TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-10-28, n. 202111050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-10-28, n. 202111050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111050
Data del deposito : 28 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2021

N. 11050/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05430/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5430 del 2018, proposto da
M M, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

R B, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dei risultati delle prove scritte e dell'elenco dei candidati ammessi alle prove orali del 15 febbraio 2018 nella parte in cui dichiara l'inidoneità del ricorrente e determina quindi la non ammissione dello stesso alle prove orali;

del provvedimento di giudizio, contenuto nel verbale n.401 del 13 settembre 2017 della Commissione Esaminatrice del concorso a 500 posti di notaio D.D. 21 aprile 2016, nella parte in cui determina l'inidoneità del ricorrente;

di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14 luglio 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 d.l. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati i risultati delle prove scritte e l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali del concorso a 500 posti di notaio di cui al D.D. 21 aprile 2016, nella parte in cui è stata dichiarata l'inidoneità e la non ammissione agli orali del ricorrente.

Gli elaborati del ricorrente sono stati corretti nel corso della seduta del 13 settembre 2017; la Commissione, non rilevando le ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. n. 166/2006 nei primi due elaborati (atto inter vivos di diritto commerciale e atto inter vivos di diritto civile), ha corretto il terzo elaborato relativo all’atto mortis causa , dichiarando poi, all’esito della correzione, il candidato non idoneo.

La motivazione del giudizio di non idoneità è riportata nella formulazione standard allegata al verbale n. 401, nella quale la Commissione ha evidenziato gli errori consistente “nell'elaborato mortis causa , nell'aver previsto l'istituzione di un terzo erede non richiesto dalla traccia ipotizzando, in parte motiva, l'esistenza di una residua quota di eredità da assegnare <<in modo da coprire l'intero con le istituzioni ereditarie come peraltro è prassi notarile costante>>, quota residua non contemplata nel dettato della traccia”, e “nell'aver attribuito a C un legato a tacitazione dei diritti di cui all'art.9 bis legge 898/1970; nell'aver disposto legati a carico degli eredi in violazione dell'art. 549 c.c.”.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.Eccesso di potere sotto il profilo dell'ingiustizia manifesta, dell'illogicità, della contraddittorietà e della disparità di trattamento.

I motivi addotti per l'esclusione dalle prove orali dell'odierno ricorrente si ponevano in contraddizione con quanto disposto dalla stessa Commissione Esaminatrice nei confronti di

altri candidati ritenuti idonei, che avevano riportato nell’elaborato le medesime conclusioni.

2. Violazione del principio dell’anonimato ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto

d’istruttoria.

I provvedimenti impugnati sarebbero viziati,

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