TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-01-19, n. 202300436

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-01-19, n. 202300436
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300436
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2023

N. 00436/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02177/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2177 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;



contro

Difensore Civico Regionale Presso la Regione Campania e Regione Campania (non costituiti in giudizio);



nei confronti

F C (non costituita in giudizio);



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto n. 30 del 27/04/2022 del Difensore Civico Regionale presso la Regione Campania avente ad oggetto “decreto di commissariamento ad acta ex art.136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per le nomine delle assenti giunte municipali del Comune di Napoli”

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Napoli il 18/8/2022:

Decreto n. 32 del 04/05/2022 del Difensore Civico presso la Regione Campania.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 28 aprile 2022 e depositato in pari data, il Comune di Napoli ha premesso che il Difensore Civico Regionale presso la Regione Campania, con il Decreto n. 30 del

27/04/2022, (avente prot. n. 7057/U del 27/4/2022 del Consiglio Regionale della Campania), nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art.136 del TUEL, ha nominato l’avv. F C “ Commissario ad acta del Comune di Napoli affinché, previo avviso pubblico con definizione di criteri preventivi e oggettivi, nomini con decreto motivato dalle risultanze dell'avviso pubblico entro sessanta giorni dall'insediamento gli assessori mancanti delle Municipalità del Comune di

Napoli ”, nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art.136 del TUEL.

Il Difensore Civico Regionale è addivenuto alla nomina del commissario ad acta dopo aver rappresentato, nella parte motiva del provvedimento gravato, “ che sulla stampa, nelle dichiarazioni di consiglieri comunali di Napoli, nel dibattito nella seduta consiliare del consiglio comunale di Napoli di mercoledì 30 marzo 2022 risulta un’illegale omissione delle nomine delle giunte municipali del Comune di Napoli ben oltre sei mesi dalle elezioni ”. Secondo il Difensore Civico Regionale “ la fiduciarietà e l'alta discrezionalità delle nomine assessorili non comporta il potere di non nominare; che è indubbia la sussistenza del potere surrogatorio in ogni caso di omissione di atto obbligatorio secondo i principi delle sentenze; che tale genere di controllo sostitutivo nella fattispecie vada effettuato direttamente da organo imparziale quale è il Difensore Civico regionale con criteri oggettivi ”.

Avverso tale provvedimento (e quelli conseguenti) è insorto il Comune di Napoli con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, sulla base delle seguenti censure.

1) violazione e falsa applicazione dell’art.136 del TUEL - difetto assoluto di attribuzione - incompetenza - violazione della legge regionale Campania 11 agosto 1978, n. 23.

Secondo l’ente ricorrente il Difensore Civico Regionale sarebbe titolare di un potere sostitutivo solo nel caso in cui l’amministrazione locale abbia omesso un atto che debba essere compiuto in adempimento di un obbligo di legge che non le riconosce ambiti di valutazione se non di tipo tecnico, mediante l’applicazione di criteri di tipo oggettivo. Nel caso di specie, quindi, il Difensore Civico si sarebbe arrogato un potere che non gli competeva, ponendosi in aperto contrasto con i principi e con le norme di cui innanzi, è, dunque, illegittima per i vizi indicati in rubrica.

2) violazione dell’art.136 del TUEL - violazione della Legge regionale Campania 11 agosto 1978, n. 23 – eccesso di potere - illogicità - contraddittorietà – difetto di istruttoria - violazione del principio democratico di cui all’art.1 della Costituzione.

Secondo il Comune di Napoli, pur riconoscendo il carattere essenzialmente fiduciario della nomina degli assessori, il Difensore Civico ha ritenuto di potersi illegittimamente sostituire alla volontà dell’ente comunale in asserita violazione degli istituti democratici e rappresentativi.

3) violazione dell’art.136 del TUEL - violazione della Legge regionale Campania 11 agosto 1978, n. 23 – violazione degli art.5, 114, 118 e 119 della Costituzione – violazione dell’art. 17 del TUEL e dell’art.85 dello Statuto del Comune.

Anche la selezione per l’individuazione degli assessori prospettata dal Difensore Civico, prosegue parte ricorrente, sarebbe viziata dalla violazione del principio di autonomia comunale costituzionalmente garantita ai Comuni.

4) violazione dell’art.136 del TUEL - violazione della Legge regionale Campania 11 agosto 1978, n. 23 – eccesso di potere – genericità – difetto istruttorio - mancata delimitazione del potere.

La decisione di rimettere al commissario la scelta dei criteri sulla cui base operare la selezione, senza alcuna delimitazione del relativo potere, dunque, è anch’essa intrisa di illegittimità, atteso che la definizione dei criteri sulla cui base dovrebbe essere operata la scelta degli assessori municipali del Comune di Napoli è interamente rimessa all’arbitrio del Commissario.

5) violazione dell’art.136 del TUEL e dell’art.85 dello Statuto del Comune di Napoli – insussistenza di un obbligo di legge.

Il carattere eccezionale del rimedio impedisce ogni possibilità di ricorso ad interpretazioni estensive per cui deve escludersi che il potere sostitutivo possa essere esercitato per il compimento di atti la cui obbligatorietà non discende dalla legge ma dallo Statuto.

Parte ricorrente ha concluso proponendo un’istanza di esibizione di tutta la documentazione menzionata nel provvedimento impugnato.

Con decreto 29 aprile 2022, n. 884 il Presidente del Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione ex art. 56 c.p.a. sulla base della seguente motivazione: << Ritenuto che il Difensore Civico Regionale presso la Regione Campania, con il Decreto n. 30 del 27/04/2022, (avente prot. n. 7057/U del 27/4/2022 del Consiglio Regionale della Campania), nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art.136 del TUEL, ha nominato l’avv. F C “Commissario ad acta del Comune di Napoli affinché, previo avviso pubblico con definizione di criteri preventivi e oggettivi, nomini con decreto motivato dalle risultanze dell'avviso pubblico entro sessanta giorni dall'insediamento gli assessori mancanti delle Municipalità del Comune di Napoli”;

Ritenuto che il Difensore Civico Regionale è addivenuto alla nomina del commissario ad acta dopo aver rappresentato, nella parte motiva del provvedimento gravato, “che sulla stampa, nelle dichiarazioni di consiglieri comunali di Napoli, nel dibattito nella seduta consiliare del consiglio comunale di Napoli di mercoledì 30 marzo 2022 risulta un’illegale omissione delle nomine delle giunte municipali del Comune di Napoli ben oltre sei mesi dalle elezioni”.

Ritenuto che con il

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