TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-12-15, n. 202203247

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-12-15, n. 202203247
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203247
Data del deposito : 15 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2022

N. 03247/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01069/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2022, proposto da
A F, rappresentato e difeso dagli avvocati G M e F A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

della la nota del 23.05.2022 prot. n. 37086, con cui l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Ambiente - Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa, ha comunicato che “ le sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 17 e 18 del 09-11-2021 hanno statuito l'inapplicabilità delle norme concernenti le proroghe delle concessioni demaniali marittime al 31-12-2033 e l'inefficacia degli eventuali atti adottati in violazione delle disposizioni comunitarie ”, sicché “ fatte salve le successive verifiche che saranno effettuate dall'amministrazione, la c.d.m. di cui all'istanza n. 1628 del 01/09/2020 continua ad avere efficacia solo fino al 31 dicembre 2023 ” (anziché pertanto sino al 31.12.2033);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. A F ha impugnato la nota del 23.05.2022 prot. n. 37086, con cui l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente - Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa, ha comunicato che “l e sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 17 e 18 del 09-11-2021 hanno statuito l’inapplicabilità delle norme concernenti le proroghe delle concessioni demaniali marittime al 31-12-2033 e l’inefficacia degli eventuali atti adottati in violazione delle disposizioni comunitarie ”, sicché “ fatte salve le successive verifiche che saranno effettuate dall’amministrazione, la c.d.m. di cui all’istanza n. 1628 del 01/09/2020 continua ad avere efficacia solo fino al 31 dicembre 2023 ” (anziché pertanto sino al 31.12.2033)

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il ricorrente, giusta provvedimento del Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento regionale dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana del 28.07.2017 n. 128, ha acquisito un titolo “ per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq.

3.049 per realizzare uno stabilimento balneare a Playa Grande nel Comune di Scicli (RG) fog. 73 p.lla 70, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione
”;
b) con istanza del 27 agosto 2020 la ricorrente ha chiesto l’estensione della concessione demaniale sino al 31 dicembre 2033, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 24/2019 e in conformità alle prescrizioni di cui al decreto n. 137/GAB del 21 maggio 2020;
c) con nota telematica l’Assessorato Regionale ha comunicato che, fatte salve le successive verifiche, la validità della concessione demaniale marittima era estesa sino al 31 dicembre 2033;
d) con nota del 23.05.2022 prot. n. 37086, tuttavia, l’Amministrazione ha comunicato che, per le ragioni che già sono state illustrate, il titolo continuava ad avere efficacia solo sino al 31 dicembre 2023.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) le pronunce dell’Adunanza Plenaria enunciano principi di diritto ai quali non può essere riconosciuta l’autorità della cosa giudicata e che, comunque, si riferiscono alla concreta controversia sottoposta a tale organo, sicché da tali pronunce non può farsi derivare alcun effetto automatico nei confronti della ricorrente;
b) è mancata, ad ogni buon conto, una opportuna istruttoria e il provvedimento è sprovvisto di un’adeguata motivazione in ordine a come i principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria possano incidere sulla fattispecie in esame;
c) tali principi non possono, comunque, estendersi automaticamente alla concessione demaniale di cui beneficia la ricorrente, in ragione della peculiarità della disciplina regionale;
d) nel caso in questione, invero, la società ha formulato la propria istanza, non sulla base della norma nazionale, ma in ragione della specifica disciplina regionale, la quale non prevede alcun rilascio automatico e generalizzato del titolo, consentendo piuttosto il riconoscimento della sua estensione solo al termine di una cadenzata procedura, nell’ambito della quale l’Amministrazione è chiamata a operare una ponderata valutazione sulla sussistenza o meno dei presupposto, tramite la verifica dei requisiti e l’esecuzione di specifici sopralluoghi;
e) la disciplina regionale in materia di proroga delle concessioni non può considerarsi in conflitto con i principi affermati, tra l'altro, dalla Corte di Giustizia, dovendosi tener conto che in Sicilia le superfici del demanio marittimo assegnate in concessione sono certamente in numero inferiore rispetto a quelle potenzialmente disponibili, dovendo considerarsi, peraltro, che l’imparzialità e la trasparenza sono già ampiamente garantite dalla previsione di forme di pubblicità per l’intera fase procedimentale di avvio, svolgimento e completamento del rilascio del titolo;
f) la concessione demaniale della ditta ricorrente, come peraltro accade generalmente nella Regione, riguarda una piccola superficie, consentendo a un’impresa di carattere familiare di svolgere la propria attività, con esclusione, pertanto, di qualsivoglia interesse transfrontaliero e del necessario presupposto costituito dalla scarsità delle risorse naturali;
g) in particolare la percentuale di occupazione del pubblico demanio marittimo individuata dall’Adunanza Plenaria non è in alcun modo riferibile al territorio della Regione;
h) in via subordinata deve essere richiesta la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, sulla scorta delle motivazioni che hanno recentemente indotto il T.A.R. di Lecce ad operare in tal senso.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) il ricorso appare inammissibile per carenza di interesse in quanto la ricorrente non potrebbe conseguire alcun effetto favorevole dall’annullamento dell’atto impugnato, il quale non costituisce esercizio del potere di autotutela, presentando natura meramente ricognitiva e qualificandosi come atto dovuto in conseguenza di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
b) in punto di merito, occorre osservare che risulta del tutto irrilevante la circostanza che le sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 del Consiglio di Stato si riferiscano alla normativa nazionale, posto che esse riguardano, in termini generali, ogni norma, nazionale o regionale, ivi comprese quelle che in futuro dovessero ancora disporre la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, anche tenuto conto che la normativa regionale, come quella nazionale, costituisce disapplicazione del principio della libera concorrenza, non essendo prevista alcuna forma di evidenza pubblica che consenta la libera partecipazione di altri soggetti per l’assegnazione della concessione;
c) la disciplina regionale, invero, prevede verifiche di natura semplicemente formale in capo al concessionario, frustrando le esigenze di evidenza pubblica e di libera concorrenza che costituiscono il fondamento del diritto europeo, che il Consiglio di Stato, con le sentenze che sono state citate, ha ritenuto violato, con conseguente inefficacia delle norme con esso contrastanti;
d) deve anche osservarsi che l’Adunanza Plenaria non ha ritenuto che l’Amministrazione demaniale possa dichiarare la caducazione dell’efficacia dell’atto adottato, ma ne ha dichiarato l’inesistenza “ ab origine ” (“ tamquam non esset ”), con la conseguenza che il provvedimento oggi impugnato non costituisce un rimedio volto a privare di efficacia un atto esistente, ma rappresenta una nuova comunicazione di uno stato di fatto e di diritto già esistente;
d) ne consegue che non colgono nel segno le censure relative al superamento del termine di diciotto mesi di cui all’art. 21 della legge n. 241/1990, né quelle concernenti il presunto difetto di motivazione o la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Con atto di costituzione di un ulteriore proprio patrocinatore depositato dal ricorrente in segreteria il 05/11/2022, quest’ultimo formulava altresì le seguenti richieste:

- preliminarmente, la sospensione dell’odierno giudizio – in applicazione dell’istituto della c.d. “ sospensione impropria del giudizio principale ” (cfr. C.d.S., Adunanza Plenaria, 15.10.2014 n. 28 e C.d.S., Sez. III, 29.11.2019 n. 8204) - in attesa che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea decida sulla validità o meno della Direttiva 2006/123 e sull’interpretazione del diritto dell’Unione europea, a seguito della trasmissione degli atti del ricorso numero 599/2021 R.G., in sede di rinvio pregiudiziale, da parte della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo per la Puglia, sede di Lecce, giusta ordinanza dell’11.05.2022 n. 743;

- in via principale, l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti e provvedimenti impugnati;

- in via subordinata, l’accoglimento del ricorso con l’annullamento degli atti e provvedimenti impugnati, previa trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267, secondo comma T.F.U.E.

Nella pubblica udienza in data odierna le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente va esaminata la richiesta di sospensione impropria avanzata da parte ricorrente che ha rappresentato l’opportunità di attendere che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea decida sulla validità o meno della Direttiva 2006/123 e sull’interpretazione del diritto dell’Unione europea, a seguito della trasmissione degli atti del ricorso numero 599/2021 R.G., in sede di rinvio pregiudiziale, da parte della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo per la Puglia, giusta ordinanza dell’11.05.2022 n. 743.

Il collegio, dopo attenta riflessione, ritiene di non accogliere tale richiesta.

Preliminarmente va precisato che la sospensione impropria costituisce una scelta ampiamente discrezionale da parte del Collegio la quale deve tenere conto del disposto dell’art. 73, primo comma-bis, c.p.a. il quale stabilisce espressamente che il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali.

Ciò premesso, va rilevato che, come precisato nella parte in fatto, con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione regionale, richiamando le sentenze della Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021, i principi affermati nelle quali ha applicato, ha limitato l’efficacia della concessione di cui è titolare parte ricorrente sino al 31 dicembre 2023, facendo venire meno quella sino al 31 dicembre 2033 in precedenza riconosciuto;
parte ricorrente ha essenzialmente contestato l’applicabilità di tali principi.

Ne deriva che nel ricorso in esame si sono sollevati una serie di motivi la cui valutazione in realtà prescinde dalla decisione che verrà presa dalla Corte di Giustizia in relazione ai quesiti sollevati dal TAR Puglia, sede di Lecce, cosicchè si ritiene di definire la causa nel merito.

Passando al merito, a giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni ampiamente enunciate nella sentenza della sezione n. 2946 del 2022 che di seguito si riportano.

Occorre precisare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nelle menzionate decisioni n. 17/2021 e n. 18/2021 ha enunciato i seguenti principi di diritto:

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