TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-07-29, n. 202400675

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-07-29, n. 202400675
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400675
Data del deposito : 29 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2024

N. 00675/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00902/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 902 del 2023, proposto da
R D, rappresentato e difeso dagli avvocati E A e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casazza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Jose' Mendez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della nota di data 16.8.2023 del Responsabile del Servizio gestione del territorio del Comune di Casazza (BG) avente ad oggetto “Segnalazione certificata inizio/modifica attività (SCIA) ai sensi delle L.R. 11/2014 e 33/2009 e del D.L. 78/2010 conv. in L.122/2010 COMUNICAZIONE MOTIVATA INERENTE ALL'ACCERTATA CARENZA DEI REQUISITI E PRESUPPOSTI DI LEGGE (Rif. Pratica SCIA-2023-01214-CAS);

- del provvedimento 24.8.2023 del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive avente ad oggetto “Divieto di prosecuzione dell'attività iniziata con SCIA UNICA (SCIA riguardante l'attività di allevamento per la produzione di alimenti per uso umano e COMUNICAZIONE di avvio di attività insalubre) prot. n. 0010939 del 27/06/2023 e rimozione degli effetti dannosi di essa” comunicato in data 24.8.2023;

- di ogni atto presupposto e conseguente, anche non conosciuto e/o non comunicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casazza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il ricorrente espone di essere titolare di un’azienda agricola insediata nel territorio del Comune di Casazza, nella quale ha avviato sin dal 2005 un’attività di allevamento di capre e bovini da latte, in zona urbanistica classificata dal vigente PGT come “E1 – Ambito agricolo della collina” , ambito che al suo interno ricomprende anche le “aree agricole prevalentemente destinate alla produzione agricola e zootecnica” .



2. Il 26 marzo 2023 il ricorrente ha presentato al SUAP della Comunità Montana Laghi Bergamaschi una s.c.i.a. unica, ex art. 19 bis della L. 241/1990, per poter avviare nella predetta azienda, utilizzando le strutture già esistenti, un’attività di allevamento di suini da ingrasso per complessivi 825 capi (e quindi al di sotto del limite numerico di capi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulle emissioni in atmosfera, il cui superamento avrebbe reso necessario il conseguimento della autorizzazione integrata ambientale), allegando una relazione illustrativa con la pertinente documentazione.



3. All’esito del relativo procedimento - che ha visto il coinvolgimento di diverse autorità (tra cui ARPA, ATS e Comune di Casazza), e nel corso del quale il ricorrente ha provveduto alle integrazioni documentali di volta in volta richieste – il responsabile del SUAP della Comunità Montana ha adottato il provvedimento in data 24 agosto 2023 con cui ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di allevamento avviata sulla base della s.c.i.a. unica del 26 marzo 2023, ritenendo quest’ultima carente dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di settore;
il provvedimento ha richiamato in motivazione il diniego di nulla osta formulato in data 16 agosto 2023 dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Casazza per ragioni connesse alla ritenuta incompatibilità della nuova attività di allevamento con la destinazione urbanistica dell’area interessata;
in particolare, il diniego di nulla osta del Comune di Casazza è stato formulato per le seguenti concorrenti ragioni:

(i) l’attività di allevamento è attività insalubre di prima classe, ai sensi della lettera c), punto 1 della classificazione di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 5 settembre 1994;
le attività insalubri di prima classe possono essere insediate sul territorio di un comune soltanto nel caso in cui il vigente PGT lo preveda espressamente;
ciò in quanto l’art. 51, comma 1 ultimo periodo della L.R. n. 12/2005 prevede che “le destinazioni d’uso” riferite all’allocazione delle “attività insalubri ai sensi del decreto del Ministro alla sanità 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie), … devono sempre essere oggetto di specifica previsione negli atti del PGT” ;
nel caso di specie il vigente PGT del Comune di Casazza non contiene alcuna esplicita previsione in ordine alla insediabilità di attività insalubri sul territorio e tantomeno nel sistema di salvaguardia ambientale;

(ii) la nuova attività di allevamento di suini che il ricorrente vorrebbe svolgere sul terreno di sua proprietà non sarebbe compatibile con la destinazione urbanistica “agricola” dell’area;
ciò in quanto l’attività in parola, consistendo nell’accrescimento di maiali che giungerebbero presso il sito all’inizio del proprio ciclo biologico, verrebbero alloggiati all’interno dei capannoni per poi essere destinati altrove al termine del ciclo di accrescimento, avrebbe natura sostanzialmente “artigianale/industriale” e non “agricola” , mancando, ai fini della qualificabilità quale agricola, l’imprescindibile requisito costituito dal collegamento dell’attività di impresa con il fondo;
quest’ultimo, in particolare, da strumento per l’esercizio dell’attività di impresa si ridurrebbe al solo luogo in cui viene svolta l’attività;

(iii) infine, l’area in cui verrebbe svolta l’attività è inserita, nel piano comunale di zonizzazione acustica, in Classe Prima, la quale, come affermato dall’ARPA in un parere del 2022 (reso nell’ambito di un analogo procedimento attivato dallo stesso ricorrente, ma poi abbandonato), non sarebbe idonea ad ospitare l’attività produttiva di allevamento di maiali, nonostante il rispetto dei livelli di pressione acustica.



4. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2023 e ritualmente depositato, il ricorrente ha impugnato i due provvedimenti da ultimo citati (diniego di nulla osta del Comune di Casazza e divieto di prosecuzione dell’attività della Comunità Montana) e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di sei motivi, con i quali ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, così raggruppabili e sintetizzabili:

1-2) [i primi due motivi sono stati rubricati assieme];
il riferimento contenuto nella motivazione del parere negativo del Comune al carattere insalubre dell’attività e al divieto previsto dall’art. 51 della L.R. 12/20025 di insediare tali attività in zone che non siano state ad esse specificamente destinate nel vigente strumento urbanistico, sarebbe improprio dal momento che la norma fa riferimento soltanto alle ipotesi di mutamento della destinazione d’uso che implichi l’insediamento ex novo di attività insalubri, laddove nel caso di specie l’avvio dell’attività di allevamento dei suini all’interno dello stabilimento produttivo già esistente non implicherebbe alcun mutamento della destinazione urbanistica, tenuto conto che già attualmente il ricorrente svolge, all’interno delle medesime strutture, attività di allevamento di capre, bovini, equini, e anche (in minima parte) di suini, ossia attività classificata anch’essa come insalubre dal citato Decreto Ministeriale, sicchè, se detta classificazione non aveva avuto effetto preclusivo prima, non potrebbe averne adesso;

3-4) [anche il terzo e il quarto motivo sono stati rubricati assieme];
la tesi del Comune secondo cui l’insediamento della nuova attività di allevamento dei suini implicherebbe una modifica della natura dell’attività di impresa da “agricola” ad “artigianale/industriale” sarebbe destituita di fondamento;
l’attività della ricorrente rientra nell’ampia nozione di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c., che ricomprende al suo interno le attività di allevamento di animali e quelle “ dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine” , dal che si evincerebbe che l’utilizzo del fondo può essere anche meramente potenziale ( “utilizzano o possono utilizzare” );
inoltre, in base alla normativa ambientale, un allevamento di suini cessa di essere attività agricola per diventare industriale, e come tale soggetto a varie tipologie di autorizzazioni ambientali, soltanto in presenza di requisiti dimensionali ben superiori a quelli dell’allevamento della ricorrente, contenuto nei limiti di 825 capi;

5) sotto il profilo dell’impatto acustico, la tesi secondo la quale l’attività di allevamento di suini non sarebbe compatibile con la Classe Prima in cui è collocata l’area interessata dal nuovo insediamento sarebbe destituita di fondamento dal momento che: (i) l’azienda agricola del ricorrente si trova in mezzo al bosco, in località Mologno, Fontane di Leffe, una zona svantaggiata della provincia di Bergamo, a 349 metri sul livello del mare, e non è in prossimità di alcun sito sensibile;
(ii) l’attività rispetta i limiti di impatto acustico previsti per la Classe Prima, come peraltro accertato dall’

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