TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-05-19, n. 202100278
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Testo completo
Pubblicato il 19/05/2021
N. 00278/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Montefino, Società Farmacia Comunale di Montefino S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio eletto presso lo studio Lucio Leopardi in L'Aquila, via Pescara, n. 2/4;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico, via Buccio di Ranallo;
nei confronti
NA RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Cappuccilli, Fabrizio Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Roberto Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione n. DG8/52 del 24 aprile 2013 del dirigente del Servizio di assistenza farmaceutica e trasfusionale della Direzione politiche della salute della Regione Abruzzo, comunicata alla società farmaceutica comunale di Montefino s.r.l., con nota prot. n. RA/112091 del 30 aprile 2013;
- per quanto possa occorrere, della nota prot. n. RA/78302 del 20 marzo 2013, ricevuta dal Comune di Montefino in data 21 marzo 2013;
- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti a quelli impugnati.
Con motivi aggiunti depositati in data 24 giugno 2013:
- della nota prot. RA/12647 del 15 maggio 2013, con cui è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. DG8/52 del 24 aprile 2013.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e di NA RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 maggio 2021 la dott.ssa Cesira Casalanguida in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020 e successivamente modificato dall’art. 6 comma 1 del d.l. 44/2021;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Il Comune di Montefino, con nota prot. n. 1352 del 26 marzo 2013, in riscontro alla nota regionale prot. RA/78302 del 20.03.2013, ha presentato istanza di affidamento della gestione del dispensario farmaceutico da istituire in seguito alla chiusura della sede di GL Messer Raimondo (Te) per rinuncia del titolare.
Nell’istanza precisava che la gestione, in caso di affidamento del servizio, sarebbe avvenuta mediante assegnazione alla società “Farmacia comunale di Montefino” s.r.l., che avrebbe assicurato “ l’attività almeno negli orari e nei giorni di aperura ambulatoriali dei medici di medicina generale operanti sul territorio del Comune di GL Messer Raimondo” .
Il dirigente del servizio assistenza farmaceutica e trasfusionale della direzione politiche della salute della Regione Abruzzo -dopo l’istruttoria procedimentale caratterizzata da una richiesta di chiarimenti circa gli orari e i giorni di apertura degli ambulatori medici convenzionati -, con nota del 30 aprile 2013, trasmetteva copia della determinazione del 24.04.2013, con cui stabiliva la vacanza della sede farmaceutica unica del Comune di GL Messer Raimondo e l’affidamento della gestione del dispensario al titolare della sede farmaceutica del Comune di Bisenti, per il periodo occorrente per espletare la procedura concorsuale straordinaria, bandita dalla Regione, volta alla copertura delle sedi farmaceutiche vacanti.
In data 2 maggio 2013 la civica amministrazione inviava alla Regione istanza di annullamento in autotutela e, in data 30 maggio 2013, depositava il ricorso in epigrafe.
2. - Avverso la suddetta nota il Comune di Montefino e la società “Farmacia comunale di Montefino” s.r.l. hanno dedotto plurimi profili di illegittimità ed eccesso di potere e formulato, altresì, domanda risarcitoria.
3. - La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio in data 7 giugno 2013 ed ha depositato memoria il giorno successivo.
3.1. - In data 8 giugno 2013 si è costituita in giudizio anche la controinteressata NA RO per resistere al ricorso. Ha eccepito il difetto di interesse del Comune di Montefino e, per esso della Società farmacia comunale, oltre a sostenere l’infondatezza nel merito del ricorso.
4. - Il Comune ricorrente ha depositato motivi aggiunti in data 24 giugno 2013, avverso la nota prot. RA/12647 del 15 maggio 2013, con cui è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. DG8/52 del 24 aprile 2013, impugnata con l’atto introduttivo del presente giudizio.
Con memorie rispettivamente del 5 ed 8 luglio 2013 la Regione e la controinteressata hanno resistito anche ai motivi aggiunti.
5. - Con ordinanza n. 210 dell’11.7.2013 è stata respinta l’istanza cautelare, confermata dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 3900/2013).
Le parti hanno depositato successive memorie per ribadire le reciproche posizioni.
Più specificamente, parte ricorrente ha replicato all’eccezione di difetto di interesse e insistito per l’accoglimento del ricorso, ivi compresa la domanda risarcitoria. Con memoria del 21.4 20121 la controinteressata NA RO ha argomentato sulla inammissibilità, anche per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre che sull’infondatezza nel merito della domanda risarcitoria.
6. - Alla pubblica udienza di smaltimento del 12 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. - Il Comune di Montefino, anche per la società Farmacia Comunale, si duole del procedimento svolto dalla Regione Abruzzo per individuare il gestore del dispensario farmaceutico istituito nel Comune di GL Messer Raimondo.
Sostiene che, secondo la legge, la gestione del dispensario debba essere affidata al titolare di una farmacia “della zona” indicando, quale criterio di scelta tra i vari farmacisti interessati, quello della maggiore vicinanza della farmacia chiusa al dispensario.
Contesta all’amministrazione di aver non aver chiarito nella lettera di richiesta di manifestazione di interesse alla assegnazione del dispensario farmaceutico, il diverso criterio scelto nel procedimento selettivo, basato sull’orario di apertura al pubblico.
7.1. - Con il primo motivo di ricorso ha lamentato la violazione dell’art. 1, comma 4, della L. n. 221/1968 sulla gestione dei dispensari farmaceutici istituiti nel Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Ha rivendicato, in particolare, l’applicazione, quale criterio di scelta per l’affidamento della gestione del dispensario, quello della maggiore vicinanza alla farmacia. Ha rilevato la vicinanza della sede di Montefino a quella di GL Messere Raimondo, maggiore rispetto a quella degli altri Comuni presenti in zona (Bisenti e Castilenti).
7.2. - Con il secondo motivo ha contestato alla Regione di avere adottato, per la scelta, il criterio dell’orario di apertura al pubblico del dispensario, diverso da quello fissato dalla legge relativo alla maggiore vicinanza, senza preventiva comunicazione alle parti interessate ad ottenere l’affidamento del servizio.
7.3. – Ha dedotto, altresì, con il terzo motivo di ricorso la violazione delle norme di partecipazione procedimentale.
7.4. - Ha formulato, altresì, domanda di risarcimento del danno ritenuto