TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-05-26, n. 202000125

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-05-26, n. 202000125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202000125
Data del deposito : 26 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2020

N. 00125/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00021/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, viale dei Primati Sportivi, n. 19;

contro

Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del personale - Ufficio impiego Truppa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio legale in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l'annullamento

previa sospensiva

del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 11.11.2019, a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del personale - Ufficio impiego Truppa, “ha determinato il non accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, Legge 104/92, presso un Ente di stanza nelle sedi di -OMISSIS-”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del personale - Ufficio impiego Truppa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Terenzio Del Gaudio nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2020, che si è svolta secondo le modalità previste dall’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, attualmente in servizio presso il -OMISSIS- con l’incarico di -OMISSIS-, in data 22.08.2019 presentava domanda di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, presso uno comando di stanza nelle sedi di -OMISSIS-, al fine di poter prestare assistenza al -OMISSIS-

In data 11.11.2019 veniva notificato all’interessato, ai sensi dell’art 10 bis della legge n. 241 del 1990, il preavviso di rigetto, che è oggetto d’impugnazione con il presente ricorso, a sostegno del quale vengono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione:



1. Eccesso di potere per difetto di motivazione, con conseguente mancanza del presupposto, nonché violazione di legge per erronea interpretazione e mancata applicazione dei principi generali e dello specifico precetto di cui all’art.33, comma 5, della legge 104/92;



2. Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del personale - Ufficio impiego Truppa, eccependo l’inammissibilità del ricorso perché proposto esclusivamente avverso un mero atto procedimentale.

All’udienza del 22 aprile 2020, svolta secondo le modalità previste dall’art. 84, commi 5 e 6 del d.l. n. 18/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Va dapprima esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’amministrazione resistente che deduce che il preavviso di diniego, emanato ai sensi dell’art. 10bis, ha natura di atto endoprocedimentale e, come tale, non è suscettibile di autonoma impugnazione.

L’eccezione va respinta.

Nel caso di specie, l’atto impugnato è stato emanato in data 31.10.2019 ed è stato notificato all’interessato in data 11.11.2019.

Nella propria memoria difensiva, depositata il 6.2.2020, l’amministrazione afferma non è stato “ancora emanato alcun provvedimento finale”.

A tal riguardo va osservato che neanche successivamente, in sede di giudizio, è stata fornita prova dell’avvenuta emanazione di un provvedimento finale.

Va a tal riguardo osservato che, se è pur vero che gli atti endoprocedimentali di regola non sono impugnabili in via autonoma, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento, ciò nondimeno, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, questa regola generale subisce eccezioni in casi particolari, in relazione ad atti interlocutori che comportino, come nel caso di specie, un arresto procedimentale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2858).

In punto, pacifica giurisprudenza afferma che “gli atti infraprocedimentali sono impugnabili qualora provochino un arresto procedimentale che si verifica ove ci si trovi dinanzi a fattispecie sostanzialmente provvedimentali, ossia preclusive delle aspirazioni dell’istante o comunque di uno sviluppo diverso rendendo incerto il soddisfacimento dell’interesse” fatto valere (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 9 maggio 2013, n. 2518;
TAR Lazio, Roma, Sez. II, 12.11.2015, n. 12876;

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