TAR Napoli, sez. II, sentenza 2009-09-14, n. 200904964
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Testo completo
N. 04964/2009 REG.SEN.
N. 05129/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5129 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da: A I, rappresentato e difeso dagli Avv. A C, S P e R S, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via A. D’Isernia n°38;
contro
Comune di Scisciano, n.c.;
nei confronti di
Gardenia Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. A P e, con lo stesso, elettivamente domiciliata in Napoli alla via C. Poerio n°98;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso principale:
1) del permesso di costruire n°1/2006, prot.llo n. 234/06 del 5.5.2006, con il quale il Comune di Scisciano ha assentito l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito alla via Garibaldi n°1;
2) di ogni altro atto sotteso, connesso, preordinato e conseguente, ivi compreso il parere dell’U.T.C. del 27.4.2006, il parere sanitario, il piano di recupero approvato con d.p.r.g. n. 7301 del 13.7.1994
quanto ai motivi aggiunti
1) della d.i.a. in variante n. 3/2007 presentata con atto n. 22 del 2.1.2007;
2) del certificato di agibilità rilasciato in data 20.12.07;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Gardenia Costruzioni S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/05/2009 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il gravame in epigrafe, il ricorrente impugna il permesso di costruire n°1/2006, prot.llo n. 234/06 del 5.5.2006, con il quale il Comune di Scisciano ha assentito l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito alla via Garibaldi n°1.
In particolare, l’intervento edilizio prevede la conservazione di tutta la parte dell’edificio prospiciente la via Garibaldi e l’abbattimento e la ricostruzione in sito della parte retrostante, in cattive condizioni statiche ed igienico – sanitarie.
L’area di sedime ricade in zona A/11 del locale P.R.G. ed è identificata come unità UMS n°6 nella scheda allegata al piano di recupero.
Sulla scorta delle suddette premesse in fatto, il ricorrente, con il gravame in epigrafe, ha articolato le seguenti censure:
1) i dati di progetto non corrisponderebbero a quelli della scheda allegata al piano di recupero, con aumento di volumetria (1712,84) rispetto a quella preesistente (1633);
2) risulterebbe illegittimamente autorizzato uno scorporo di volumetria per la realizzazione di altri manufatti; in tal modo il Comune avrebbe assentito opere non rientranti nel concetto di ristrutturazione;
3) l’intervento, comportando variazioni per sagoma, volumi e collocazione non potrebbe essere qualificato come di ristrutturazione edilizia
4) per effetto dell’abbassamento dei solai si sarebbe verificato un disallineamento dei prospetti rispetto ai fabbricati contigui;
5) risulterebbe illegittimamente autorizzato il mutamento di destinazione d’uso dei locali al piano terra ( vecchio cellaio e comodi rurali trasformati in unità abitative e locale commerciale)
6) la realizzazione della scala comporterebbe un aumento di volumetria e non rispetterebbe le distanze dall’immobile di proprietà del ricorrente;
7) non potrebbero essere realizzati volumi interrati e parcheggi, in quanto non preesistenti.
Si è costituita in giudizio la Gardenia Costruzioni s.r.l., che ha concluso per l’inammissibilità ovvero l’infondatezza del proposto gravame.
Questo Tribunale, con ordinanza n°541/2007, assunta all’esito dell’udienza del 5.7.2007, ha disposto incombenti istruttori, all’uopo onerando l’Ufficio del Genio Civile della Regione Campania. Analogo provvedimento istruttorio è stato disposto con ordinanza n. 66 dell’1.2.2008 ed, infine, con ordinanza n. 499 del 4.6.2008.
Con determina n. 563997 dell’1.7.2008 il dirigente del settore provinciale genio civile della Regione Campania ha designato per l’espletamento dell’incarico il geom. L V, il quale, dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga di 60 gg, ha depositato la relazione di c.t.u.
All’esito dei suddetti accertamenti tecnici emergeva che, successivamente al permesso di costruire n. 1/06, era stata rilasciata una d.i.a. in variante (n. 3/2007), nonché il certificato di agibilità, avverso i quali il ricorrente proponeva motivi aggiunti.
Resiste in giudizio la società controinteressata.
All’udienza del 28.5.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Va, anzitutto, disattesa l’eccezione secondo cui il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per mancanza di interesse ad agire.
Sul punto, è sufficiente obiettare, in aderenza ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, che, a seguito del rilascio di un titolo concessorio di natura edilizia, la posizione legittimante alla impugnativa sussiste in capo a coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello della osservanza delle prescrizioni regolatrici dell'edificazione. Pertanto non occorre procedere ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione; infatti l'esistenza della posizione legittimante come sopra, abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche che assume violate, a prescindere da qualsivoglia esame sul tipo di lesione che i lavori in concreto potrebbero arrecare (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. V, 18 settembre 1998, n. 1289).
Tale indirizzo ermeneutico è tuttora seguito dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui la possibilità per chiunque di ricorrere contro il rilascio della concessione edilizia, anche in sanatoria , siccome previsto dall'art. 31 comma 9, l. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 10, l. 6 agosto 1967 n. 765, non configura un nuovo tipo di azione popolare, ma riconosce una posizione di interesse che consente l'impugnativa a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona (residenza, possesso o detenzione di immobili, o altro titolo di frequentazione), senza richiedere la prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia il danno a tutti i membri di quella collettività (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 19 settembre 2008 , n. 4528; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 06 giugno 2008 , n. 1228; Consiglio Stato , sez. V, 07 maggio 2008 , n. 2086).
In applicazione dei richiamati postulati giurisprudenziali, e ricorrendone i presupposti, sussistono, pur dopo l’abrogazione dell’art. 31 della legge n. 1150/1942, gli elementi che prefigurano l’interesse come qualificato e differenziato rispetto a quello della generalità dei cittadini con conseguente legittimazione a ricorrere avverso il titolo di assentimento che si reputi in contrasto con la normativa edilizio-urbanistica.
E ciò vieppiù trova applicazione nei casi, come quello in esame, in cui la proprietà attorea confina con gli immobili ristrutturare, circostanza questa evincibile dalla stessa relazione tecnica prodotta dalla parte controinteressata in cui viene menzionata (e rappresentata con foto) la contigua abitazione del ricorrente I A per dimostrare la coincidenza delle altezze del piano terra dei due fabbricati confinanti.
Peraltro, sempre nella medesima relazione depositata il 19.1.2009, a fol. 1, nella ricostruzione della vicenda si fa presente che, “per l’immobile della società controinteressata, è stato richiesto permesso di costruzione finalizzato alla sua ristrutturazione attraverso il mantenimento della parte su via Garibaldi e l’abbattimento e la ricostruzione, in situ, della parte interna a confine con beni Iovane Giacomo…..”.
Acclarato ciò, non pare che possa essere revocata in dubbio la posizione differenziata in cui viene a trovarsi il proprietario dell’immobile confinante col luogo oggetto dell’assentito intervento edilizio, con piena legittimazione a sindacare la conformità dell’attività edilizia esplicata nel raggio attiguo alla sua proprietà rispetto al prescritto assetto urbanistico-edilizio, atteso che il vulnus a siffatto assetto, tenuto conto della stretta attiguità delle proprietà, si concreta inevitabilmente, ex se, in un pregiudizio per il confinante.
E’ evidente infatti che, esprimendo il costituito assetto