TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-07-05, n. 202202203
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Testo completo
Pubblicato il 05/07/2022
N. 02203/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01827/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1827 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione ICna - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona dell’assessore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
1) del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale del resistente Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione ICna n.-OMISSIS-del 04-11-2020 e dell'elenco allegato, così come integrato dal D.D.G. n.-OMISSIS-del 05-11-2020, con il quale è stata disposta l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di n.134 unità di personale per la categoria D (funzionario direttivo), procedura indetta con D.D.G. n.-OMISSIS-del 21-11-2019 e relativo bando di concorso;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o comunque pregiudizievole per i ricorrenti;
B) quanto ai motivi aggiunti presentati il 4/1/2021:
3) del Decreto di approvazione graduatoria categoria D.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’Amministrazione regionale intimata;
Vista l’ordinanza n-OMISSIS-;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-:
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 il dott. Roberto Valenti e udito l’avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti-OMISSIS-, impugnano il DDG n. -OMISSIS-con il relativo allegato, come integrato con il D.d.G. n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la loro esclusione dalla procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di n.134 unità di personale per la categoria D (funzionario direttivo), procedura indetta con D.D.G. n.7850 del 21/11/2019.
Premettono di essere dipendenti a tempo determinato della Regione ICna, appartenenti alla categoria del così detto precariato storico.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 quater del Decreto Legge n. 6 del 30.01.1998 (convertito con modificazioni nella Legge n. 61 del 31.03.1998), la Regione ICna veniva autorizzata a potenziare i propri uffici attraverso assunzione di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di Legge, al fine di soddisfare tutte le necessità istituzionali derivanti dagli eventi sismici che avevano colpito le Province di Catania, Siracusa e Ragusa nel dicembre del 1990.
Espongono di avere sottoscritto contratti temporanei nel mese di marzo 1999, della durata triennale, poi prorogati di volta in volta senza soluzione di continuità sino alla scadenza ultima del 31/12/2020, ed in attesa dell’attivazione delle procedure finalizzate alla stabilizzazione del loro rapporto di lavoro.
Gli odierni ricorrenti, quanto all’inquadramento giuridico economico, evidenziano che all’atto dell’assunzione a tempo determinato erano stati inquadrati e/o equiparati all’ex VI livello retributivo funzionale; a seguito della nuova classificazione del personale regionale di qualifica non dirigenziale ex D.P. REG.n.9-2001, con il quale era stato recepito il relativo Accordo Contrattuale del 28-02-2001, sottolineano di essere stati quindi reinquadrati – a seguito della positiva definizione di contenziosi avanti al Giudice del Lavoro competente per territorio, in categoria C – posizione economica 5 (con effetto dal 01-01-2003) e, di seguito con decorrenza dal 01/01/2008, in categoria C – posizione economica 6.
I soli ricorrenti-OMISSIS-sono stati inquadrati in categoria C – posizione economica 7, per effetto delle sentenze n.-OMISSIS-del Giudice del Lavoro di Siracusa.
Con D.D.G. del Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale del resistente Assessorato n.-OMISSIS-del 21/11/2019, pubblicato in GURS del 28-11-2019, l’Amministrazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 (cfr. Legge Madia), approvava quindi un bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n.277 unità di personale, per le seguenti categorie: a) n.134 posti di categoria D1; b) n. 135 posti di categoria C1; c) n.8 posti di categoria B1, procedura interamente riservata al personale a tempo determinato in possesso dei requisiti generali previsti dalla succitata fonte normativa.
Il bando prevedeva tra i requisiti di generali ammissione quelli disciplinati dall’art.20 comma 2 della Legge Madia, ed ovvero:
a) risultare titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'Amministrazione Regionale ICna;
b) avere maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l'Amministrazione Regionale ICna.
Tra i requisiti speciali per l’ammissione alla procedura veniva inoltre richiesto ai candidati il possesso, alla data di scadenza del bando, dei seguenti requisiti:
a) essere titolare di un contratto a tempo determinato con la Regione ICna, prorogato ai sensi dell'art.32 della legge regionale n.5/2014, dell'art.2, comma 9, della legge regionale n. 27/2016 e dell'art.26, comma 3 della legge regionale n.8/2018;
b) essere in possesso del diploma di laurea per l'accesso alla categoria D, del diploma di scuola secondaria di secondo grado per la categoria C e del diploma di scuola secondaria di primo grado per la categoria B.
Ciò posto, i ricorrenti rappresentano di aver presentato due diverse domande per la partecipazione alla selezione per la categoria C e per la categoria D, ritenendo di avere sia i requisiti generali sia quelli speciali previsti dal bando.
Con successivo D.D.G. n.-OMISSIS- del 19-05-2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione ICna approvava l’elenco, distinto per categorie, dei n. 272 candidati ammessi alla procedura concorsuale per cui è causa, ed inseriva i