TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-12-01, n. 201513557
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Testo completo
N. 13557/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01178/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
MMI M Lucia e MMI Guido, rappresentati e difesi dagli avv.ti Peppino Mno e V P ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo dei suindicati difensori in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 55;
contro
il MINISTERO PER I BENI LE ATTIVITA’ CULTURALI ED IL TURISMO (e con riferimento alla SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
e con l'intervento di
ad opponendum:
CARTONI Lucilla, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Nardocci, presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia, n. 14;
per l'annullamento, anche per effetto di motivi aggiunti
- del decreto emesso in data 11 ottobre 2012 con il quale il direttore generale della Direzione del paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea, Servizio II, Tutela del patrimonio architettonico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha disposto, nei confronti dei ricorrenti, l’obbligo dell’esecuzione delle opere necessarie alla reintegrazione dello stato originario dell’esterno dell’immobile tutelato denominato Villino Borruso sito in via Aurelia n. 355/355A, nel Comune di Santa Marinella (Provincia di Roma);
- dell’atto dell’11 giugno 2012 prot. n. 0004147, indicato nel decreto ministeriale di cui sopra,con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha proposto alla Direzione generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 160 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per l’esecuzione delle opere necessarie alla reintegrazione dello stato originario dell’immobile tutelato denominato Villino Borruso sito in Santa Marinella;
- delle controdeduzioni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo espresse con atto prot. n. 0004149 del 13 febbraio 2012 alle osservazioni inoltrate dai ricorrenti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 a seguito dell’avvio del procedimento comunicato ai ricorrenti medesimi con nota prot. n. 0004147 dell’11 giugno 2010;
- (con motivi aggiunti) dell’ordine di reintegrazione adottato dalla Soprintendenza in data 20 maggio 2014;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento, anche non conosciuto, collegato, connesso o consequenziale agli atti emarginati per come impugnati.
Visto il ricorso originario e quello recante motivi aggiunti con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata nonché i documenti prodotti;
Vista la costituzione in giudizio della parte intervenuta ad opponendum e i documenti da questa prodotti;
Vista l’ordinanza collegiale 9 settembre 2014 n. 9555;
Esaminate le ulteriori memorie con i documenti prodotti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Premettono i ricorrenti di essere proprietari di una porzione dell’immobile denominato Villa Borruso e sito nel Comune di Santa Marinella (Provincia di Roma) alla via Aurelia n. 355/355A, realizzato agli inizi del secolo scorso dal nonno dei ricorrenti (S B) e dichiarato di interesse rilevante ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 con decreto dell’allora competente Ministro per la pubblica istruzione del 22 settembre 1971, con la motivazione che si tratta di un fabbricato che costituisce un “notevole esempio di architettura liberty, a forme tradizionali, nel presente caso vagamente tardogotiche, adatte alle esigenze edilizie dei tempi moderni” con un lussureggiante parco che circonda e completa la villa.
Riferiscono i ricorrenti che, con riferimento alla proprietà dell’immobile, deve considerarsi che l’edificio era pervenuto “in comproprietà indivisa e per quote paritarie” per successione di S B ai figli Viviana (madre e dante causa degli odierni ricorrenti), Teresa, Vittoria e Francesco e che, dopo la morte della moglie del Signor S B (Signora Ada Salvini), alla quale era stato riconosciuto l’usufrutto dell’immobile, in attuazione di accordi che interessavano ulteriori proprietà rispetto all’edificio oggetto del ricorso, gli eredi pervennero alla divisione di villa Borruso.
Puntualizzano i ricorrenti che prima dell’imposizione del vincolo ministeriale gli allora comproprietari realizzarono interventi ed opere necessarie per realizzare una separazione tra le parti dell’edificio, onde consentirne la fruizione per autonomo e separato godimento delle singole frazioni dell’immobile. Soggiungono ancora i ricorrenti che anche in seguito, rispetto all’epoca dell’imposizione del vincolo, furono realizzati lavori di manutenzione e di consolidamento dell’edificio, per l’esecuzione dei quali furono ottenuti i necessari titoli abilitativi ad intervenire anche da parte dell’Autorità preposta alla tutela del bene vincolato.
Riferiscono quindi i ricorrenti che in data 11 giugno 2009 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Lazio effettuava un sopralluogo presso la Villa al fine di accertare le condizioni in cui versava l’immobile e che, a seguito dell’accertamento, la stessa Soprintendenza comunicava agli odierni ricorrenti l’avvio del procedimento relativo all’adozione dell’ordine di effettuare le opere necessarie alla reintegrazione del’immobile allo stato in essere al momento dell’apposizione del vincolo con salvezza delle opere realizzate nel frattempo se ed in quanto preventivamente autorizzate.
Alla comunicazione di avvio del procedimento seguivano controdeduzioni che venivano trasmesse alla Soprintendenza che, a propria volta, replicava alle stesse non ritenendo il loro contenuto utile ad evitare l’adozione del provvedimento teso ad ordinare la reintegrazione dell’immobile allo stato originario. A questo punto i ricorrenti opponevano nuove e più puntuali controdeduzioni che però non impedivano l’adozione dell’atto qui impugnato nella sede giudiziale, in quanto ritenuto illegittimo dai ricorrenti per eccesso di potere, travisamento dei fatti e contraddittorietà tra i diversi atti dell’Amministrazione, difetto di motivazione, violazione di legge.
2. – Successivamente alla proposizione del ricorso la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con atto prot. 0014719 del 20 maggio 2014, disponeva un ordine di reintegrazione, con trasmissione di perizia redatta ai sensi dell’art. 160 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in ottemperanza al decreto n. 37499 dell’11 ottobre 2012 (l’atto impugnato con il ricorso principale nel presente giudizio) a carico delle Signore M e L C (odierna interveniente ad opponendum), del Signor G M (odierno ricorrente) e della Signora M Lucia M (odierna ricorrente), imponendo ai suindicati destinatari, all’esito di una riunione svoltasi presso la sede della Soprintendenza in data 10 dicembre 2014 alla quale i suddetti erano stati invitati a partecipare (e quindi in presenza di alcuni degli interessati anche per effetto di deleghe), di effettuare le opere previste nella perizia (di spesa) n. 188 del 9 maggio 2014, predisposta e sviluppata per dare esecuzione agli interventi ordinati con il decreto n. 37499 dell’11 ottobre 2012.
Con ordinanza n. 9555 del 9 settembre 2014 il Collegio rilevava che l’Amministrazione aveva adottato un nuovo atto nei confronti dei ricorrenti nonché delle Signore Lucilla e M C di talché si fissava la nuova udienza per la discussione del merito della controversia consentendo nel contempo l’impugnazione del nuovo provvedimento.
Gli odierni ricorrenti notificavano quindi all’Amministrazione già intimata e alla Signora L C un ricorso recante motivi aggiunti nei confronti dell’atto prot. 0014719 del 20 maggio 2014, sostenendone la illegittimità derivata rispetto a quanto contestato già con il primo gravame nei confronti del decreto n. 37499 dell’11 ottobre 2012 e chiedendo l’annullamento anche di tale secondo provvedimento.
3. - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sia con riferimento al ricorso principale che a quello recante motivi aggiunti, contestando analiticamente le avverse prospettazioni e confermando la correttezza della procedura che ha dato luogo all’adozione dei due provvedimenti impugnati. Preliminarmente la difesa erariale eccepisce l’inammissibilità del ricorso principale (e quindi del ricorso recante motivi aggiunti) perché non è stato notificato alle Signore L C e M C che assumono nei confronti dell’atto impugnato la posizione di controinteressate necessarie. Nel merito l’Amministrazione intimata chiedeva la reiezione dei due gravami.
Si è costituita in giudizio la Signora L C spiegando ricorso in opposizione rispetto all’accoglimento del gravame principale proposto dai ricorrenti sia perché quest’ultimo andrebbe dichiarato inammissibile, in quanto non notificato tempestivamente alla medesima opponente nonché alla sorella M C assumendo entrambe rispetto al