzioni irrogate.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con delibera n. 15 del 27/01/2022, notificata in pari data, l’Autorità disponeva l’avvio di un procedimento per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli artt. 16, par. 1, 17, par. 2, 18, par. 1 e 3, e 24 par. 2 del Regolamento (UE) n. 1177/2010.

La medesima Delibera n. 15/2022 con cui era stato avviato il procedimento stabiliva che: “ il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera ”, assegnando un termine di 30 giorni alla ricorrente per prendere parte al procedimento sanzionatorio.

In data 26/02/2022, la ricorrente presentava memoria difensiva.

In data 24/03/2022 si teneva l’audizione, all’esito della quale la ricorrente presentava ulteriori integrazioni alle difese.

Con delibera n. 67/2022 del 05/05/2022, notificata in pari data, l’Autorità riteneva sussistenti tutte le contestate violazioni dell’art. 16, par. 1, dell’art. 17, par. 2, dell’art. 18 par. 1 e dell’art. 24, par. 2, irrogando alla ricorrente relative sanzioni amministrative pecuniarie per l’importo complessivo di € 33.250,00.

Con ricorso notificato in data 04/07/2022, la ricorrente ha censurato l’anzidetta delibera e gli atti presupposti lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:

A. Sull’accertamento delle violazioni:

I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, par. 1, del Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio n. 1177/2010 del 24/11/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta;

II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, par. 2, del Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio n. 1177/2010 del 24/11/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta;

III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, par. 3, del Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio n. 1177/2010 del 24/11/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta;

IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, par. 2, del Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio n. 1177/2010 del 24/11/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta;

B. Sulla quantificazione delle sanzioni:

V) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 13 del D.lgs. n. 129/2015, dell’art. 11 della L. n. 689/1981, dell’art. 14 del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con Delibera n. 15/2014, nonché delle Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta;

VI) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 14 del D.lgs. n. 129/2015, dell’art. 11 della L. n. 689/1981, dell’art. 14 del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con Delibera n. 15/2014. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta;

VII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 12 del D.lgs. n. 129/2015, dell’art. 11 della L. n. 689/1981, dell’art. 14 del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con Delibera n. 15/2014. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta;

VIII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 129/2015, dell’art. 11 della L. n. 689/1981, dell’art. 14 del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con Delibera n. 15/2014. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza

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