TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-09-26, n. 201600728

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-09-26, n. 201600728
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201600728
Data del deposito : 26 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2016

N. 00728/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00666/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2015, proposto da:
Ditta Società Semplice Vinci, rappresentata e difesa dall'avvocato R L D, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Angioy n. 15;

contro

A.G.E.A.(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) eA.R.G.E.A. Sardegna (Agenzia regionale per le erogazioni agricoltura), non costituite in giudizio;

per la condanna:

delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno conseguente al silenzio serbato sull’istanza della ricorrente n. 44742809195, avente a oggetto l’erogazione di un’indennità compensativa per zone svantaggiate- annualità 2004.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2016 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ordinanza 21 maggio 2015, n. 9291, il

TAR

Lazio aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale sul ricorso proposto dalla società semplice Vinci (da qui in poi “Vinci”) avverso il silenzio (e relativi danni) serbato dall’A.G.E.A. (e anche dalA.R.G.E.A. Sardegna, quale incaricata della fase istruttoria)su di una domanda di indennità compensativa per le zone svantaggiate,che la stessa Vinci aveva presentato in data 15 giugno 2004.

Pertanto la società aveva riassunto la causa presso questo Tribunale con atto depositato in data 7 agosto 2015;
il ricorso era stato ivi iscritto a registro generale con il n. 666/2015 e le amministrazioniintimate non si erano costituite in giudizio.

Dopo la spedizione della causa in decisione, con ordinanza collegiale 27 gennaio 2016, n. 123, questa Sezione aveva riscontrato una possibile tardività del ricorso, non rilevata nel corso del giudizio, e perciò aveva invitato la ricorrente a presentare “memorie vertenti sulla questione” .

A seguito delle conseguenti precisazioni della ricorrente la Sezione ha emesso la sentenza 1 aprile 2016, n. 295, con cui:

ha ritenuto che il ricorso introduttivo fosse stato ritualmente notificato presso la sede di AGEA, la cui difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato è soltanto facoltativa;

ha valutato il ricorso come tempestivo, risultando in atti chela stessa A.G.E.A. aveva da tempo comunicato all’interessata la sussistenza di “anomalie bloccanti” ai fini del pagamento dell’indennità richiestasolo in data 28 dicembre 2012 e chela stessa Vinci aveva appreso dell’intervenuta “chiusura infruttuosa” dell’istruttoria solo per mezzo di una nota di A.R.G.E.A.del 14 aprile 2014;

su tali presupposti la Sezione ha accolto la domanda proposta dalla ricorrente avverso il silenzio inadempimento, condannando A.G.E.A. a concludere il procedimento di sovvenzione con l’adozione di un provvedimento espresso;

ha rimesso la causa sul ruolo ordinario quanto all’ulteriore domanda di risarcimento del danno proposta dalla Vinci, che pertanto rappresenta ora l’unicooggetto della presente fase del giudizio.

Con memorie depositate in data 8 luglio 2016, la Vinci ha comunicato che, nonostante la sopra citata sentenza di questo Tribunale n. 295/2016, l’A.G.E.A. non aveva nel frattempo definito il procedimento di sovvenzione e ha, pertanto, sollecitato l’accoglimento della domanda risarcitoria, precisando che l’importo dell’indennità (richiesta e mai corrisposta) era pari a euro 1.446,00, nonché lamentando danni legati alla sua mancata erogazione da quantificarsi in via equitativa, non essendo possibile procedere alla loro determinazione.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2016 la domanda risarcitoria è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

È opportuno precisare, in primo luogo, che l’indennità originariamente richiesta dalla ricorrente non costituisce oggetto della presente fase del giudizio, che deriva dall’iscrizione a ruolo ordinario disposta da questa Sezione -all’esito dell’originario giudizio sul silenzio (vedi narrativa)- della sola domanda di risarcimento del danno, sulla quale soltanto dovrà, quindi,concentrarsi la successiva analisi nel merito;
del resto è evidente che un’ipotetica domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennità richiesta dovrebbe essere correttamente coltivata con lo “strumento fisiologico” del ricorso in ottemperanza rispetto alla sentenza con cui è stato definito il giudizio sul silenzio, viceversa mai attivata dalla ricorrente.

Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa non merita accoglimento.

È evidente, infatti, l’assoluta genericità della richiesta, poiché la ricorrente non ha in alcun modo descritto le concrete conseguenze dannose che il silenzio tenuto dall’Agenzia le avrebbe provocato, limitandosi a un’esposizione del tutto generica e a una richiesta di danni da quantificarsi in via equitativa;
pertanto non possono considerarsi adeguatamente dimostrati -neppure in termini di “principio di prova”- l’ an e il quantum del danno, così come la sua stessa ingiustizia, e la domanda risarcitoria deve essere, pertanto, respinta, sia pure con integrale compensazione delle spese di lite.

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