TAR Roma, sez. II, sentenza 2009-09-08, n. 200908416
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Testo completo
N. 08416/2009 REG.SEN.
N. 09700/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 9700 del 2008, proposto da:
M L, rappresentato e difeso dall'avv. T M M, con domicilio eletto presso T M M in Roma, via A. Toscani, 95;
contro
Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. C S, con domicilio eletto presso C S in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza n.2173 del 20.11.2003 (pubblicata l’8.3.2004) emessa dal TAR Lazio, Sez. II^ bis,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2009 il dott. C M d M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che venga data esecuzione alla sentenza n.2173 del 15.1.2004, depositata il 5.2.2004, della II^ Sez. bis del TAR del Lazio.
Con essa il Comune di Roma è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente delle somme, maggiorate degli accessori (interessi e rivalutazione) dovuti ex lege, relative:
alla tredicesima mensilità (completa delle eventuali “aggiunte di famiglia”);
all’indennità di liquidazione;
alla c.d. “indennità di tempo potenziato”;
ai periodi di astensione obbligatoria, ex artt. 6 e 16 della L. n.1204 del 1971, per maternità;
ed all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Il Comune è stato altresì condannato a riconoscere, ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio, i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
La sentenza in questione non è stata appellata ed è passata in giudicato.
Con atto ritualmente notificato in data 8.6.2007 la ricorrente ha invitato il Comune a darle esecuzione entro e non oltre trenta giorni, sotto