TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2024-02-27, n. 202400704

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2024-02-27, n. 202400704
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400704
Data del deposito : 27 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2024

N. 00704/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00199/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2024, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

l’annullamento del decreto prefettizio n. -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza del -OMISSIS-, l’associazione G.E.P.A. - Guardie Ecozoofile Protezione Ambiente - Sede Nazionale ha chiesto il rilascio del decreto di approvazione della nomina di guardia zoofila volontaria nei confronti di 4 soggetti, tra cui l’odierno ricorrente.

Con nota del-OMISSIS-, l’UTG di -OMISSIS- ha comunicato all’interessato, già presidente della associazione G.E.P.A. - coordinamento provinciale di -OMISSIS-, i seguenti motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza:

“(…) la S.V. risulta essere stato più volte segnalato all’A.G. nell’anno 2009 per percosse, molestie ed atti diffamatori, anche a mezzo di sistemi informativi (Facebook).

Inoltre, in data -OMISSIS- è stato emesso divieto di detenzione di armi.

Dal certificato del casellario giudiziale risulta essere stato condannato il -OMISSIS- (art. 660 c.p.)”.

L’interessato ha presentato “documenti integrativi” tra cui il provvedimento di riabilitazione adottato dal Tribunale di Sorveglianza in data -OMISSIS-.

Con nota del-OMISSIS- la Questura di -OMISSIS- ha confermato il parere contrario già espresso in ordine al rilascio del titolo ritenendo che la successiva riabilitazione “ non intacca la fondatezza del procedimento in argomento ” e che allo stato attuale l’interessato “ non riunisce i requisiti prescritti dall’art. 138 del T.U.L.P.S.

Con provvedimento del-OMISSIS-, il Prefetto di -OMISSIS- - previo richiamo ai “precedenti” dell’istante e al citato parere contrario espresso dalla Questura di -OMISSIS- - ha denegato il titolo richiesto ritenendo insussistenti i requisiti di affidabilità necessari per il corretto svolgimento delle mansioni proprie della guardia particolare giurata.

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego deducendo censure di violazione di legge (art. 138 del T.U.L.P.S.) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Parte ricorrente sostiene in sintesi che:

- la Prefettura di -OMISSIS- avrebbe omesso di considerare che i fatti posti a base della precedete condanna non possono più essere oggetto di valutazione specifica, essendo la riabilitazione atto conclusivo di un giudizio che ha accertato che la persona ha dato prove effettive e costanti e attuali di buona condotta;

- il provvedimento sarebbe, quindi, stato emesso alla luce di una situazione fattuale non più corrispondente a quella attuale conseguente all’intervenuta riabilitazione;

- l’amministrazione non avrebbe, inoltre, compiuto alcuna autonoma e attuale valutazione della personalità dell’istante, limitandosi a fare proprio il rapporto redatto dalla Questura.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e chiesto il rigetto del ricorso richiamando la consolidata giurisprudenza che ritiene esigibile nei confronti delle guardie particolari giurate, cui va ascritta anche la guardia zoofila, una condotta improntata al massimo rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e comunque non adeguate ai compiti propri della qualifica stessa ed evidenziando come la valutazione negativa sulla condotta del soggetto richiedente si fonda su circostanziati elementi, in relazione ai quali la sentenza di condanna per la quale è intervenuta la riabilitazione, non è stata posta quale fondamento, unico e autonomo, del decreto di diniego, ma è una delle circostanze prese in considerazione ai fini di una valutazione complessiva della situazione del richiedente.

All’udienza camerale del 14 febbraio 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.

Il ricorso è infondato.

L’apprezzamento dell’infondatezza di siffatti motivi di gravame passa dalla considerazione circa la natura ampiamente discrezionale del potere esercitato dal Prefetto, speculare alla ratio sottesa alla norma di cui all’art. 138 T.U.L.P., attributiva del potere in questione e all’esigenza di assicurare una tutela anticipata contro il rischio di un abuso dell’autorizzazione prefettizia, anche in considerazione, nella fattispecie in esame, del carattere fiduciario delle funzioni che svolge la guardia zoofila e del rilievo pubblicistico che le stesse assumono.

L’esistenza di siffatto requisito può, dunque, legittimamente essere escluso in presenza di elementi sintomatici, secondo il noto criterio “del più probabile che non”, del fatto che il ricorrente possa venir meno ai suoi doveri di buona condotta, attentando alle pubbliche funzioni che sarebbe chiamato a svolgere.

Secondo la costante giurisprudenza in materia, condivisa dal Collegio, i poteri dell'Autorità di P.S. nel rilasciare i titoli di polizia sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la conseguenza che i relativi provvedimenti negativi possono ritenersi sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2018, n. 4215).

Nella fattispecie in esame, il gravato provvedimento di rigetto è stato adottato in considerazione di significativi e plurimi elementi negativi, che hanno contraddistinto la condotta del ricorrente negli anni pregressi, adeguatamente rappresentati nella motivazione dell’atto, riconducibili: a) alla segnalazione all’AG per percosse, molestie e atti diffamatori a che a mezzo di sistemi informatici (anno 2009);
b) ad un ammonimento per atti persecutori che aveva determinato la Prefettura a disporre la revoca del porto d’armi e il divieto di detenzione (anno 2011);
c) ad una condanna del 2009 per percosse aggravate e disturbo alle persone, per fatti commessi nel 2006, per la quale è intervenuta la riabilitazione che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il quale afferma che successivamente alla riabilitazione “ i fatti oggetto di precedete condanna non possono più essere oggetto di valutazione specifica ” - non impedisce che l'Amministrazione eserciti le sue valutazioni discrezionali considerando negativamente i fatti accertati nella condanna riportata, quali sintomi di non affidamento del richiedente l’autorizzazione di polizia atteso che la riabilitazione prevista dall'art. 178 c.p. (“ La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti ”) non è causa di estinzione del reato bensì una causa di estinzione della pena che mantiene ferma la rilevanza giuridica della sentenza di condanna (cfr. in termini: Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3190;
v. anche Cons. Stato, Sez. III, 22 marzo 2023, n. 2919;
25 gennaio 2023, n. 809;
29 dicembre 2022, n. 11540;
T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 10 ottobre 2023, n. 2959).

Peraltro, anche a prescindere dai fatti per i quali il ricorrente era stato condannato ottenendo poi la riabilitazione, la valutazione operata dalla Prefettura non può ritenersi irragionevole, né viziata da travisamento poiché, come già anticipato, tiene conto di plurime e non episodiche condotte che avvalorano la ragionevolezza del giudizio sull’affidabilità del ricorrente a svolgere le funzioni connesse al titolo richiesto, per il cui esercizio l’Autorità di Pubblica Sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, apprezzamento discrezionale che può essere censurato solamente ove risulti affetto da vizi di irrazionalità ed incoerenza, che tuttavia nella fattispecie non sono ravvisabili.

In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della particolare natura della controversia, implicante l'esercizio di poteri ampiamente discrezionali.

La non manifesta infondatezza del ricorso determina, nella sussistenza delle altre condizioni di legge per le quali l’interessato ha reso le relative dichiarazioni sostitutive l’ammissione, in via definitiva, dell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con la precisazione che la liquidazione delle competenze verrà disposta con separato provvedimento, a seguito della presentazione di specifica istanza da parte del difensore.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi