TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-12-11, n. 202318569
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Pubblicato il 11/12/2023
N. 18569/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13006/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13006 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
La Pulitutto di R. L &C. S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati R C e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R C in Roma, viale Liegi 35b;
contro
Istat - Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della determinazione dell'Istat prot. n. 1268465/18 del 23.8.2018 di rigetto opposto alla richiesta formalizzata dal ricorrente con istanza presentata in data 31.7.2018, determinazione di rigetto nella quale ISTAT ribadisce che la società ricorrente è soggetta all'obbligo di risposta in quanto impresa con un numero di addetti superiori alle 150 unità;
2) di ogni atto a questo presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, ivi compreso il provvedimento dell'ISTAT, di contenuto ignoto al ricorrente, con il quale si è determinato l'inserimento de La Pulitutto di R. L srl nell'elenco delle imprese soggette all'obbligo di risposta ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
per l'accertamento,
che la ditta ricorrente, stanti le sue reali dimensioni e il suo fatturato, non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 7 decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della nota ISTAT prot. n. 37402/18 del 11 gennaio 2018, mai pervenuta alla società ricorrente, con la quale è stato dato riscontro negativo alla richiesta formalizzata dal ricorrente con istanza presentata in data 01.12.2017, ribadendo che la società ricorrente è soggetta all'obbligo di risposta in quanto impresa con un numero di addetti superiori alle 150 unità.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istat - Istituto Nazionale di Statistica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 la dott.ssa M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La Pulitutto di R. L &C. srl svolge la sua attività quale impresa fornitrice di servizi di pulizia professionale civile, industriale e sanitaria, con particolare riferimento alla cura e gestione di tutti i servizi dedicati alla pulizia, manutenzione del verde, fornitura di materiale igienico e manutenzioni varie.
Con il ricorso in trattazione la predetta società ha impugnato la determinazione dell’Istat di cui al prot. n. 1268465/18 del 23.8.2018, con la quale è stata rigettata l’istanza presentata in data 31.7.2018 di cancellazione della stessa dall’elenco delle imprese soggette all’obbligo di risposta alle richieste di fornitura di dati e notizie in sede di “Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi sezioni G45, G46, H, I, J, M, N”, nell’ambito dell’attività di indagine statistica rivolta ad aziende con almeno 250 dipendenti – Grandi Imprese, ai sensi dell’art. 7 decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:
“ 1. VIOLAZIONE DI LEGGE (ALL’ART. 7 D.LGS. 6 settembre 1989, N. 322 E DPR 31.1.2018 DI INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE SOGGETTE AD OBBLIGO DI RISPOSTA). 2. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, ERRORE DI VALUTAZIONE IN ORDINE AI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE CARATTERIZZANO LA FATTISPECIE ”, in quanto:
-- i decreti che hanno individuato i soggetti destinatari dell’obbligo, ai sensi dell’art. 7 (i più recenti sono il DPR 31.1.2018 per il triennio 2017-2019 e, prima, il DPR 30.8.2016 per il triennio 2014-2016) hanno fissato il limite dei 150 addetti e oltre per individuare le imprese soggette a obbligo di risposta e a sanzione in caso di mancato riscontro (si tratta della scheda IST -02630 relativa alla Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi);
-- con Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003- si è provveduto all’introduzione di criteri per la definizione della dimensione d’impresa, che stabiliscono come parametri essenziali non solo il numero di effettivi (intesi come dipendenti nell’anno), ma altresì il fatturato annuo e/o il totale di bilancio annuo (patrimonio dell’azienda). In tale quadro normativo europeo, per essere considerato Grande Impresa il soggetto deve possedere almeno due dei tre parametri sopra riportati;
-- la ricorrente non presenta un numero di dipendenti nemmeno lontanamente assimilabile alle imprese che effettivamente hanno oltre 150 addetti con contratto di lavoro a tempo pieno atteso che nel 2015 un numero di dipendenti pari a 510 unità medie, nel 2016 a 451 unità medie, nel 2017 a 397 unità medie;tali dipendenti però erano e sono dipendenti con un part time anche di 3 ore settimanali, dato che la società fornisce servizi di pulizia che richiedono –appunto- un servizio a tempo limitato;
nel 2018 i dipendenti risultano in ulteriore calo, fino alle attuali 137 unità;
-- il DPR di riferimento, nell’individuare il numero di addetti che l’impresa deve avere per poter rendere un dato statisticamente rilevante, fa riferimento agli addetti a tempo pieno. Ed applicando alla fattispecie che ci occupa i criteri generali di parametrazione di unità lavorative part time / full time, i dipendenti della società ricorrente risulterebbero individuati in 36 unità per il 2018;
-- la ricorrente non rientra in alcuno dei parametri finanziari per essere definita Grande Impresa, atteso che nel 2015 ha espresso un fatturato di 4.519.535,00 euro (come da Bilancio e nota integrativa 2015), nel 2016 di 3.255.329 euro (come da Bilancio e nota integrativa 2016 –doc. prod. 3) e nel 2017 di 3.173.811,00 euro;
-- la continua richiesta di dati a fini statistici con cadenza poco più che mensile e per mole e qualità consistente richiede l’applicazione di dipendenti di segreteria quasi esclusivamente addetti a dare riscontro all’Istituto.
Con il successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota dell’ISTAT di cui al prot. n. 37402/18 del 11 gennaio 2018, mai pervenuta, con la quale è stato dato riscontro negativo all’istanza dell’1.12.2017, ribadendosi che la società ricorrente è soggetta all’obbligo di risposta in quanto impresa con un numero di addetti superiori alle 150 unità, deducendone l’illegittimità in via derivata per i medesimi motivi di censura di cui al ricorso introduttivo.
L’ISTAT si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva con allegata documentazione, con la quale ha dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in quanto la nota impugnata con il ricorso è meramente confermativa di una precedente nota di reiezione di analoga richiesta della ricorrente e in quanto il ricorso impinge nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione nonché l’infondatezza nel merito dei ricorsi per tutte le argomentazioni ivi svolte.
Invista dell’udienza pubblica le parti hanno scambiato memoria con le quali hanno controdedotto ai rispettivi scritti difensivi.
Alla pubblica udienza di smaltimento del 22.9.2023, svoltasi da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione, con collegamento da remoto dei difensori delle parti come da verbale di causa.
2 – Il ricorso, come integrato con il ricorso per motivi aggiunti, è infondato e deve, pertanto, essere respinto sulla base delle considerazioni che seguono.
2.1 - L’art. 13 del d. lgs. n. 322 del 1989 dispone testualmente che “ 1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale (24).
3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE. … 3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui ai commi 3 e 3-ter . …”.
L’art. 7 del d. lgs. n. 322 del 1989 dispone testualmente che “ 1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale . … 3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto .”.
Con il D.P.R. 31 gennaio 2018, pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2018, n. 66, S.O., si è proceduto alla “ Approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 ”.
L’art. 4 del citato DPR da atto che “ Il Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 rappresenta l'impegno di produrre e diffondere l'informazione statistica ufficiale di qualità, rilevante per il Paese e l'Unione europea, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, come modificato dall'art. 1, comma 6, del regolamento (UE) n. 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 .”.
L’art. 2 dispone che “ 1. E' approvato l'elenco concernente le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante .” e il successivo art. 3 che “ 1. E' approvata la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, l'elenco dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019, per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta relativamente all'anno 2017, allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante. ”.
L’allegato “ Criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell’accertamento di cui all’art. 11 comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7 del d.lgs. 322/89 (art. 13 comma 3-ter d.lgs. 322/89) e correlato Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2017-2019 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta - Anno 2017 ”, nella parte relativa a “ Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2017-2019. per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta - Anno 2017 Con riferimento ai lavori per i quali l'applicabilità della sanzione ai soggetti inadempienti è subordinata al possesso di specifiche caratteristiche delle unità statistiche (valori soglia), le variabili di riferimento e i relativi valori soglia sono esplicitati nella colonna 3 del presente elenco. I dati utilizzati per verificare la sussistenza delle suddette caratteristiche sono quelli contenuti nei registri nella disponibilità del titolare. Tali dati, validati prima dell'avvio dell'indagine dal titolare del registro con apposito provvedimento di cui è resa notizia sul sito istituzionale, sono accessibili esclusivamente ai diretti interessati in conformità alle regole previste dalla normativa vigente e con le modalità indicate in occasione dell'avvio dell'indagine .”, individua con il codice “ IST-02630 ”, la denominazione “ Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N ” e soggetti sanzionabili “ Imprese con 150 addetti e oltre ”.
Da quanto esposto consegue quanto segue.
Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale e i relativi obiettivi informativi sono stabiliti nel programma statistico nazionale (di seguito, per comodità, PSN), predisposto dall’Istat ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. 6-9-1989, n. 322, e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma statistico nazionale, di durata triennale, aggiornato annualmente, ha la finalità di produrre e diffondere l'informazione statistica ufficiale di qualità, rilevante per il Paese e per l'Unione europea, in modo da garantire un contesto istituzionale volto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto degli standards europei e dei principi statistici, la solidità dei metodi e dei processi di produzione, nonché l'armonizzazione e la comparabilità dei dati (cfr. art. 11 del regolamento (CE) n. 223/2009, successivamente modificato dall'art. 1, comma 6, del regolamento (UE) n. 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015). Costituiscono parte integrante del predetto Decreto del Presidente delle Repubblica avente a oggetto l’approvazione del programma statistico nazionale, sia l’elenco concernente le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989, sia il documento contenente la definizione dei criteri da utilizzare per individuare le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7 cit. e, per l’effetto, l’elenco dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale, per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta (cfr. artt. 7, 11 e 13, d.lgs. n. 322 del 1989). Pertanto, l’obbligo prescritto dall’art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989 vincola tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici a fornire i dati che vengono loro richiesti in ragione delle rilevazioni statistiche previste dal PSN;al medesimo obbligo sono sottoposti i soggetti privati per le rilevazioni espressamente indicate nell’apposito elenco allegato al PSN. Infine, per particolari rilevazioni, anch’esse comprese nel PSN, ma contenute in un diverso elenco, l’inosservanza dell’obbligo di fornire i dati richiesti, al quale la legge equipara la fornitura di dati scientemente errata o incompleta, è punita con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
La ricorrente è stata chiamata a partecipare alla rilevazione statistica Istat denominata “Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: sezioni G45, G46, H, I, J, M, N” (FAS) – Anno 2017 (IST-02630), che è inserita nel Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016 e prevista dal Programma statistico nazionale 2017-2019, approvato con D.P.R. in data 31 gennaio 2018 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 66 del 20.03.2018 – S.O. n. 12). Tale rilevazione, come detto, rientra tra quelle assistite da obbligo di risposta il cui mancato adempimento comporta l’applicazione di una sanzione ammnistrativa ex artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322 del 1989, in quanto rientra nell’elenco delle indagini soggette a sanzione.
2.2 - In via preliminare, quanto alla questione in rito dell’irricevibilità per tardività del ricorso, eccepita da parte dell’amministrazione, si rileva che l’amministrazione non ha prodotto in giudizio la prova dell’intervenuta comunicazione alla ricorrente della nota ISTAT di cui al prot. n. 37402/18 del 11 gennaio 2018, con la conseguenza che il ricorso introduttivo del giudizio non può essere fondatamente ritenuto tardivo. Peraltro, ai fini dell’ammissibilità dello stesso, parte ricorrente, venuta a conoscenza della predetta nota a seguito del deposito documentale dell’amministrazione in data 15.2.203, ha prontamente provveduto alla tempestiva notifica del ricorso per motivi aggiunti con il quale l’ha impugnata, deducendone l’illegittimità in via derivata.
Altrettanto destituita di fondamento è l’ulteriore questione preliminare in rito con la quale è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente pretenderebbe di impingere nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione. La ricorrente, infatti, si è limitata a contestare la legittimità del criterio seguito da parte dell’amministrazione in quanto ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria in materia.
2.3 - Parte ricorrente lamenta la presunta erroneità dell’operato dell’Istat, deducendo che A) il DPR di riferimento, nell’individuare il numero di addetti che l’impresa deve avere per poter rendere un dato statisticamente rilevante, fa necessariamente riferimento agli addetti a tempo pieno e ricalcolando i propri dipendenti in part-time di poche ore giornaliere (media di 1,5 ore per dipendente) la stessa non raggiungerebbe l’indicato limite dei 150 addetti e B) in base ai parametri della menzionata Raccomandazione (numero addetti, fatturato, bilancio), la società stessa non rientrerebbe nel novero delle “grandi imprese” nazionali, e quindi non sarebbe soggetta all’obbligo di risposta, ed invocando, al contempo, 9 l’applicazione della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Al riguardo si rileva che:
- i D P.R. che hanno individuato i soggetti destinatari dell’obbligo, ai sensi dell’art. 7 cit. (i più recenti, rispetto all’epoca della impugnazione, sono il DPR 31.1.2018 per il triennio 2017- 2019 e, prima, il DPR 30.8.2016 per il triennio 2014- 2016), hanno fissato il limite dei 150 addetti ed oltre per individuare le imprese soggette a obbligo di risposta e a sanzione in caso di mancato riscontro (si tratta della scheda IST -02630 relativa alla Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi);
- i predetti DPR si limitano a individuare i predetti soggetti obbligati con la seguente indicazione testuale “ Imprese con 150 addetti e oltre ”;
- la mancata specificazione della richiesta della necessità che si tratti di addetti full-time non può consentire l’interpretazione propugnata da parte ricorrente, cui conseguirebbe la riparametrazione al ribasso dei suoi addetti sulla base del numero di addetti part-time e delle ore in concreto lavorate da ciascuno dei predetti addetti, proprio in quanto la genericità dell’indicazione lascia propendere per l’onnicomprensività dei lavoratori dell’impresa, con un’interpretazione che non consente pertanto di distinguere tra gli addetti sulla base della modalità part o full time di lavoro, in mancanza di elementi testuali che possano indirizzare nella predetta direzione;
- nelle “ Istruzioni del questionario della rilevazione Fas ” si legge che “ Il numero medio di addetti va calcolato come somma degli addetti presenti alla fine di ciascun mese del trimestre di riferimento, diviso per tre (il numero dei mesi considerati). L’addetto è definito come persona occupata nell’impresa, in qualità di lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato, indeterminato, stagionale, o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa Integrazione Guadagni, ecc.). Non sono da considerare fra gli addetti: i lavoratori interinali, i lavoratori assenti per un periodo di tempo indeterminato, gli addetti di altre imprese che temporaneamente lavorano presso l’impresa in oggetto, i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o occasionale, fatta eccezione per le imprese classificate come agenzie di lavoro (