TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2009-07-23, n. 200900628

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2009-07-23, n. 200900628
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 200900628
Data del deposito : 23 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01082/2009 REG.RIC.

N. 00628/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01082/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

sezione staccata di Lecce (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2009, proposto da:


- Copal Costruzioni S.r.l., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. P Q, con domicilio eletto presso P Q, in Lecce alla via Garibaldi 43;


contro

- il Comune di Putignano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota comunale prot. n. 20405/09 datata 5.5.2009;

- di tutti gli atti comunali e regionali del presupposto procedimento di “recupero incoerenza urbanistica relativa all’area triangolare di via Turi del P.R.G.” ed in particolare:

- della deliberazione del C.C. di Putignano n. 25 del 15.4.2009;

- dei verbali, con i relativi esiti, della Conferenza di Servizi indetta dall’Assessore Regionale dell’Assetto con nota prot. n. 8429/C del 30.9.2008 e svoltasi nelle sedute del 10.10.2008 e del 10.11.2008;

- ove necessario, della relazione del Dirigente della III Ripartizione Tecnica Urbanistica - Edilizia del Comune di Putignano prot. n. 27455/08 dell’8.7.2008.


Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti gli atti della causa.

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Visti gli artt. 19 e 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23.7.2009 il dott. Ettore Manca e udito per la ricorrente l’Avv. Quinto.


Osservato che il procedimento che portava all’esclusione, nella disciplina urbanistica relativa all’area in parola, di ogni “possibilità di monetizzazione degli standard urbanistici, con l’obbligo del reperimento della quantità minima di mq. 18/ab. previsti dall’art. 3 del d.m. n. 1444/68”, doveva -almeno per ciò che emerge prima facie- realizzarsi nelle forme delle varianti urbanistiche o, comunque, nel contraddittorio con i soggetti -ben identificati: v., tra gli altri atti, la segnalazione dirigenziale prot. n. 27455/08- allo stesso procedimento direttamente interessati.

Ritenuto dunque che il consequenziale diniego di permesso di costruire sembra illegittimamente adottato.

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