TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-01-15, n. 202400012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-01-15, n. 202400012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400012
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2024

N. 00012/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00338/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 338 del 2023, proposto da N D M, A M D M, R D M e A D M, rappresentati e difesi dagli avv.ti M V, PEC veglia0480@cert.avvmatera.it, L A, PEC luisa.acampora@ordineavvocatita.it, e V C, PEC celano365@cert.avvmatera.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

-Comune di Policoro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. R C, PEC roberta.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Matera (ATER di Matera), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Brunella Massenzio, PEC massenzio0913@cert.avvmatera.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;

per la declaratoria

dell’illiceità dell’occupazione e trasformazione di 60 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dell’ATER di Matera, su 2.690 mq. del terreno foglio n. 10, particella n. 38, sito nel Comune di Policoro, in quanto, in seguito al provvedimento di occupazione d’urgenza n. 127, emanato dal Presidente della Giunta Regionale il 19.5.1973, avente l’efficacia di 5 anni, cioè fino al 19.5.1978, non era stato emanato entro il predetto termine di efficacia di tale provvedimento il provvedimento di espropriazione definitiva;

nonché per la condanna del Comune di Policoro e dell’ATER di Matera:

alla restituzione, previo ripristino dello status quo ante, del predetto terreno, ed al risarcimento dei danni, derivanti dal suo mancato utilizzo, per l’illegittima occupazione successiva al 19.5.1978 oppure con l’indicazione dei criteri ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm., “fatta salva l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 con le conseguenze di legge e le indennità ivi previste”;

nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere

a regolarizzare il procedimento espropriativo e sanare l’occupazione illegittima del suddetto terreno;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Policoro e dell’ATER di Matera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con Decreto n. 127 del 19.5.1973 il Presidente della Giunta Regionale ha emano il provvedimento di occupazione d’urgenza di 2.690 mq. del terreno foglio n. 10, particella n. 38, sito nel Comune di Policoro, avente l’efficacia di 5 anni, cioè fino al 19.5.1978, per la costruzione di 60 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dell’ATER di Matera, in favore dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Matera (ora ATER di Matera) “in nome e per conto del Comune di Policoro”, in quanto il predetto Comune, ai sensi dell’art. 60 L. n. 865/1971, aveva delegato lo IACP ad espropriare.

Poiché l’ATER di Matera aveva ultimato nel 1980 la costruzione dei predetti 60 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma non aveva emanato il provvedimento di espropriazione definitiva, i sigg. N D M, A M D M, R D M e A D M prima con diffida del 20.6.2023 e poi con il presente ricorso, notificato il 28.6.2023 e depositato il 5.7.2023, hanno chiesto: 1) la declaratoria dell’illiceità dell’occupazione e trasformazione del suddetto terreno;
2) la condanna del Comune di Policoro e dell’ATER di Matera alla restituzione, previo ripristino dello status quo ante, del citato terreno, ed al risarcimento dei danni, derivanti dal suo mancato utilizzo, per l’illegittima occupazione successiva al 19.5.1978 oppure con l’indicazione dei criteri ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm., “fatta salva l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 con le conseguenze di legge e le indennità ivi previste”;
3) nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere a regolarizzare il procedimento espropriativo e sanare l’occupazione illegittima del suddetto terreno (al ricorso è stata allegata una perizia del 19.6.2023, secondo la quale, applicando il cd. metodo sintetico operativo, che si basa sui prezzi indicati nei contratti di vendita dei terreni, aventi le stesse caratteristiche, il valore dei citati 2.690 mq. del terreno foglio n. 10, particella n. 38, è di € 1.500.000,00).

Si è costituito in giudizio il Comune di Policoro, il quale ha eccepito: 1) il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto, oltre a non aver provato di essere proprietari del suddetto terreno, potrebbero essere solo comproprietari dell’attuale particella n. 533;
2) la propria carenza di legittimazione passiva, richiamando la Sentenza

TAR

Basilicata n. 141 del 3.3.2023;
3) la prescrizione quinquennale, con riferimento agli anni di illecita occupazione, relativi al periodo anteriore al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso in epigrafe, avvenuta il 28.6.2023.

Si è pure costituita in giudizio l’ATER di Matera, deducendo: 1) il difetto di legittimazione passiva, essendo stata delegata alla procedura espropriativa dal Comune di Policoro;
2) la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, per non aver accettato l’eredità entro il termine di prescrizione di 10 anni ex art. 480 C.C.;
3) l’intervenuta usucapione, in quanto il periodo di illegittima occupazione era iniziato il 19.5.1978;
4) la prescrizione quinquennale, con riferimento agli anni di illecita occupazione, relativi al periodo anteriore al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso in epigrafe, avvenuta il 28.6.2023;
5) che, comunque, ai ricorrenti avrebbero dovuto essere corrisposti € 249.200,75, in applicazione del diverso metodo analitico ricostruttivo, ai sensi del quale il valore di un terreno, sul quale sono stati costruiti dei fabbricati, deve essere calcolato, sottraendo il costo di costruzione degli immobili realizzati all’intero valore del terreno e dei fabbricati costruiti.

All’Udienza Pubblica del 10.1.2024 il ricorso è passato in decisione, dopo che il difensore dell’ATER di Matera e chiesto lo stralcio dei documenti, depositati dai ricorrenti il 18.12.2023, oltre il termine di 40 giorni liberi prima dell’Udienza Pubblica ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm..

In via preliminare, va affermata nella controversia in esame la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 133, lett. g), Cod. Proc. Amm., che comprende “i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere delle Pubbliche Amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

Al riguardo, va rilevato che la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 191 dell’11.5.2006 ha sancito che spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo le domande di risarcimento del danno in forma specifica o in forma equivalente nel caso in cui l’opera pubblica sia stata realizzata in seguito al provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, che ha perso efficacia per la mancata emanazione del decreto di espropriazione definitiva entro il termine prescritto di validità della dichiarazione di pubblica utilità (cd. occupazione acquisitiva e/o appropriativa), mentre spettano alla cognizione del Giudice Ordinario soltanto gli interventi sine titulo non riconducibili nemmeno mediatamente e/o indirettamente all’esercizio di una funzione amministrativa, cioè i comportamenti materiali non sorretti da una dichiarazione di pubblica utilità, come le occupazioni in via di fatto.

Nella specie, ricorre la fattispecie della cd. occupazione acquisitiva e/o appropriativa, in quanto è stato emanato il provvedimento di occupazione d’urgenza.

Sempre in via preliminare:

-va disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata dal Comune di Policoro e dall’ATER di Matera, in quanto: 1) i ricorrenti hanno provato mediante il deposito delle dichiarazioni di successione dei loro genitori, morti il 18.10.2006 (il loro padre) ed il 25.5.2015 (la loro madre) di essere chiamati all’eredità per i 2.690 mq. del terreno foglio n. 10, particella n. 38, di cui è causa, indicati nel suddetto provvedimento di occupazione d’urgenza DPGR n. 127 del 19.5.1973, come di proprietà del loro padre, morto il 18.10.2006;
2) pur non tenendo conto dell’atto notarile del 15.12.2023, con il quale hanno formalmente accettato l’eredità ai sensi dell’art. 475 C.C., depositato dai ricorrenti il 18.12.2023 oltre il termine perentorio di 40 giorni liberi prima dell’Udienza Pubblica ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., e prescindendo dalla circostanza che la loro madre è morta il 25.5.2015, va rilevato che l’accettazione espressa dell’eredità può essere effettuata anche dopo 10 anni, in quanto il termine di prescrizione di 10 anni ex art. 480 C.C. può essere eccepito esclusivamente dai soggetti interessati all’eredità, cioè dagli eredi e legatari chiamati all’eredità, e non dai soggetti, come l’ATER di Matera, che occupano illecitamente l’immobile in questione;
3) con la perizia, allegata al ricorso, del 19.6.2023 hanno dimostrato che la predetta particella n. 38 è stata fusa con la particella n. 39, appartenente ad un altro proprietario, e l’unione delle particelle nn. 38 e 39 risulta ora identificata in Catasto con il n. 533, avente la superficie complessiva di 2907 mq.;
4) la comproprietà della predetta particella n. 533 è stata ereditata dai ricorrenti per successione legittima dopo la morte del loro padre, avvenuta il 18.10.2006, e della loro madre, avvenuta il 25.5.2015;
4) dalle predette dichiarazioni di successione risulta che è stato chiamato all’eredità anche un altro fratello dei ricorrenti, che non ha proposto il ricorso in esame;

-come già statuito da questo Tribunale con la Sentenza n. 141 del 3.3.2023, la legittimazione passiva nella controversia in esame ricade esclusivamente nei confronti dell’ATER di Matera e non anche nei confronti della Regione Basilicata per l’emanazione del provvedimento di occupazione d’urgenza del 19.5.1973 e/o del Comune di Policoro, anche se prima dell’adozione del predetto provvedimento di occupazione d’urgenza del 19.5.1973 tale Comune, in base alla normativa all’epoca vigente (art. 60 L. n. 865/1971), aveva delegato l’ex IACP ad emanare tutti gli atti e/o provvedimenti del procedimento espropriativo, attesochè il comma 1 dell’art. 42 bis D.Lg.vo n. 327/2001 statuisce che il provvedimento di acquisizione sanante deve essere emanato “dall’Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico”, tenuto pure conto di quanto precisato dalla Giurisprudenza (cfr. C.d.S. Sez.

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