TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2019-03-20, n. 201900455

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2019-03-20, n. 201900455
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201900455
Data del deposito : 20 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2019

N. 00703/2019 REG.RIC.

N. 00455/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00703/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 703 del 2019, proposto da


Francy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Medaglie D'Oro n. 4;


contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, E C, B C, A C, A I F, G P, B R, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) dell’ordinanza n. 24 del 06.02.2019, successivamente notificata, del Dirigente Sviluppo Economico, ricerca e del Lavoro Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples con la quale si ordina al ricorrente la chiusura temporanea dell’esercizio per complessivi giorni cinque e precisamente nei giorni 20.02.2019, 21.02.2019, 08.03.2019, 09.03.2019 e 10.03.2019;
b) dell’atto di diffida prot. n. 830527 del 26/09/2018 formulato ai sensi dell’art. 6 legge 255 1997 n. 77, ivi comprese le note prot. 55231 del 18/06/2018 di trasmissione verbale CC/17150243804, nota prot. n. 64340318 del 19/06/2018 di trasmissione verbale cc/17150086067;
c) dell’ordinanza Dirigenziale n. 70 del 15/11/2018 successivamente notificata, se ed in quanto lesiva, se e in quanto lesivi;
d) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, tra cui i verbali n. CC/17150356528 del 9/12/2018 trasmesso con nota prot. n. 11038/19, CC/17150246684 trasmesso con nota prot. n. 30823/19 ed ogni altro se ed in quanto lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 il dott. V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che l’impugnato provvedimento appare immune dalle censure di legittimità dedotte con il ricorso in esame atteso che, in base all’art. 6 della Legge 25 marzo 1997, n. 77, le contestazioni mosse dal Comune di Napoli alla società ricorrente, sembrano ricomprese tra le fattispecie previste e sanzionate con la predetta disposizione;

Considerato, pertanto, che il ricorso non sembra, prima facie sorretto dal prescritto fumus boni iuris necessario per riservare positiva valutazione alla invocata tutela cautelare;

Ritenuta, altresì, in ragione della pratica impossibilità di esplicazione degli effetti propri dell’impugnata ordinanza, la mancanza di un danno da qualificare grave ed irreparabile;

Ravvisata la sussistenza di ragioni di opportunità per compensare le spese della presente fase cautelare.

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