TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-09-25, n. 202300578
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Pubblicato il 25/09/2023
N. 00578/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00595/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 595 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M T, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Questura di Ancona, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto del -OMISSIS- con cui il Questore di Ancona revocava il permesso di soggiorno di lungo periodo del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa R E I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.Con decreto del -OMISSIS-, notificato in data 22 settembre 2018, il Questore della Provincia di Ancona ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-rilasciato in data -OMISSIS- al cittadino pakistano -OMISSIS-.
Il provvedimento ha tratto fondamento dalla circostanza che lo straniero è stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 3 giugno 2014 alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art. 609 bis, commi 1 e ultimo, c.p. “per aver compiuto, contro la volontà della vittima, atti sessuali in danno di … palpeggiandone improvvisamente il sedere mentre si trovava a transitare in sua vicinanza”.
La pena è stata rideterminata dalla Corte di appello di Ancona, con sentenza dell’8 ottobre, in anni 1 e mesi 2 di reclusione.
Con ricorso proposto innanzi a questo T.a.r., notificato in data 21 novembre 2018 e depositato in data 15 dicembre 2018, il signor -OMISSIS- ha impugnato tale provvedimento chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, per violazione dell’art. 9 d.lgs. n.286/1998 e per contraddittorietà.
Il ricorrente, in particolare, lamenta l’illegittimità dell’operato della Questura che si sarebbe limitata a prendere atto della sussistenza di un precedente penale, peraltro risalente nel tempo e non ostativo, non tenendo conto dell’effettiva e concreta pericolosità sociale, come richiesto dall’art. 9 d.lgs. n. 286 del 1998.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Ancona si sono costituiti in giudizio.
Con ordinanza n. 4 del 10 gennaio 2019 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 21.09.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Come esposto in narrativa, oggetto della controversia è il decreto con il quale il Questore della Provincia di Ancona ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo al cittadino pakistano -OMISSIS-.
Il ricorso è fondato.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, “il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'art. 1, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2, l. 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1, l. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13, l. 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'art. 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
In materia di revoca del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale (da ultimo Cons. St., sez. III, 22 luglio 2022, n. 6423;23 luglio 2018, n. 4455;id. 20 ottobre 2016, n. 4401;id. 15 novembre 2016, n. 4708) secondo il quale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo).
La gravità dei precedenti penali riportati dallo straniero e la prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica, di conseguenza, non possono esentare l’amministrazione dal fondare i propri atti su un motivato e non meramente apparente raffronto con gli elementi favorevoli rappresentati dallo straniero e, quindi, su un’effettiva ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'ordine e della sicurezza e l'interesse dello straniero ad integrarsi nel tessuto sociale.
Tale giudizio di bilanciamento va operato sulla base di una serie di indici, quali l'esistenza di legami familiari, di un lavoro stabile, di un conseguente adeguato reddito, di una dimora fissa, e di tutte le numerose situazioni che possono in vario modo comprovare un effettivo e pacifico radicamento sul territorio italiano in conformità alle regole fondamentali del nostro ordinamento. Solo all'esito di tale raffronto, adeguatamente motivato, si può pervenire ad una ponderata e sindacabile valutazione di pericolosità sociale dello straniero, espressiva di un corretto esercizio del potere discrezionale rimesso all’autorità amministrativa (Cons. St., sez. III, 22 luglio 2022, n. 6423 e 22 maggio 2017, n. 2382).
L’obbligo di un’articolata motivazione è rafforzata dal fatto che, nel caso di specie, si tratta non di un iniziale diniego della carta di soggiorno UE di lungo periodo, ma di revoca, per la quale la normativa europea di cui alla direttiva 2009/109/CE prevede necessariamente una specifica valutazione in ordine alla minaccia attuale per la sicurezza pubblica. Inoltre, ai fini della valutazione della pericolosità sociale, l’art. 9, d.lgs. n. 286, al comma 7 rinvia al comma 4. Dal combinato disposto di tali norme si ricava che la revoca può essere disposta per gli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e che a tal fine possano costituire uno, ma non l’unico elemento di valutazione le condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'art. 380 c.p.p., nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo (Cons. St., sez. III, 10 dicembre 2014, n. 6064).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che la Questura di Ancona ha fatto errata applicazione dei principi riportati.
Invero, nella revoca impugnata, manca un’approfondita valutazione e motivazione che tenga conto, in particolar modo, della presenza di legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 29 t.u. immigrazione, della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale e lavorativo dell’interessato.
Sebbene dalla documentazione versata in atti si evinca che il ricorrente è in Italia dal 2004 ove risiede con la moglie e i due figli minorenni e ha aperto una società, la -OMISSIS- cooperativa, attiva dal 28 maggio 2010, l’amministrazione si è limitata a considerare la condanna per il reato di cui all’art. 609 bis, co. 1 e ultimo, c.p. come ostativa senza tenere in considerazione tali elementi e, segnatamente, i legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n.286/1998, l’inserimento sociale proprio e della sua famiglia nonché l’inserimento lavorativo e la lunga durata del soggiorno nel territorio nazionale.
Nel caso di specie, pertanto, sussistevano plurimi elementi sui quali l’amministrazione avrebbe dovuto esprimersi, nelle forme del ponderato giudizio di bilanciamento richiesto dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, prima di revocare il titolo di soggiorno.
Il giudizio di pericolosità sociale reso dalla Questura, infatti, difetta della valutazione di attualità e di concretezza, limitandosi a fare riferimento alla presenza di una condanna per un reato certamente grave ma senza un’idonea a approfondita motivazione degli altri elementi contemplati dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 non essendo a tal fine sufficiente la semplice affermazione “valutata la situazione familiare e lavorativa”.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
La Questura nel riesaminare l’istanza presentata dal cittadino straniero dovrà provvedere a valutare in concreto la sua pericolosità sociale tenendo conto della sua condizione familiare e lavorativa in base agli elementi di fatto forniti dall’interessato operando, quindi, il necessario bilanciamento tra gli opposti interessi e fornendo un’adeguata motivazione sulla scelta operata.
Da ultimo ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.