TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-07-22, n. 202400523

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-07-22, n. 202400523
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400523
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 00523/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00102/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 102 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. S d L, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Ulpiano 1 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.simonedileginio@pec.it;

contro

Comune di Latina, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. P M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. De Ruggiero 5 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. peppinomariano@ordineavvocatiroma.org;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- quanto all’atto introduttivo del giudizio:

1) della determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del 6 febbraio 2024, con la quale il dirigente preposto all’Avvocatura civica ha disposto di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro,-OMISSIS- gennaio 2024 n.-OMISSIS-, con la quale è stato definito in senso favorevole per l’odierno ricorrente il giudizio allibrato al n.r.g. -OMISSIS- del 2021;

2) del decreto sindacale n.-OMISSIS- del 27 settembre 2023, con il quale sono state conferite alla controinteressata, Segretario generale del Comune di Latina, le funzioni dirigenziali ad interim del Servizio avvocatura;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

- quanto ai motivi aggiunti:

4) della delibera giuntale n. -OMISSIS- del 21 marzo 2024, resa immediatamente esecutiva ex art.-OMISSIS-4, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la quale è stata fatta propria la statuizione fatta propria nella citata determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del 2024;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt.-OMISSIS-, 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. –-OMISSIS- è stato dipendente di ruolo presso il Comune di Latina dal 1° marzo1982 al 29 febbraio 2020, data in cui è stato collocato in quiescenza con la qualifica di dirigente coordinatore dell’Avvocatura comunale, giusta determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2019.

Con delibere giuntali nn.-OMISSIS-0 dell’11 aprile 2019, n. 129 del 18 aprile 2019 e n. 148 del 16 maggio 2019, ratificate con delibera consiliare n.-OMISSIS-del 2 luglio 2019, l’Amministrazione ha introdotto una nuova disciplina in materia di liquidazione degli onorari del personale togato dell’Avvocatura civica. In tale contesto, -OMISSIS-. ha agito innanzi al Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, per la liquidazione della notula n. -OMISSIS- del-OMISSIS- febbraio 2020, per la somma di euro-OMISSIS-a titolo di compensi professionali per l’attività prestata in favore del Comune di Latina in un giudizio innanzi al Consiglio di Stato. Il tribunale adito, quindi, accogliendo la domanda da lui formulata, con decreto ingiuntivo 19 luglio 2021 n. -OMISSIS- ha intimato all’ente locale il pagamento della suddetta somma di euro-OMISSIS-in favore del-OMISSIS-. Avendo il Comune di Latina proposto opposizione, il Tribunale ordinario di Latina con sentenza-OMISSIS- gennaio 2024 n.-OMISSIS- ha confermato il citato decreto ingiuntivo del 19 luglio 2021.

Tuttavia, il Segretario generale del comune di Latina, nella qualità di dirigente ad interim dell’Avvocatura civica – incarico conferito in forza del decreto sindacale n.-OMISSIS- del 27 settembre 2023 – con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del 6 febbraio 2024 ha disposto di interporre appello avverso la predetta sentenza di prime cure, affidando l’incarico difensionale a un professionista del libero foro, avendo riscontrato una situazione di potenziale conflitto d’interesse a carico di tutto il personale togato dell’Avvocatura municipale. Il ricorso in appello, quindi, è stato effettivamente notificato al-OMISSIS-. il 22 febbraio 2024.

Avuto riguardo a quanto sopra, con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 26 febbraio 2024, -OMISSIS-. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:

I) violazione degli artt. 21- septies e 21- octies , l. 7 agosto 1990 n. 241, 23, l. 31 dicembre 2012 n. 247, 1-5 del regolamento approvato con delibera giuntale n. 148 del 16 maggio 2019, ratificato con delibera consiliare n.-OMISSIS-del 2 luglio 2019, oltre a eccesso di potere e difetto assoluto di attribuzione, dato che il Segretario generale del Comune di Latina non ha i requisiti per essere incaricato della reggenza dell’Avvocatura civica, avendo conseguito l’abilitazione professionale ma non essendo iscritto nell’elenco speciale;

II) violazione degli artt. 21- septies e 21- octies , l. n. 241 del 1990, in relazione agli artt. 2, comma 2 e 3, comma 1, del regolamento approvato con la citata delibera giuntale del 16 maggio 2019 e ratificato con la prefata delibera consiliare del 2 luglio 2019, dal momento che la competenza a proporre appello avverso le sentenze spetta alla Giunta municipale, sì che la decisione assunta dal Segretario generale è viziata da incompetenza manifesta;

III) violazione degli artt. 6- bis , l. n. 241 cit., 7, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, 54, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in relazione agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con delibera giuntale n.-OMISSIS- n. 4 maggio 2017, oltre a eccesso di potere, perché il responsabile del procedimento è un avvocato del Comune di Latina che, quindi, versa nella situazione di generalizzato conflitto d’interesse di tutti i dipendenti togati della struttura.

Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Latina con memoria depositata il 23 marzo 2024, che ha eccepito in via preliminare: a) inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente, nella parte in cui si duole anche del conferimento dell’incarico di reggenza dell’Avvocatura civica alla quale, tuttavia, è del tutto estraneo, non facendone più parte; b) inammissibilità per difetto di interesse ad impugnare la determinazione dirigenziale del 6 febbraio 2024, posto che la decisione di appellare la sentenza favorevole al ricorrente non ha alcuna incidenza diretta sui suoi interessi e diritti ed è stata adottata nell’esercizio del diritto di difesa riconosciuto a tutti dall’art. 24 Cost.; c) inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dato che le questioni oggetto del presente gravame rientrano nella competenza della Corte d’appello chiamata ad esaminare l’impugnazione proposta dal Comune di Latina; d) inammissibilità per difetto di interesse sotto l’ulteriore profilo dell’avvenuta ratifica della decisione di appellare da parte della Giunta municipale, giusta delibera n. -OMISSIS- del 21 marzo 2024. Nel merito, poi, ha controdedotto sulle censure svolte dal ricorrente, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 27 marzo 2024 è stata fissata l’udienza pubblica del 10 luglio 2024 per la discussione del merito del ricorso.

Con atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 29 aprile 2024, -OMISSIS-. ha dunque impugnato la citata delibera giuntale del 21 marzo 2024, deducendo:

I) violazione degli artt. 97 Cost., 21- septies , comma 1, l. n. 241 cit. in relazione all’art. 23, l. n. 247 del 2012, 49, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 1 e 5, del regolamento sull’Avvocatura comunale, difetto assoluto di attribuzione ed eccesso di potere sotto vari profili e difetto assoluto di attribuzioni di funzioni dirigenziali presso l’Avvocatura civica in capo al Segretario generale del Comune di Latina, che non ha i requisiti per reggere nemmeno ad interim tale unità organizzativa;

II) violazione degli artt. 21- septies , comma 1, e 21- nonies , comma 2, l. n. 241 cit., nonché eccesso di potere, perché la convalida del provvedimento amministrativo non può sanare un atto radicalmente nullo per difetto assoluto di attribuzione, quale è la determinazione dirigenziale ratificata e perché, in ogni caso, non sono indicati i vizi da sanare e l’interesse pubblico a conservare l’atto;

III) violazione dell’art. 21- septies , comma 1, l. n. 241 cit., in relazione agli artt. 49, comma 1, e 191, d.lgs. n. 267 del 2000, oltre a eccesso di potere, perché la delibera gravata comporta l’affidamento esterno di un incarico difensionale per il quale non consta essere stato assunto alcun impegno di spesa né indicata la copertura finanziaria.

Con memoria depositata l’8 giugno 2024, il Comune di Latina ha sostanzialmente ribadito le ragioni di rito e di merito ostative all’accoglimento della pretesa azionata dal-OMISSIS-. e già illustrate nel quadro della precedente attività difensionale, concludendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 10 luglio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso integrato da motivi aggiunti è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come da eccezione sollevata dal Comune di Latina a pag. 5 della memoria del 23 marzo 2024.

In tal senso, si osserva che gli atti amministrativi impugnati in questa sede riguardano la decisione dell’Amministrazione odierna resistente di impugnare una sentenza ad essa sfavorevole, conferendo il relativo incarico difensionale. Pertanto, essi sono stati adottati dal Comune di Latina nell’esercizio del proprio diritto alla difesa, diritto che l’art. 24 Cost. attribuisce a “ tutti ”, incluse le persone giuridiche pubbliche, e qualifica come “ inviolabile ” in ogni stato e grado del procedimento. Pertanto, viene in questione una situazione giuridica non ascrivibile a una potestà autoritativa unilaterale, a fronte della quale sia configurabile una posizione di interesse legittimo del ricorrente, ma a un diritto soggettivo pieno del Comune di Latina, peraltro costituzionalmente tutelato, che è contestata nei suoi presupposti dal-OMISSIS-., che non è un terzo ma è la controparte dell’Amministrazione nel giudizio civile cui ineriscono gli atti in questa sede impugnati. Ne consegue che in applicazione degli ordinari criteri di riparto della giurisdizione ex artt. 103, comma 1 e-OMISSIS-3 Cost. e 7 cod. proc. amm., la cognizione sugli atti amministrativi adottati al fine di appellare la sentenza favorevole al-OMISSIS-. spetta non al giudice amministrativo ma al giudice ordinario, ai sensi dell’art.-OMISSIS- cod. proc. amm.

In linea con ciò, rileva anche il collegio che tutte le questioni relative alla proposizione dell’appello, incluse quelle riguardanti l’assunzione della decisione stessa di impugnare la sentenza di prime cure e di conferire il conseguente mandato professionale al difensore, sono devolute all’esclusiva cognizione dell’organo giurisdizionale così adito, ai sensi dell’art.-OMISSIS-, comma 2, cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio d’appello ex art. 350 cod. proc. civ., rientrando nell’ampio concetto ivi evocato di “ difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ” che determina la nullità della procura rilasciata al difensore. Pertanto, le possibili patologie degli atti qui dedotte dovranno essere sottoposte, nell’osservanza delle norme processuali civili, alla Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, innanzi alla quale pende il ricorso iscritto al n.r.g.-OMISSIS-del 2024 ed interposto avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Latina-OMISSIS- gennaio 2024 n.-OMISSIS-.

3. – Stante la peculiarità e la novità della fattispecie, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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