TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-06-08, n. 201700614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-06-08, n. 201700614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700614
Data del deposito : 8 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2017

N. 00614/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00252/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 252 del 2017, proposto da:
M.S.G. S.r.l.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato B D B, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Russo in Bari, via O. Flacco n.27;

contro

Comune di Carapelle non costituito in giudizio;

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio

serbato sull’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, acquisita dal Comune di Carapelle (FG) con il Prot. n. 8202 dell’11.11.2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente espone in fatto di aver presentato, al Comune odierno intimato, in data 11.11.2016, un’istanza di autorizzazione all’installazione di 4 impianti pubblicitari, acquisita al prot. n. 8202.

Lamenta che, nonostante il decorso infruttuoso del termine legale di conclusione del procedimento, l’Amministrazione sia venuto meno all’obbligo di pronunciarsi espressamente sull’istanza, così come previsto dall’art. 2 L. n. 241/90.

Chiede, inoltre, la condanna al pagamento di un indennizzo ex art. 2 bis, co 1, L. n. 241/90.

Chiamata all’udienza camerale del 18.5.2017, la causa è stata trattenuta in decisione, nella mancata costituzione del Comiune, regolarmente intimato.

Il ricorso è parzialmente fondato.

E’ pacifico che il Comune non abbia provveduto sull’istanza.

Nel difetto di costituzione non ha allegato alcuna causa impeditiva ovvero la previsione di un diverso termine di conclusione del procedimento, rispetto a quello contemplato dalla legge sul procedimento amministrativo.

Non sussistono, pertanto, ragioni per esonerare l’Ente dall’osservanza dell’obbligo di provvedere in modo esplicito.

Va, pertanto, ordinato di provvedere nel termine indicato in dipsositivo.

Non si procede alla nomina del commissario, in quanto la mancata opposizione del Comune induce a ritenere che non vi siano motivi per escludere l’adempimento spontaneo.

Non può trovare, invece, accoglimento la domanda di condanna all’indennizzo.

L’art.28, D.L. n. 69/2013, conv., con modificazioni, dalla L. n. 98/2013 contempla la corresponsione del reclamato indennizzo, previa azione del potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, L n. 241/1990, nel termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Nel caso di specie, tale adempimento non è stato soddisfatto, sicchè la relativa domanda va respinta.

Le spese relative alla domanda principale seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, mentre, per la domanda accessoria, restano a carico di parte ricorrente, rimasta, sul punto, soccombente.

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