TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-10-04, n. 201300570

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-10-04, n. 201300570
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201300570
Data del deposito : 4 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00548/2009 REG.RIC.

N. 00570/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00548/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 548 del 2009, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti G C e M A, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Criscuoli in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele n. 5,

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124,

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento del 21.7.2009, con cui il Direttore dell'Ufficio III del D.A.P. - Direzione Generale del Personale e della Formazione, ha rigettato la richiesta della ricorrente finalizzata a ottenere una assegnazione temporanea e/o un trasferimento e/o un distacco presso la Casa circondariale di Isernia, al fine di consentire l'espletamento del mandato amministrativo;

del provvedimento del 30.09.2009, con cui il Direttore Generale del D.A.P. - Direzione Generale del Personale e della Formazione ha rigettato il ricorso gerarchico prodotto dalla ricorrente -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è in servizio quale agente di polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- ed ha usufruito di un distacco provvisorio sia presso la Casa Circondariale di Campobasso, sia presso la Casa Circondariale di Isernia, per assistere la figlia cui i medici hanno diagnosticato un disagio per -OMISSIS-.

Alle elezioni amministrative del giugno 2009, la medesima è stata eletta consigliere comunale presso il Comune di Sant’Agapito, ove risiede, essendo poi nominata Assessore Comunale.

Per poter adempiere al suo mandato amministrativo, essa aveva richiesto un’assegnazione temporanea alla Casa Circondariale di Isernia, ma la domanda non era stata accolta, avendo l’Amministrazione rilevato un esubero di personale presso tale istituto;
era stato invece disposta l’assegnazione provvisoria presso la Casa Circondariale di Frosinone.

La ricorrente aveva presentato ricorso gerarchico al Ministero avverso tale provvedimento, ma il gravame era stato rigettato e per tale ragione veniva proposto ricorso giurisdizionale fondato su un unico motivo che contesta la mancata applicazione degli artt. 77 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 dell’art. 3 della L. n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

L’Amministrazione penitenziaria – a dire della ricorrente - pur avendo affermato che non esiste un diritto soggettivo del dipendente eletto a cariche politiche a ottenere un trasferimento della sede richiesta, non avrebbe motivato il rigetto dell’istanza su tale presupposto, ma soltanto invocando la carenza di posti disponibili presso la Casa Circondariale di Isernia. Vi sarebbe, quindi, un evidente difetto di istruttoria, in quanto attualmente nella pianta organica di quell’istituto sono previsti tre posti per la qualifica ricoperta dalla ricorrente di cui solo due coperti;
peraltro, il provvedimento sarebbe in contraddizione con precedenti determinazioni assunte dall’Amministrazione in quanto, per consentire l’assistenza alla figlia minore, era stato disposto fino al 2 febbraio 2009 il distacco proprio presso la Casa Circondariale di Isernia, evidentemente sul presupposto che vi fosse un posto organico disponibile. Non essendosi modificata da allora la situazione di quell’istituto non si capisce per quale ragione l’assegnazione provvisoria non possa essere lì disposta.

L’Amministrazione penitenziaria si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2010, è accolta l’istanza cautelare, sul presupposto che presso la Casa Circondariale di Isernia vi fossero posti disponibili per l’assegnazione provvisoria.

Il ricorso va accolto proprio sulla base del presupposto che ha visto l’accoglimento dell’istanza cautelare.

È indubbio che il dipendente chiamato a svolgere un mandato amministrativo non sia titolare di un diritto soggettivo al trasferimento o all’assegnazione temporanea presso la sede di lavoro più vicina al luogo in cui svolge tale incarico politico, essendo sufficiente che il trasferimento o l’assegnazione provvisoria siano effettuati presso un istituto non troppo distante da tale luogo, onde consentire un ragionevole contemperamento tra le esigenze dell’Amministrazione e quelle dello svolgimento del “munus“ pubblico.

Nel caso di specie, però, vi era la possibilità di assegnare provvisoriamente la ricorrente presso la Casa Circondariale di Isernia, in quanto vi era sicuramente almeno un posto inorganico non coperto;
va tenuto presente, infatti, che la funzione di assessore comunale richiede un impegno senz’altro più intenso rispetto a quello di semplice consigliere comunale, talché, non venendosi a creare una situazione di sovrannumero rispetto all’organico, nell’assegnazione a Isernia vi è, senza dubbio, equo temperamento tra le esigenze dell’Amministrazione e il diritto della ricorrente di svolgere il suo incarico politico.

Gli atti impugnati devono, pertanto, essere annullati, affinché l’Amministrazione si ridetermini, tenendo conto delle circostanze di fatto richiamate nella presente sentenza.

Stante la particolarità della vicenda che ha consentito, nel caso di specie, di discostarsi da precedenti giurisprudenziali di questo Tar peraltro richiamati in memoria dall’Amministrazione, appare equo compensare le spese di giudizio.

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