TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-06-03, n. 200900467

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-06-03, n. 200900467
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 200900467
Data del deposito : 3 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00947/2004 REG.RIC.

N. 00467/2009 REG.SEN.

N. 00947/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 947 del 2004, proposto da:
F S, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Ancona, Piazza J.F.Kennedy 13;

contro

- la Regione Marche, in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P C, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione, in Ancona, via Giannelli 36;

- la Provincia di Ascoli Piceno, in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. C C, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Ancona, via della Loggia 24;

per l'accertamento

del diritto alla percezione dei contributi di cui alla L. n. 205 del 1973.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e della Provincia di Ascoli Piceno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14/01/2009, il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente premette di essere proprietario di un immobile irreparabilmente danneggiato dal terremoto del 26 novembre 1972 e descrive l’iter della sua domanda per accedere ai contributi statali presentata il 31 ottobre 1973, fino a quando -da un accesso presso il Servizio Agricoltura della Regione- emergeva che la relativa pratica era stata smarrita. Il ricorrente ricostruiva a questo punto il fascicolo con gli atti in suo possesso e nel novembre 2000 trasmetteva la documentazione alla Regione reiterando la richiesta di erogazione del contributo.

Con nota del 10 marzo 2001 il Servizio decentrato regionale comunicava l’impossibilità di accogliere la richiesta “in quanto i fondi stanziati per la ricostruzione o riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 1972, ai sensi della legge 205/73, sono da tempo esauriti”.

Il Settore Genio civile della Provincia di Ascoli Piceno con atto del 18 febbraio 2003 ribadiva l’impossibilità di concedere il finanziamento per mancanza della necessaria copertura finanziaria.

A seguito di atto di diffida e messa in mora rivolta ai due enti, la Provincia di Ascoli Piceno declinava la sua competenza in materia, mentre la Regione Marche ribadiva l’impossibilità di provvedere con fondi regionali, stante l’esclusiva competenza statale in materia di contributi di ricostruzione.

Evidenziando che la sua domanda è stata a suo tempo validamente prodotta e coltivata, e mai oggetto di un provvedimento di diniego, il ricorrente chiede che il Tribunale, in sede di giurisdizione esclusiva, accerti il suo diritto a percepire i contributi in parola condannando le amministrazioni resistenti all’erogazione della relativa somma.

Costituitesi in giudizio queste ultime hanno concluso per l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

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