TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-04-18, n. 201800426

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-04-18, n. 201800426
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201800426
Data del deposito : 18 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/26" href="/norms/laws/itatextul3k2lf3vlp6hne/articles/itaartx0byxc3w5ifw5j?version=71a93a91-7d55-5463-91dd-c96177ecd005::LR4CA0F69E85A194D14D60::2017-06-26">2018

N. 00426/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00015/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15 del 2018, proposto dalla
P S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. O M, rappresentata e difesa dagli avv.ti V D, G Z e F Z e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia-Mestre, via Cavallotti, n. 22

contro

Comune di Casier, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. P A e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F C, in Venezia-Mestre, p.zza Ferretto, n. 84

nei confronti

Asco Holding S.p.A., non costituita in giudizio
Ascopiave S.p.A., non costituita in giudizio
Asco TLC S.p.A., non costituita in giudizio
Bluenergy Group S.p.A., non costituita in giudizio

per l’annullamento

- del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, assunto con deliberazione del Consiglio Comunale di Casier n. 31 del 28 settembre 2017;

- di ogni altro atto ad esso connesso per presupposizione e/o consequenzialità

e per l’accertamento

del mancato assolvimento da parte del Comune degli obblighi posti dall’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 entro il termine del 30 settembre 2017 ivi previsto, e della conseguente impossibilità di esercizio dei diritti sociali nei confronti della società

nonché per l’accertamento

della nullità o inefficacia degli atti di fusione nel frattempo posti in essere da Asco Holding S.p.A. e Asco TLC S.p.A..


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casier;

Viste le memorie illustrative e la documentazione del Comune di Casier;

Viste la memoria conclusiva, l’ulteriore documentazione e la replica della ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 119 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 7 marzo 2018 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue


FATTO

L’odierna ricorrente, P S.r.l. (“P”), espone di essere socio (con una partecipazione pari all’8,61% del capitale sociale) di Asco Holding S.p.A., società holding al cui capitale partecipano un altro socio privato (Bluenergy Group S.p.A.) e ben novantuno Comuni, i quali detengono ognuno partecipazioni di limitata consistenza, che vanno da un minimo dello 0,05% del predetto capitale ad un massimo del 2,74%, detenuto dal Comune di Conegliano Veneto.

Nella ricostruzione dell’esponente, l’ambito di attività di Asco Holding S.p.A., in origine relativo alla realizzazione ed alla gestione delle reti di distribuzione del gas metano dei Comuni, si è andato via via estendendo: ciò, tenuto conto che il principio stabilito dal d.lgs. n. 164/2000, di separazione tra la gestione esclusiva delle reti distributive e l’apertura al mercato dell’attività di vendita del gas, ha indotto la costituzione di una serie di società controllate “di scopo”.

In particolare, Asco Holding S.p.A. controlla, per quanto di interesse, Asco Piave S.p.A. (quotata in borsa), la quale si occupa di energia ed a sua volta controlla le società che distribuiscono il gas (AP Reti) e la società che svolge attività di fornitura di energia (Asco Trade).

La “holding” controlla, altresì, Asco TLC S.p.A., società attiva nel settore delle telecomunicazioni e che si occupa sia di infrastrutturazioni, con posa di cavi di telecomunicazioni e realizzazioni di nodi di rete, sia della vendita di servizi di telefonia e telematici di vario genere (dalla videosorveglianza al “backup service”, dai servizi di posta elettronica a quelli di “fonia VOIP”, ecc.).

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016 (cd. decreto Madia) è sorto il problema, per i Comuni soci della “holding”, di verificare la compatibilità della loro partecipazione societaria con i principi introdotti dal suddetto decreto, improntati – osserva l’esponente – a) alla rigorosa rispondenza delle partecipazioni societarie delle P.A. alle finalità istituzionali di queste, b) all’obbligo di dismissione delle partecipazioni non riconducibili alle riferite finalità.

Il d.lgs. n. 175 cit. ha imposto in particolare, all’art. 24, che le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni in società non riconducibili nelle categorie di cui all’art. 4 (id est.: le partecipazioni che possono essere acquisite o mantenute), o che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 (riguardanti la motivazione analitica dell’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica), o ancora che ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2 (id est: le ipotesi che impongono l’adozione di un piano di riassetto delle società partecipate, per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione), devono essere alienate, o formare oggetto delle misure di riassetto/razionalizzazione previste dal medesimo art. 20. A tal fine, l’art. 24 impone agli Enti locali di effettuare entro il 30 settembre 2017, “con provvedimento motivato”, la ricognizione delle partecipazioni detenute, individuando quelle da alienare e l’alienazione deve avvenire – precisa il comma 4 dell’art. 24 – entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Ad avviso dell’esponente, le partecipazioni degli Enti locali in Asco Holding S.p.A. non sarebbero compatibili con i limiti fissati dal cd. decreto Madia, sotto due profili: a) quello generale e assorbente di non essere partecipazioni finalizzate all’espletamento di un servizio di interesse generale correlato al perseguimento di finalità istituzionali degli Enti (v. art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016, in correlazione al precedente art. 2, comma 1, lett. h) del decreto);
b) quello, più specifico, dell’assenza di dipendenti in capo ad Asco Holding S.p.A., a fronte della presenza di n. 5 amministratori (v. art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 175 cit.).

Il Comune di Casier, tuttavia (al pari di altri Comuni, nei cui confronti sono state proposte distinte impugnative), ha assunto la deliberazione consiliare citata in epigrafe (n. 31 del 28 settembre 2017), con cui ha disposto il mantenimento della propria partecipazione in Asco Holding S.p.A. ed indicato quale misura di razionalizzazione ex art. 20 cit. la fusione con altre società del gruppo e, in specie, con Asco TLC S.p.A.. Ciò, in base ai seguenti presupposti: a) che la partecipazione societaria nella predetta “holding” assolvesse a finalità istituzionali;
b) che il profilo ostativo costituito dall’assenza di dipendenti in Asco Holding S.p.A. fosse superabile mediante l’incorporazione di altra società e, in particolare, di Asco TLC S.p.A.;
c) che quest’ultima, detenendo reti in fibra ottica, avesse ad oggetto “le medesime finalità di interesse generale”.

Avverso l’ora vista deliberazione del Consiglio Comunale di Casier è, pertanto, insorta la P, impugnandola con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento.

A supporto del gravame, la società ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 24 del d.lgs. n. 175/2016, nonché dell’art. 2, comma 1, lett. h), del medesimo d.lgs. n. 175/2016, in quanto la partecipazione del Comune intimato in Asco Holding S.p.A. difetterebbe del vincolo funzionale del perseguimento delle finalità istituzionali ex art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 e, per conseguenza, dovrebbe essere obbligatoriamente dismessa, ai sensi del successivo art. 24. Ciò varrebbe anzitutto per l’attività di distribuzione del gas naturale, trattandosi sì di servizio pubblico, ma che oggi non sarebbe più di competenza dei singoli Enti locali ed avrebbe carattere sovracomunale, e tenuto conto che il servizio di distribuzione svolto da Asco Holding S.p.A. tramite le sue controllate verrebbe effettuato anche in favore di Comuni diversi da quelli soci, i quali, anzi, sarebbero più numerosi degli Enti soci e ricompresi in ambiti territoriali diversi da quelli in cui sono inseriti i suddetti Enti soci. Varrebbe, poi, per l’attività di vendita del gas, considerata la natura prettamente commerciale di detta attività, nonché per i servizi di telecomunicazione svolti da Asco Holding S.p.a. per il tramite di Asco TLC S.p.A., trattandosi di prestazioni reperibili sul mercato ed eseguibili da una pluralità di operatori privati. In conclusione, la partecipazione del Comune intimato alla società avrebbe unicamente scopo di lucro, al pari di ogni altra attività commerciale o industriale, e, dunque, non potrebbe essere mantenuta, né potrebbe essere riconosciuto in capo al socio pubblico alcun margine di valutazione discrezionale al riguardo;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 24 del d.lgs. n. 175/2016 sotto diverso ed ulteriore profilo, eccesso di potere e violazione di legge per difetto di motivazione, nonché difetto di istruttoria ed eccesso di potere per sviamento sotto diverso profilo, poiché la frammentazione che caratterizza le partecipazioni dei Comuni in Asco Holding S.p.A., in assenza di convenzioni, patti parasociali o di sindacato idonei a garantire il controllo congiunto dei soci pubblici, sarebbe un altro elemento che avrebbe dovuto indurre il Comune di Casier a prendere atto dell’impossibilità di qualificare la sua partecipazione nella “holding” come necessaria per perseguire i propri fini. Nel caso de quo, infatti, i Comuni soci sono possessori, in misura polverizzata, di azione ordinarie, che non garantirebbero loro, neppure in via indiretta, l’effettiva partecipazione all’elezione dei rappresentanti del Consiglio di amministrazione ed alle decisioni strategiche della società;

3) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, perché la deliberazione gravata sarebbe inficiata dall’assenza di un’adeguata istruttoria e della necessaria motivazione, avendo giustificato il mantenimento della partecipazione in Asco Holding S.p.A. con affermazioni apodittiche e formule stereotipate, inidonee a supportare la determinazione assunta. Tali illegittimità costituirebbero, anzi, indici di sviamento, alla luce del fatto che il Comune resistente, ignorando la missiva trasmessagli da P, avrebbe pedissequamente recepito le indicazioni fornitegli dalla stessa Asco Holding S.p.A. e, così, si sarebbe adeguato ad una scelta di carattere politico operata al di fuori dell’Ente locale e rispondente alla sola sviata logica di mantenere una posizione di controllo e di potere (cioè proprio quella logica che il d.lgs. n. 175/2016 avrebbe inteso sradicare);

4) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, manifesta illogicità, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 24, comma 1, e 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016, poiché la scelta di fondere per incorporazione la controllata Asco TLC S.p.A. sarebbe inidonea allo scopo del mantenimento della partecipazione, essendo mirata solo a far transitare i dipendenti di Asco TLC S.p.A. nella “holding”, senza finalità industriali ed in assenza di un piano di razionalizzazione. La deliberazione impugnata non conterrebbe in realtà alcuna misura di razionalizzazione, visto che, oltretutto, la fusione dovrebbe essere deliberata dalle società interessate (soggetti terzi ed autonomi rispetto ai Comuni soci).

La deducente ha formulato, inoltre, domande di accertamento: a) del mancato assolvimento, da parte del Comune, degli obblighi ex art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 entro il termine del 30 settembre 2017 ivi previsto, e della conseguente impossibilità per lo stesso di esercitare i diritti sociali nei confronti della società;
b) della nullità e/o inefficacia degli atti di fusione nel frattempo posti in essere da Asco Holding S.p.A. e Asco TLC S.p.A..

Si è costituito in giudizio il Comune di Casier, di seguito depositando memoria con documentazione allegata ed eccependo: a) in rito, l’inammissibilità del ricorso per più versi e, anzitutto, sotto il profilo del difetto di giurisdizione che vizierebbe alcune delle domande proposte da P;
b) nel merito, l’infondatezza delle censure dedotte dalla società. In prossimità dell’udienza pubblica il Comune ha poi depositato una seconda memoria illustrativa, insistendo nelle già formulate eccezioni processuali e di merito.

La ricorrente, dal canto suo, ha depositato una memoria, documenti ed una replica, controdeducendo alle eccezioni del Comune ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate. In aggiunta, P ha precisato di non avere più interesse a coltivare la domanda di accertamento della nullità degli atti di attuazione della misura di razionalizzazione consistente nell’incorporazione di Asco TLC S.p.A. in Asco Holding S.p.A. eventualmente assunti, avendo l’assemblea della citata “holding” deliberato di astenersi dall’assumere decisioni in ordine all’attuazione della misura di razionalizzazione fino alla definizione del giudizio.

All’udienza pubblica di merito del 7 marzo 2018, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Forma oggetto di impugnazione la deliberazione consiliare n. 31 del 28 settembre 2017, tramite la quale il Comune di Casier ha proceduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie possedute, nel quadro del programma di revisione straordinaria delle ridette partecipazioni previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 (cd. “riforma Madia”).

La ricorrente agisce, altresì, per l’accertamento del mancato assolvimento da parte del Comune degli obblighi imposti dall’art. 24 cit., e della conseguente impossibilità, in capo al medesimo Comune, di esercitare i diritti sociali (v. il comma 5 dell’art. 24). Agisce, ancora, per l’accertamento della nullità e/o inefficacia degli atti di fusione nel frattempo posti in essere da Asco TLC S.p.A. e Asco Holding S.p.A. (società, la seconda, a cui si riferisce la partecipazione per cui è causa).

Quanto a quest’ultimo punto, peraltro, il Collegio prende atto che nei più recenti scritti difensivi la ricorrente ha precisato di non avere più interesse a coltivare la domanda di accertamento della nullità degli atti attuativi della misura consistente nell’incorporazione di Asco TLC S.p.A. in Asco Holding S.p.A. eventualmente assunti dalle società, per avere l’assemblea della ridetta “holding” deliberato di astenersi dall’assumere decisioni in ordine all’attuazione di tale misura di razionalizzazione fino alla definizione del giudizio. Se ne desume che, per questa parte, il ricorso è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.

Venendo ora all’esame delle plurime eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla difesa comunale ed iniziando da quella di difetto di giurisdizione, che, per giurisprudenza consolidata (cfr. ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 5 dicembre 2013, n. 5786;
id., 12 novembre 2013, n. 5421;
T.A.R. Veneto, Sez. I, 1° febbraio 2018, n. 109;
id., 17 gennaio 2018, n. 52;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 5 novembre 2015, n. 5127;
id., Salerno, Sez. I, 13 gennaio 2014, n. 104), assume carattere prioritario rispetto ad ogni altra, il Collegio osserva quanto segue.

Il Comune ha sollevato eccezione di difetto (parziale) di giurisdizione in relazione alle domande di accertamento presentate da P: eccezione che – dopo quanto si è appena riportato circa la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di accertamento della nullità o inefficacia degli atti di fusione eventualmente assunti in conseguenza della deliberazione impugnata – si deve considerare limitata alla sola domanda di accertamento del mancato assolvimento degli obblighi ex art. 24 del d.lgs. n. 175 cit. entro il 30 settembre 2017 e della conseguente impossibilità, per il Comune intimato, di esercitare i diritti sociali nei riguardi della società.

Viene eccepito, in argomento, che la domanda, avendo ad oggetto l’accertamento della sussistenza, in capo al Comune di Casier, di una situazione assimilabile alla mancata adozione dell’atto ricognitivo entro il 30 settembre 2017 e delle conseguenti sanzioni ex art. 24, comma 5, del d.lg. n. 175 cit., si riflette sull’accertamento dei poteri del socio e, perciò, attiene alla sfera civilistica, la cui cognizione sfugge al G.A..

Si tratterebbe infatti – si precisa – di sanzioni (impossibilità per il Comuni inadempiente di esercitare i diritti sociali nelle future assemblee della società partecipata) di rilevanza unicamente civilistica e l’accertamento giudiziale sarebbe riferito a conseguenze afferenti ai rapporti paritetici tra il Comune e P in seno all’assemblea della “holding”.

Entro gli ora visti limiti, l’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e da accogliere.

Invero, P presuppone che la deliberazione gravata, essendo illegittima e da annullare, sarebbe da assimilare all’ipotesi del mancato esercizio del potere ricognitivo entro il termine del 30 settembre 2017, a cui l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 riconnette la sanzione dell’impossibilità, per il socio pubblico, di esercitare i diritti sociali nei confronti della società partecipata: muovendo da tale presupposto, chiede, pertanto, l’accertamento di detta impossibilità.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, la riferita sanzione, incidendo sulle facoltà e sui poteri che spettano all’Ente locale nella sua qualità di socio, cioè sulle manifestazioni di volontà privatistiche del socio pubblico, rientra nella cognizione del G.O.: essa, infatti, involve l’esercizio di poteri privatistici e le posizioni che vi si correlano hanno natura di diritti soggettivi (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Un., 15 aprile 2005, n. 7799;
T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 17;
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 25 gennaio 2010, n. 89).

In altre parole, l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 175 cit. menziona i “diritti sociali” dell’Ente pubblico socio, quindi si riferisce non ad atti espressione di potestà amministrativa, ma ai poteri che all’Ente pubblico sono conferiti dalla normativa civilistica, e cioè a manifestazioni di volontà essenzialmente privatistiche, sulle quali non vi è giurisdizione del G.A. (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 9 agosto 2016, n. 1814;
id., Napoli, Sez. I, 23 novembre 2011, n. 5510). Ne consegue che l’accertamento della possibilità o meno, per il socio pubblico, di esercitare tali poteri, non può che ritenersi attribuito alla giurisdizione ordinaria.

Né si versa in un’ipotesi di diritti patrimoniali consequenziali, cui, ai sensi dell’art. 7 c.p.a., si estende la giurisdizione del G.A., poiché qui non si discute dei diritti spettanti al privato a seguito e per effetto dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 dicembre 2013, n. 10314), ma, dal lato opposto, dei diritti spettanti all’Ente pubblico quale socio della società (mista).

Pertanto, al Collegio non rimane che dichiarare, ai sensi degli artt. 9 e 11 c.p.a., che la domanda di P volta all’accertamento dell’impossibilità, per il Comune di Casier, di esercitare i “diritti sociali” ex art. 24, comma 5, cit., è devoluta alla giurisdizione del G.O..

Esaurita l’analisi dell’eccezione di difetto di giurisdizione, occorre ora passare alle ulteriori eccezioni processuali sollevate dalla difesa comunale, incentrate sull’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse ad agire in capo a P, nonché per acquiescenza della stessa e per essere le censure rivolte avverso scelte di opportunità perseguite dal Comune.

In particolare, la difesa comunale eccepisce:

- che il Comune di Casier avrebbe già assunto l’atto di ricognizione straordinaria ex art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 con la deliberazione consiliare n. 18 del 31 maggio 2017, la quale già avrebbe stabilito il mantenimento della partecipazione societaria in Asco Holding S.p.A., perché considerata necessaria e strategica per le finalità istituzionali dell’Ente locale. Detta deliberazione, tuttavia, non sarebbe stata impugnata da P, cosicché quest’ultima non avrebbe nessun interesse concreto ed attuale ad impugnare la deliberazione n. 31 del 28 settembre 2017, la quale avrebbe richiamato la deliberazione precedente quale atto presupposto e, senza sostituirla, si sarebbe limitata a ribadire la determinazione di non dismettere la partecipazione del Comune, sia pure mediante la “misura di razionalizzazione” della fusione di Asco Holding S.p.A. ed Asco TLC S.p.A. (o, in subordine, altra società controllata dalla prima);

- che la deliberazione impugnata, recando la ricognizione delle partecipazioni esistenti e una proposta di misura di razionalizzazione volta al mantenimento delle partecipazioni, cioè la fusione, che dovrà essere votata dall’assemblea della “holding”, sarebbe atto non immediatamente lesivo (giacché ogni determinazione concreta sarebbe rimandata ad atti successivi);

- che la predetta deliberazione costituirebbe l’aggiornamento del piano di razionalizzazione adottato dal Comune ex art. 1, comma 612, della l. n. 190/2014, mai contestato, né impugnato dalla ricorrente, cosicché – mediante siffatto comportamento acquiescente – la società avrebbe dimostrato di non avere alcun interesse alla demolizione del provvedimento impugnato;

- che P non godrebbe di una posizione differenziata, poiché, nell’ipotesi di dismissione delle partecipazioni detenute dai Comuni, sarebbe necessario, per la dismissione stessa, attivare procedure di evidenza pubblica, L’eventuale accoglimento del ricorso, perciò, non recherebbe alcun vantaggio diretto alla deducente, dovendo le partecipazioni dismesse venire acquisite – si ripete – a mezzo delle procedure di evidenza pubblica (artt. 8, 9 e 10 del d.lgs. n. 175/2016);

- che un ulteriore motivo di inammissibilità del gravame sarebbe riconducibile all’acquiescenza che avrebbe prestato la ricorrente sotto un ulteriore profilo. Ed infatti, l’oggetto sociale di Asco Holding S.p.A. non si limiterebbe alla distribuzione e fornitura del gas e ai servizi di telecomunicazione, ma comprenderebbe anche altri servizi di interesse generale, in particolare i servizi di gestione dei tributi, delle risorse idriche, di gestione ambientale. Nei confronti di tali servizi, tuttavia, la ricorrente non solleverebbe censure, cosicché sarebbe contraddittoria – e, comunque, dimostrerebbe la carenza di interesse da cui è affetto il gravame – la sua tesi che le partecipazioni dei Comuni nella “holding” debbano essere dismesse perché non funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dei ridetti Comuni;

- che l’inammissibilità del ricorso si desumerebbe, infine, dal fatto che le doglianze della deducente impingerebbero in valutazioni di merito, intendendo la società censurare valutazioni di opportunità effettuate dal Comune di Casier.

Nessuna delle suesposte argomentazioni del Comune resistente si manifesta suscettibile di positivo apprezzamento.

Va, anzitutto, respinta l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata impugnazione, da parte di P, della pregressa deliberazione consiliare n. 18 del 31 maggio 2017, che, nella prospettiva del Comune, costituirebbe un atto presupposto immediatamente lesivo degli interessi della ricorrente, cosicché, secondo i noti insegnamenti giurisprudenziali, la sua mancata impugnazione si rifletterebbe sul ricorso avverso l’atto presupponente (la deliberazione n. 31/2017).

Al riguardo, tuttavia, è agevole obiettare che è vero che, con la citata deliberazione consiliare (doc. 4 della difesa comunale), il Comune di Casier aveva già deciso di non procedere all’alienazione delle partecipazioni societarie da esso detenute (e, per quanto qui rileva, della quota di partecipazione in Asco Holding S.p.a., pari allo 0,6964% del capitale sociale), con l’eccezione della dismissione delle quote societarie detenute in

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