TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2021-03-02, n. 202101401

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2021-03-02, n. 202101401
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202101401
Data del deposito : 2 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2021

N. 01401/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00666/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2019, proposto da
Consorzio “Maleventum”, Consorzio Prevalentemente di Cooperative Sociali, S. Coop. Sociale – Onlus, in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Prefettura di Benevento, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Armando Diaz n. 11;

per l'annullamento

1.del decreto n° 0040679, del 26.11.2018, emanato dalla Prefettura di Benevento – Ufficio Territoriale del Governo – Area

IV

Diritti Civili Cittadinanza Condizione Giuridica dello straniero Immigrazione e Diritto D'asilo, notificato, a mezzo P.E.C., in data 26/11/2018, con il quale è stata disposta la revoca della convenzione prot. n° 12830 stipulata in data 01/04/2016;

2.della nota di comunicazione dello stesso assunta al medesimo numero di protocollo;

3.di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso ed, in ogni caso, lesivo degli interessi del Consorzio ricorrente


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70 e del D.P.C.S. 28/12/2020, la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 25/01/2019 e depositato in data 14/02/2019, il Consorzio ricorrente esponeva in fatto:

-di essere un consorzio, organizzato con ben quindici Centri residenziali, che si occupava dell'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo politico e profughi di guerra, posti sotto protezione internazionale dal Governo Italiano (per complessivi circa 1000 posti letto in regime residenziale messi a disposizione del Ministero degli Interni);

-di operare nell'assistenza sociale a terra di naufraghi recuperati da natanti dell'Esercito Italiano in operazioni umanitarie;

-che, con l’ausilio di personale socio sanitario specializzato, esso ricorrente si era occupato della gestione di gravi situazioni umanitarie, intervenendo per sopperire alle emergenze abitative con propri immobili messi a disposizione di Enti pubblici, offrendo assistenza in regime residenziale;

-che esso ricorrente si era da sempre distinto per l’efficacia e la qualità dei servizi offerti;

-che, in data 1° aprile 2016, aveva stipulato con la Prefettura di Benevento, la convenzione prot. n°12830, disciplinante il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nel centro di accoglienza straordinario denominato “Damasco 7”, con sede alla Via Forestieri, n° 25, nel Comune di Airola (BN);

-che la durata del servizio in convenzione era stata fissata, in via presuntiva, dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2016 ed era stata successivamente prorogata, giusto atto prot. n° 7605 del 28 febbraio 2017, a far data dal 1° gennaio 2017, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura di gara;

-che, però, la Prefettura di Benevento, con l’atto impugnato, aveva risolto la convenzione sottoscritta con la Cooperativa Maleventum, in ragione delle vicende giudiziarie penali del sig. P D D e ciò per la presunta qualità di dominus del Consorzio Maleventum.

Sulla base di queste premesse, parte ricorrente articolava plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, declinato sotto varie figure sintomatiche.

Si costituivano in resistenza il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, che eccepivano in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito.

All’udienza pubblica del 17 febbraio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70 e del D.P.C.S. 28/12/2020

DIRITTO

Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, come eccepito dalla difesa delle Amministrazioni resistenti.

Il Collegio osserva che si è già pronunciato su una controversia intervenuta tra le stesse parti in sede di impugnativa di atti adottati dall’Amministrazione resistente nella fase esecutiva di una convenzione, avente ad oggetto il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in centri di accoglienza ubicati in provincia di Benevento, dichiarando il difetto di giurisdizione di questo Giudice con sentenza

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