TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-03-07, n. 202404682

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-03-07, n. 202404682
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404682
Data del deposito : 7 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2024

N. 04682/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15177/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15177 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Servetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

del provvedimento adottato da -OMISSIS-– -OMISSIS-, in data 14 settembre 2023, comunicato il giorno stesso, che ha disposto la sospensione dell'efficacia della qualificazione nel sistema di qualificazione di -OMISSIS-per la categoria-OMISSIS- in classe 2 fino ad euro -OMISSIS-,

nonché per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, ivi compreso l'art. 13 del “ Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di -OMISSIS-. ” e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21.12.2023 :

del provvedimento di conferma della sospensione in data 23 novembre 2023.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La Società ricorrente è, da tempo, titolare di qualificazione nel sistema di qualificazione di -OMISSIS-– -OMISSIS-, per la categoria-OMISSIS- in classe 2 fino ad euro -OMISSIS-. In forza di questa qualificazione ha assunto, anche quale subappaltatore, la titolarità di contratti per prestazioni a favore di -OMISSIS-.

2. Nella notte tra il -OMISSIS-, presso il cantiere della stazione di -OMISSIS-, allorché erano in corso interventi di manutenzione straordinaria dell’armamento nell’ambito del lotto Nord ovest, si è verificato un grave incidente ferroviario che ha determinato la morte di cinque lavoratori facenti parte dell’organico della Società ricorrente.

3. Per quanto sarebbe risultato nell’immediatezza, l’incidente è conseguenza del fatto che l’addetto -OMISSIS-responsabile dell’intervento sui binari (cosiddetta “scorta”) ha consentito che il medesimo iniziasse in assenza dell’apposita autorizzazione che doveva essere rilasciata dal Dirigente Movimento competente e che avrebbe riscontrato l’assenza di convogli ferroviari sulla tratta. In quell’occasione, invece, un convoglio che percorreva la tratta sulla quale veniva svolta l’attività di manutenzione ha inaspettatamente travolto i lavoratori.

4. In data 14 settembre 2023, in pendenza delle indagini del giudice penale, è pervenuto alla Società ricorrente un “ provvedimento di sospensione dell’efficacia della qualificazione nel sistema di qualificazione di -OMISSIS-per la categoria-OMISSIS- in classe 2 fino a euro -OMISSIS- ”, adottato da -OMISSIS-stessa nei confronti della Società ricorrente a tempo indeterminato, che ha provocato la revoca dell’autorizzazione al subappalto con riferimento a tutti i cantieri -OMISSIS-presso i quali la Società opera. Vi è stato perciò l’azzeramento di pressoché tutta l’attività imprenditoriale di -OMISSIS-., che opera soprattutto con -OMISSIS-, con la conseguente necessità di ricollocare altrove, temporaneamente, il personale dipendente.

5. Avverso il predetto provvedimento è insorta la società ricorrente, con ricorso affidato a due motivi.

6. Con il primo motivo si denuncia “ Violazione di legge e/o eccesso di potere per contraddittorietà con riferimento all’art. 13 del “Disciplinare dei sistemi di qualificazione di -OMISSIS-.”; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, sviamento ”.

7. L’art. 13.7 del “ Disciplinare dei sistemi di qualificazione di -OMISSIS-. ” ammette che -OMISSIS-possa sospendere temporaneamente l’efficacia della qualificazione di un operatore economico “ nel caso in cui sia stato debitamente accertato da -OMISSIS-che l’operatore economico…abbia posto in essere atti e/o comportamenti gravemente pregiudizievoli per la sicurezza dell’esercizio ferroviario nell’ambito di prestazioni in corso di esecuzione ” ovvero quando -OMISSIS-venga a conoscenza, “ in occasione di attività di audit interna / esterna o di indagini svolte da autorità giudiziarie e/o di provvedimenti da questi ultimi adottati, di atti e/o comportamenti violanti il Codice Etico o la Sanction Policy del Gruppo -OMISSIS-, tali da pregiudicare l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico e ledere gravemente il rapporto fiduciario con -OMISSIS-e conseguentemente incidenti su un inserimento e/o mantenimento nei sistemi di qualificazione ”.

8. Nel provvedimento di sospensione -OMISSIS-sostiene che questi comportamenti, “ emergenti dalle indagini in corso e dagli articoli di stampa ”, attesterebbero “ l’effettiva commissione di atti gravemente pregiudizievoli per la sicurezza dell’esercizio ferroviario . Assume, inoltre, -OMISSIS-che essi costituirebbero violazione dei principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo -OMISSIS- Di conseguenza, si sarebbero verificate entrambe le situazioni che costituiscono presupposto per il provvedimento di sospensione ai sensi del punto 7 dell’art. 13 del Disciplinare.

9. Adduce, invece, la ricorrente che mancherebbe del tutto il presupposto stabilito dall’art. 7 e cioè il fatto che il comportamento contestato sia stato “ debitamente accertato ”. Il richiamo a “ condotte emergenti dalle indagini in corso e dagli articoli di stampa ” sarebbe assolutamente generico e non conterrebbe alcun riferimento a uno specifico comportamento: di conseguenza, non dimostrerebbe affatto che -OMISSIS-abbia debitamente accertato alcunché.

10. Il provvedimento, inoltre, sembrerebbe essere stato adottato al fine di “scaricare” sul subappaltatore una responsabilità che in realtà, proprio sulla base degli elementi emergenti sugli organi di stampa, ricadrebbe su -OMISSIS-. Sarebbe risultato, infatti, e sembra sostanzialmente accertato, che in quella vicenda la presenza degli operai della Società -OMISSIS-. sulla linea ferroviaria è stata conseguenza del fatto che l’agente di -OMISSIS-ivi presente, e che aveva il compito di consentire l’effettuazione dell’attività, si è comportato in modo imprudente e non rispettoso delle regole interne di -OMISSIS-: questo agente, infatti, avrebbe consentito l’effettuazione dell’attività e perciò la presenza degli operai sui binari, senza avere ottenuto il prescritto nulla osta da parte del responsabile dell’impianto e cioè del capostazione competente. Sarebbe, perciò, a -OMISSIS-che va attribuita la responsabilità della vicenda, tant’è che il dipendente di -OMISSIS-sarebbe stato licenziato da -OMISSIS-proprio per non avere adempiuto esattamente ai propri compiti. In ogni caso, la Società -OMISSIS-., nella sua configurazione imprenditoriale, non potrebbe essere ritenuta responsabile per una vicenda che si è verificata sull’impianto e che sarebbe riconducibile a una scelta del rappresentante -OMISSIS-.

11. Con il secondo motivo si contesta “ Violazione di legge, con riferimento al disposto dell’art. 21 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”. La sospensione dell’efficacia della qualificazione sarebbe, altresì, illegittima in quanto il provvedimento non contiene l’indicazione del termine finale, che sarebbe invece richiesta dall’art. 21- quater della legge n. 241/90. Né potrebbe -OMISSIS-sostenere che il termine sarebbe da individuare nel disposto del comma 13.5 del “Disciplinare”, che stabilisce che il provvedimento di sospensione dura fino alla risoluzione delle cause che l’hanno determinato. Questa previsione, infatti, dovrebbe essere concretizzata nel provvedimento di sospensione, cosa che nella specie non sarebbe avvenuta. In ogni caso, nella sua genericità, la previsione del disciplinare sarebbe illegittima per contrasto con il disposto dell’art. 21- quater citato.

12. Si è costituita -OMISSIS-S.p.A., eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso introduttivo, essendo stato il provvedimento originario confermato, all’esito di nuova istruttoria, da un nuovo provvedimento adottato il 23.11.2023.

13. Nel merito, rileva che l’art. 13.7 del Disciplinare dei sistemi di qualificazione consente a -OMISSIS-di disporre la sospensione qualora essa “ venga a conoscenza, in occasione di attività di audit interna/esterna o di indagini svolte da Autorità Giudiziarie e/o di provvedimenti da queste ultime adottati, di atti e/o comportamenti violanti il Codice Etico o la Sanction Policy del Gruppo -OMISSIS-, tali da pregiudicare l’integrità e affidabilità dell’ operatore economico e ledere gravemente il rapporto fiduciario con -OMISSIS-e conseguentemente incidenti sull’inserimento e/o mantenimento nei Sistemi di Qualificazione ”. Nel caso di specie, la violazione delle regole poste a presidio della sicurezza della circolazione dei treni costituisce il pericolo maggiore a cui può essere esposta la stazione appaltante ferroviaria e a tale pericolo -OMISSIS-non potrebbe rimanere inerte. Al contempo, ciò non potrebbe non determinare la rottura del rapporto fiduciario con l’impresa che vi è coinvolta. Tanto basterebbe a giustificare il provvedimento precauzionale assunto.

14. In ogni caso, ove volesse farsi riferimento alla prima parte della prescrizione del Disciplinare, che

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