TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202203413

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202203413
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203413
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 03413/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02818/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2818 del 2007, proposto da
-OMISSIS- S.n.c. (originaria parte ricorrente), rappresentati e difesi dall'avvocato S P, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Suor Maria Mazzarello, 46;

contro

Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M V, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Catania, via Firenze, 8;

Libero Consorzio Comunale di-OMISSIS- (già Provincia Regionale di-OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

Regione Siciliana Ufficio del Genio Civile di-OMISSIS- e Dipartimento Regionale di Protezione Civile di-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Vilona, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Vitale in Catania, Corso Italia, 222;

per l'annullamento, previa sospensiva ed emissione dei provvedimenti conseguenti,

del provvedimento del Comune di-OMISSIS- dell’-OMISSIS- a firma del Responsabile della Sezione Autonoma Tutela Ambientale e Protezione Civile con il quale viene dichiarata la chiusura del procedimento avviato su istanza dell’odierno ricorrente avente ad oggetto la segnalazione dell’esistenza di una discarica abusiva e pericolo per l’incolumità pubblica sul fondo di proprietà della ditta -OMISSIS-, individuato al catasto del Comune di-OMISSIS- al foglio 18, p.lle nn. 427, 166, 167, 170, 171, e la richiesta dei provvedimenti conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di-OMISSIS-, dell’Ufficio del Genio Civile di-OMISSIS- e del Dipartimento Regionale di Protezione Civile di-OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 19 ottobre 2007 (nonché spedito per la notifica in data 22 ottobre 2007) e depositato in data 16 novembre 2007 la società ricorrente ha rappresentato quanto segue.

L’esponente, con diffida indirizzata al Comune di-OMISSIS- in data -OMISSIS-, ha dichiarato di essere proprietaria di un terreno in-OMISSIS-, c.da -OMISSIS-, in catasto alla partita 4982, foglio 18, part. 509, confinante sul lato ovest con altro terreno della ditta -OMISSIS-, individuata al catasto del Comune di-OMISSIS- al foglio 18, p.lle 427, 166, 167, 170, 171.

Un tratto del detto terreno, costone scosceso aggettante sulla proprietà della società ricorrente, era stato utilizzato dalla proprietaria a mò di discarica, riversandovi laterizi e materiali di scarto di ogni tipo, sì da modificare la morfologia del declivio (talché i consulenti tecnici d’ufficio, nel giudizio civile promosso dalla deducente avverso -OMISSIS-, avevano potuto evidenziare la formazione di un “crosta” di materiali di scarto di spessore di oltre 11 metri).

Aggiungeva la società ricorrente che i suddetti materiali, oltre a rappresentare un pericolo per il rischio di frana sul terreno di proprietà utilizzato per la propria attività commerciale, costituivano una grave minaccia anche per l’ambiente essendovi compresi materiali nocivi compresi nell’allegato 3 del decreto legislativo n. 22/1997 con i codici 17.00.00 e seguenti.

In ragione di quanto sopra, la società ricorrente ha diffidato il Comune di-OMISSIS- ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall’art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ordinando a -OMISSIS- la rimozione dei rifiuti illegittimamente abbandonati sul proprio fondo e, in caso di perdurante inerzia della responsabile, a provvedere a propria cura e con addebito alla responsabile alla rimozione dei rifiuti.

Con nota -OMISSIS- il Comune di-OMISSIS- (in persona del responsabile dei servizi tecnici) ha comunicato di aver dato avvio alla procedura convocando per il -OMISSIS- una riunione con l’Ufficio del Genio Civile di-OMISSIS-, il Dipartimento di Protezione Civile di-OMISSIS-, l’Ufficio Ecologia della Provincia Regionale di-OMISSIS- e il Comando dei Vigili Urbani di-OMISSIS-.

Con la predetta nota si chiedeva di avere copia conforme degli atti richiamati nella diffida e, in particolare, delle consulenze tecniche d’ufficio acquisite nel corso dei procedimenti civili.

Con verbale di sopralluogo del -OMISSIS-, delegati dall’Ufficio del Genio Civile di-OMISSIS-, del XII Settore Tutela Ambientale della Provincia di-OMISSIS-, unitamente a due agenti della Polizia Urbana di-OMISSIS- ed al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, recatisi sui luoghi, si prendeva atto della sussistenza di un’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile di-OMISSIS- per la realizzazione di gabbioni di contenimento atti a contenere gli effetti di eventuali smottamenti del pendio e si rinviava ad altro accesso dopo aver acquisito la documentazione tecnica.

Con nota trasmessa via fax il 15 novembre 2006, il difensore della società ricorrente ha segnalato che nei siti interessati si stavano svolgendo dei lavori di livellamento, riservandosi di produrre la documentazione richiesta non appena rilasciata dagli Uffici giudiziari che dovevano reperire i fascicoli ormai archiviati.

In data -OMISSIS-di pari data, sono stati prodotti al Comune di-OMISSIS- i seguenti documenti: perizia extragiudiziale del -OMISSIS-;
-OMISSIS-;
perizia di parte depositata al Tribunale di-OMISSIS- del-OMISSIS-;
elaborati grafici e nota geologica per opera di sostegno;
autorizzazione del Genio Civile di-OMISSIS- dell’-OMISSIS-

Con nota prot. n. -OMISSIS- l’Ufficio Tecnico del Comune di-OMISSIS-, avendo trasmesso copia della citata documentazione, ha indetto una nuova seduta per il -OMISSIS-.

Nel verbale di sopralluogo del -OMISSIS- si evidenziava l’impossibilità di accertare quale fosse la natura dei materiali depositati lungo il pendio, invitando l’Ufficio del Genio Civile di-OMISSIS-, assente al sopralluogo, a valutare eventuale rischi di smottamento.

Con fax del 17 aprile 2007 il difensore della parte ricorrente ha trasmesso all’Ufficio Tecnico Comunale copia della nota del 2-OMISSIS-, -OMISSIS-del Genio Civile di-OMISSIS-, in ordine all’autorizzazione rilasciata alla ditta -OMISSIS- per l’esecuzione dei gabbioni di contenimento.

Con nota del -OMISSIS- la società ricorrente ha invitato l’Amministrazione comunale, ritenuto il tempo trascorso, a concludere il procedimento, rendendo con urgenza tutti i provvedimenti di legge.

Tuttavia, con l’avversato provvedimento del Comune di-OMISSIS- dell’-OMISSIS- il responsabile della Sezione Autonoma Tutela Ambientale e Protezione Civile del Comune di-OMISSIS- ha comunicato la chiusura del procedimento, al contempo dando atto di aver trasmesso la documentazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di-OMISSIS- per verificare l’eventuale sussistenza di fattispecie di reato.

Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha articolato le seguenti censure (in sintesi):

- con il primo motivo di gravame sono stati dedotti i vizi di Carenza e contraddittorietà della motivazione, illogicità manifesta. Eccesso di potere per errore sul presupposto.

Lamenta la parte ricorrente, in sintesi, che il provvedimento avversato afferma che non è stato possibile accertare l’esistenza dell’eventuale discarica, nonostante la contestuale trasmissione dell’intero incartamento alla Procura della Repubblica, l’ingente numero di tecnici intervenuti, le risultanze delle consulenze tecniche svolte in due giudizi e i contrari esiti della relazione peritale richiesta dalla società ricorrente;

- con il secondo motivo di gravame sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 5 febbraio 1992, n. 22, oggi sostituito dall’art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 .

Per la deducente, in sintesi, l’Amministrazione comunale, previo accertamento della discarica, avrebbe dovuto porre in essere tutti i provvedimenti previsti dalla legge ordinando lo sgombero al responsabile e, in caso di inadempimento, provvedere in sua sostituzione e in suo danno.

Le omissioni hanno comportato la violazione del disposto normativo: l’Amministrazione comunale non ha provveduto all’accertamento dei fatti (in presenza di molteplici elementi che palesavano la presenza della discarica), ha concluso il procedimento in modo dubitativo e non ha tratto le conseguenze giuridiche (discendenti da seri atti di accertamento).

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