TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2017-04-26, n. 201704917

TAR Roma
Sentenza breve
26 aprile 2017
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Sentenza breve
26 aprile 2017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2017-04-26, n. 201704917
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201704917
Data del deposito : 26 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2017

N. 04917/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02074/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2074 del 2017, proposto da:
Staccone Spa Costruzioni Generali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Borioni C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci 21;



contro

Inps non costituito in giudizio;



per l'annullamento

Del provvedimento comunicato via pec in data 12.12.2016 con il quale il direttore della sede Inps di Frosinone ha rigettato la domanda di cassa integrazione presentata dall'azienda istante in data 05.04.2016 relativa alla integrazione salariale per il periodo dal 21.03.2016 al 14.05.2016 per n. 8 settimane.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

a) con il provvedimento in epigrafe indicato il Direttore della sede Inps di Frosinone ha rigettato la domanda di Cassa Integrazione Salariale Ordinaria (CIGO), presentata dalla Azienda ricorrente in data 5 aprile 2016 e relativa al periodo 21 marzo 2016 – 14 maggio 2016 per complessive n. 8 settimane. Motivo del rigetto: omessa allegazione modello CVS relativo alle informazioni di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e, tra queste, del numero e dei nominativi del lavoratori interessati;

b) veniva dunque interposto gravame per i motivi di seguito sintetizzati: 1. Violazione art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione preavviso di rigetto; 2. Violazione art. 6 della legge n. 241 del 1990 per omessa applicazione del meccanismo del c.d. soccorso istruttorio; 3. Violazione e falsa applicazione art. 15 del decreto legislativo n. 148 del 2015 in quanto siffatta disposizione, concernente i predetti obblighi di comunicazione su numero e nominativi dei lavoratori mediante specifico modello informatico, non sarebbe applicabile ratione temporis al caso di specie; 4. Difetto di motivazione; 5. Violazione del decreto legislativo n. 148 del 2015 nella parte in cui l’intimata amministrazione previdenziale non avrebbe tenuto conto della sussistenza di tutti i presupposti onde accedere alla ridetta misura assistenziale;

c) non si costituiva in giudizio l’Istituto intimato;

d) Alla camera di consiglio del 4 aprile 2017, avvisate le parti circa la possibilità

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