TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-05-14, n. 202409486
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Testo completo
Pubblicato il 14/05/2024
N. 09486/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15079/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15079 del 2023, proposto da Circolo Golf Venezia - Associazione sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P M, F S, S S, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F S in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S G, A I, N O, F T, I S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S G in Roma, via Monte Fiore, 22;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota dirigenziale del Comune di Venezia inviata a mezzo pec e ricevuta il 31 agosto 2023 con la quale, con riferimento alla concessione demaniale marittima rep. Mun. n. 129057 del 31.03.2004, si comunica che il calcolo provvisorio del canone concessorio per l’anno 2023, aggiornato in base alla variazione dell’indice Istat disposta con decreto MIT 321/2022, tenuto conto della riduzione del canone nella misura del 50% ai sensi dell’art. 3, c. 1 lett. c) del d.l. n. 400/93, convertito nella l. n. 494/1993 ammonta ad € 173.332,97; si determina l’imposta regionale ai sensi della l.r. 27 marzo 1998, n. 6, pari al 5% del canone dovuto, nella somma ad € 8.666,65 e l’aggiornamento della misura minima del canone in € 3.377,50 a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- del decreto del direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 31, il 7 febbraio 2023, recante “Aggiornamenti relativi all'anno 2023, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell’Agenzia del demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 30 ottobre 2023 e depositato il successivo 14 novembre il Circolo Golf Venezia – Associazione sportiva dilettantistica ha impugnato:
la nota dirigenziale del comune di Venezia, ricevuta il 31 agosto 2023, con cui si comunica il calcolo provvisorio del canone concessorio per l’anno 2023 relativo alla concessione demaniale marittima rep. mun. n. 129057 del 31.03.2004, aggiornato in base alla variazione dell’indice Istat disposta con decreto MIT 321/2022, tenuto conto della riduzione del canone nella misura del 50% ai sensi dell’art. 3, c. 1 lett. c) del d.l. n. 400/93 convertito nella l. n. 494/1993;
il decreto del direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 31, il 7 febbraio 2023, recante “Aggiornamenti relativi all'anno 2023, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime”.
La ricorrente premette che:
- il circolo Golf Venezia è un’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, iscritta al registro regionale del Veneto delle persone giuridiche di diritto privato e affiliata alla Federazione Italiana Golf;
- è subentrato nella concessione demaniale nel 2004 (v. concessione rep. 129057 del 31 marzo 2004);
- la concessione demaniale marittima era destinata a campo da golf;
- l’area non utilizzata, in quanto occupata da bosco e specchio acqueo, con atto del 15 febbraio 2008 è stata riconosciuta dall’Agenzia del demanio come esclusa dal canone con l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione;
- l’ingresso al percorso di gioco (campo da golf) è riservato a giocatori iscritti alla Federazione e abilitati all’ingresso (giocatore abilitato G.A.), mentre il giocatore neofita, benché iscritto alla Federazione Italiana Golf, può accedere solo all’area pratica ed alla club house.
Avverso gli atti impugnati parte ricorrente articola i seguenti motivi di gravame:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.l. 400/93, conv. con modificazioni con l. 494/1993, in quanto non essendo la concessione destinata ad uso pubblico non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del d.l. 400/93;
2) violazione e falsa applicazione del comma 4 dell’art. 16 del reg. nav. mar. (d.p.r. 28 giugno 1949 n. 631) per non essere intervenuta la previa concertazione tra il capo del compartimento e l’intendente di finanza, che avrebbero dovuto tenere in considerazione l’entità della concessione demaniale marittima, lo scopo che si intende conseguire dalla sua utilizzazione e soprattutto i profitti che possa trarne il concessionario;
3) violazione falsa applicazione del d.p.r. 296/2005 (art. 1-11), che prenderebbe in considerazione le associazioni sportive dilettantistiche, le quali: 1) non hanno fini di lucro; 2) sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti; 3) svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti, prevedendo per esse un canone agevolato (dal 10% al 50% di quello ordinario);
4) ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1 d.l. 400/1993; violazione art. 23 Cost., atteso che l’art. 4 del d.l. 400/93 non fa riferimento agli indici della produzione dei prodotti industriali;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 1, lett. d), d.l. 400/1993; violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del regolamento del codice della navigazione e dell’art. 39 del codice della navigazione, per non avere applicato l’agevolazione nella misura del 90% per le concessioni con fini di pubblico interesse, atteso che l’Associazione ricorrente è priva di scopo di lucro e non ricava proventi dall’uso del bene.
Il 17 novembre 2023 si sono costituiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio.
Il 1° dicembre 2023 la ricorrente ha presentato memoria a sostegno della istanza cautelare.
Con ordinanza cautelare n. 7973 del 6 dicembre 2023 il Tribunale, “impregiudicata ogni questione anche in rito”, ha fissato l’udienza di