TAR Napoli, sez. II, sentenza 2009-12-10, n. 200908621
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N. 08621/2009 REG.SEN.
N. 01326/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2009, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dall'avv. R S, con la quale elett.te dom. in Napoli, via A. D'Isernia, 38 c/o Arena;
contro
Comune di Tufino,in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A O, presso cui elett.te dom. in Napoli, via del Parco Comola Ricci, 165;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,del diniego di permesso di costruire emesso dal Dirigente UTC con atto N. 8999/08, in data 16.12.2008;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda del 20.11.2008 prot. 8412.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tufino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2009 il Cons. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Nell’atto introduttivo del giudizio, il Carmosino impugna il diniego di concessione edilizia di cui sopra, rappresentando di essere proprietario di un fondo agricolo in Tufino al NCT foglio 1 mappale 688, e di avere presentato il 9.5.2008 istanza per il rilascio di permesso di costruire per una casa rurale, avente una volumetria residenziale di mc 549,21, che deriva in parte dalla potenzialità edificatoria della particella di sedime, ed in parte dalla cubatura afferente ad altre particelle all’uopo asservite. Espone che in data 12.6.2008 è stato invitato ad integrare la documentazione, ed il 9.10.2008 il responsabile del procedimento ha concluso positivamente l’istruttoria dal punto di vista urbanistico rilevando in particolare che: ” ...la volumetria d realizzare risulta pari a mc 546,09 di cui 374,67 asserviti da lotti limitrofi inferiori ai 500 mc….”;anche la commissione edilizia ha espresso parere favorevole sulla istanza. Tuttavia con nota del 20.11.2008 il Dirigente ha comunicato due motivi ostativi al rilascio del provvedimento, di cui uno consistente in eccesso di volumetria rispetto a quella massima ritenuta assentibile di 500 mc. Pertanto il 28.11.2008 egli ha presentato articolate controdeduzioni, le quali sono state in parte accolte, solo relativamente al locale sottotetto;mentre il dirigente con il gravato provvedimento ha denegato la richiesta, ritenendo non superato il primo dei motivi ostativi, ossia il superamento della volumetria massima residenziale ammissibile, poichè l’asservimento tra fondi diversi non potrebbe consentirsi per un volume totale dell’edificio superiore ai 500 mc.
Lamenta che il diniego si basa su una erronea interpretazione della normativa regionale, segnatamente della LR 14/1982, avendo ritenuto il Dirigente che l’asservimento proposto, in ogni caso, si sarebbe posto in contrasto con il punto 1.8 delle direttive, allegate alla l. r. n. 14/82, che non avrebbero consentito asservimenti per volumi, eccedenti i 500 mc.
Premesso quanto sopra il ricorrente articola, avverso tale diniego, le seguenti censure:
Violazione di legge;violazione del punto 1.8 delle direttive, allegate alla l. r. n. 14/82 e dei principi generali in tema d’asservimento di aree a scopo edilizio: l’asservimento a scopo edilizio è consentito dal punto 1.8 delle direttive, sopra citate, anche per lotti non contigui, purché lo stesso asservimento non si riferisca a volumi, eccedenti i 500 mc. , dovendosi il limite intendere come riferito alla sola cubatura afferente ai lotti asserviti, e non alla cubatura totale dell’edificio. Eccesso di potere per contraddittorietà del provvedimento impugnato con altri precedenti, in quanto contrastante con gli atti interni dell’istruttoria;erronea valutazione dell’altezza utile rilevante ai fini volumetrici, che deve riferirsi solo ai volumi dei piani abitabili fuori terra fino all’intradosso, così riducendo il parametro in questione da mt 3,40 a 3,20 ;il che riporta sicuramente i volumi al di sotto dei 500 mc. Violazione dell’art. 11 D. Lgs 115/2008 che prevede debbano essere esclusi dal computo dei volumi e delle superfici utili gli spessori delle murature superiori ai 30 cm necessari al miglioramento del livello di isolamento termico;violazione dell’art. 3 legge 241/90 per difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Tufino, opponendosi all’accoglimento della domanda, e rilevando come in ogni caso l’edificio progettato supererebbe il limite volumetrico ammissibile, dovendosi conteggiare anche una ulteriore volumetria di circa 400 mc per pertinenze.
All’udienza pubblica del 12.11.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Si verte nel presente giudizio sulla legittimità del diniego di permesso di costruire opposto al ricorrente, che ha presentato progetto per la realizzazione di una casa rurale su fondo di sua proprietà, motivato sulla scorta della considerazione che la volumetria residenziale in progetto supererebbe quella massima assentibile per effetto dell’accorpamento di fondi contigui.
Il Carmosino in particolare è proprietario di un fondo agricolo in Tufino al NCT foglio 1 mappale 688, ed ha richiesto il rilascio di permesso di costruire per una casa rurale, avente una volumetria residenziale di mc 549,21, che deriva in parte dalla potenzialità edificatoria della particella di sedime, ed in parte dalla cubatura afferente ad altre particelle all’uopo asservite.
Va premesso che l’art.