TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-12-03, n. 201035337
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Testo completo
N. 35337/2010 REG.SEN.
N. 01147/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Centro Studi Antonio Manieri s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti S D M e R M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza Adriana, n. 5;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti di
s.a. S.A.P.I.E.N.S. A., in proprio e quale mandataria di rti, I.O.S. Istituto Opere Sociali s.r.l., rappresentate e difese dall'avv. F P, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Anapo, n. 29;
Opera Nazionale Montessori, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei ministri adottato il 27.11.2009 (DiPRU 0041084 P-2.67.1.3.7. del 30.11.2009), avente ad oggetto aggiudicazione definitiva al rti s.a. S.A.P.I.E.N.S. A. e I.O.S. Istituto Opere Sociali s.r.l. del servizio di gestione del micronido aziendale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- dell’aggiudicazione provvisoria del 12.11.2009 prot. 02/09;
- del decreto dirigenziale 20.10.2009 che incarica il dott. Fimmanò di individuare e verificare le offerte anomale;
- del verbale del dott. Fimmanò del 20.10.2009;
- dei verbali della Commissione per la valutazione delle offerte;
- dei decreti del Segretario Generale 28.08.2009 e 03.09.2009 e di nomina della Commissione per la valutazione delle offerte;
- del provvedimento non meglio precisato di indizione della gara e approvazione del bando di gara capitolato e disciplinare pubblicati – in parte – sulla GUCE del 30.06.2009 e sulla GURI del 08.07.2009, n. 79 – 5°serie speciale;
- del provvedimento successivo di modifica del disciplinare di gara e spostamento della data di presentazione delle offerte;
- di ogni altro atto connesso.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle società controinteressate;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 27 ottobre 2010 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A mezzo di ricorso notificato in data 1° febbraio 2010 e depositato il successivo 5 febbraio, Centro Studi Manieri s.r.l. ha impugnato l’atto conclusivo della gara disposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con bando pubblicato nella GUCE e nella GURI per l’affidamento all’esterno, mediante la procedura aperta di cui all’art. 55 del d. lgs. 163/06, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d. lgs. 163/06, del servizio di gestione del micronido presso due proprie sedi, in forza del quale è risultato aggiudicatario definitivo il raggruppamento temporaneo di imprese s.a. S.A.P.I.E.N.S. A. e I.O.S. Istituto Opere Sociali s.r.l., e la ricorrente si è classificata seconda in graduatoria. L’impugnazione è stata estesa agli altri atti della procedura elencati in epigrafe.
Parte ricorrente, narrato di aver ottenuto lo stesso punteggio dell’aggiudicataria per l’offerta tecnica, laddove quest’ultima con un maggior ribasso ha prevalso per l’offerta economica, e di aver esperito accesso agli atti di gara, deduce a sostegno dell’azione proposta le seguenti censure:
1) violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.
Si sostiene che nella fattispecie è mancata la previa determina a contrarre, neanche menzionata nel bando;
2) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.
Si afferma che il bando non è stato pubblicato sui siti del Ministero delle infrastrutture, dell’Osservatorio sui contratti dell’Autorità garante e su quattro quotidiani, non risultando così integrata la completa esecuzione delle modalità legali di pubblicazione;
3) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.
Si afferma che non sono stati rispettati i termini minimi di scadenza per la presentazione delle domande, decorrenti dalla comunicazione alla Commissione CE, e ciò anche con particolare riferimento alla modifica del disciplinare successiva alla pubblicazione del bando;
4) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.
Si sostiene che sono illegittimi, per contrasto con il codice appalti e la lex specialis di gara, i decreti di nomina della commissione aggiudicatrice, adottati dal Segretario Generale e non dal Capo Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane;
5) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – incompetenza – illegittimità derivata.
Si espone che la società mandante del raggruppamento aggiudicatario ha dichiarato, tra i requisiti di ammissione (art. 3 disciplinare), di aver svolto nel triennio 2006-2008 con buon esito servizio di nido presso il Mef, ma ha prodotto una attestazione dello stesso, prescritta a pena di esclusione (art. 7), non valida, in quanto sottoscritta da soggetto incompetente (consegnatario) e con nominativo illeggibile, e che neanche la società mandataria ha prodotto l’attestazione del servizio reso presso altra pubblica amministrazione;
6) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, del d.p.r. 254/02 e della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – incompetenza – illegittimità derivata.
Secondo la ricorrente il rti aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara anche perché, contrariamente a quanto prescritto a pena di esclusione dall’art. 7 del disciplinare, non ha specificato nella busta A le parti di servizio da svolgersi da S.A.P.I.E.N.S. A. e da I.O.S., limitandosi ad indicare le rispettive percentuali (60% e 40%) ed a rimandare per il resto al contenuto della busta B (offerta tecnica). L’irregolarità è stata rilevata in sede di verifica dell’anomalia, ove sono stati richiesti al riguardo chiarimenti ed integrazioni. Ma, opina la ricorrente, la sede della verifica dell’anomalia non tollera il completamento di parti dell’offerta da specificare nella domanda a pena di esclusione, e, comunque, il raggruppamento si è limitato, sul punto, a richiamare nuovamente le indicazioni specifiche presentate nell’offerta tecnica;
7) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.
Sostiene ancora parte ricorrente che la S.A.P.I.E.N.S. A. doveva essere esclusa anche perché non ha comprovato, ex art. 48, comma 1 e 2 del d. lgs. 163/06, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, non depositando, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione previsto dall’art. 13 del disciplinare, copia autentica dei bilanci o dichiarazione IVA relativa al triennio 2006-2008, con nota di deposito, non dando, così prova della capacità finanziaria e della effettiva corrispondenza del valore dei servizi resi al valore complessivo indicato dal bando (€ 990.000,00). Sostiene altresì che è altresì illegittimo il disciplinare in quanto non pienamente conforme alle prescrizioni del d. lgs. 163/06;
8) per diverso profilo, violazione del d. lgs. 163/06, del D.P.C.M. 9 dicembre 2002, art. 45, della l. 241/90, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di principi di trasparenza e par condicio – illegittimità derivata.
Parte ricorrente rammenta che il D.P.C.M. 9 dicembre 2002 prescrive che all’art. 45 che alle imprese affidatarie di