TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2016-10-27, n. 201600551
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Pubblicato il 27/10/2016
N. 00551/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00584/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D S W, rappresentato e difeso dall'avvocato G M (C.F. MRMGPP69P05C002V), con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, 23;
contro
U.T.G. - Prefettura di Lecce, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
Con il ricorso introduttivo,
- avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Lecce relativamente all’istanza di rilascio del porto di pistola per difesa personale avanzata il 15 luglio 2015;
- nonché per l’accertamento e la declaratoria della fondatezza dell’istanza predetta e/o per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo della Prefettura di Lecce di concludere, con l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento avviato con l’istanza sopra indicata;
Con i motivi aggiunti depositati il 15 luglio 2016, per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più opportune,
del provvedimento n. 0030261 del 4 aprile 2016, notificato il 27 aprile 2016, di diniego della domanda di rinnovo dell’autorizzazione per il porto di pistola per difesa personale presentata;
- del parere C.C. richiamato nel provvedimento sopra citato (ove esistente);
- dei non meglio specificati “pareri degli organi di Polizia”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
Con i motivi aggiunti depositati il 20 luglio 2016, per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più opportune,
- del parere n. 152/65-3, reso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Lecce e di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori Sono presenti l'avv. G. Calabro in sostituzione di G. Mormandi, l'avv. dello Stato S. Colangelo.;
Ritenuta, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, l’insussistenza del fumus boni iuris , considerato che sembrano giustificate e condivisibili le ragioni poste a base del rigetto impugnato dal ricorrente con i motivi aggiunti e che, dagli accertamenti in atti, non risultano episodi concreti da cui possa ragionevolmente desumersi l’attuale ed oggettiva esposizione a rischio ed il dimostrato bisogno di andare armati (riferendosi le due denunce di cui all’informativa del 16 settembre 2015 all’adempimento di obblighi d’ufficio), il che incide pure sull’assenza del pregiudizio grave ed irreparabile;