TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-04-19, n. 201800606
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Pubblicato il 19/04/2018
N. 00606/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Margherita S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G M, A M, G M, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, n. 210;
contro
Regione Puglia non costituita in giudizio;
nei confronti
Inergia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G C, C O, M D C, con domicilio eletto presso lo studio M D C in Bari, via Nicolai, n.43;
per l'annullamento,
della nota dell'Ufficio Energia della Regione Puglia prot. n. 10699 del 13 novembre 2012 nella parte in cui si dispone di procedere "alla conclusione del procedimento della Società Inergia S.P.A." in violazione della priorità cronologica dell'analoga istanza presentata dall'odierna ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inergia S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso notificato il 12.1.2013 e depositato il 16.1.2013, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato.
Con memoria depositata il 6.3.2018, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, attesi i sopravvenuti arresti giurisprudenziali in materia.
Chiede adottarsi pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Aderisce alla richiesta la controinteressata che ha sottoscritto la memoria per accettazione.
Non sussistendo motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza formulata, deve adottarsi la pronuncia indicata in dispositivo.