TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-03-24, n. 202200155
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Pubblicato il 24/03/2022
N. 00155/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2017, proposto da proposto da I s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati M B V e M F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M B V in Perugia, via Cesarei, 4;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
SPRISS Lab s.r.l., non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
:
S.I.T.R.I.G. s.r.l.s. unipersonale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Passeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 004132 dell’8.3.2017 (notificato a mezzo PEC in pari data) con il quale è stato definitivamente dichiarata la “non accoglibilità del contratto” di cui di seguito così negandosi l'accesso alle agevolazioni ex art. 14, comma 1, lett. c), d.m. 593/2000 richieste da I s.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale con particolare riferimento: alla “relazione tecnico-scientifica 26 gennaio 2017” allegata al provvedimento di cui al punto che precede;al preavviso di diniego prot. 16552 del 5.9.2016 ed al “parere negativo espresso” dal Gruppo di Lavoro in data 19.7.2016 del quale si riferisce in detto preavviso (e che non è mai stato partecipato alla ricorrente);
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593 del 8.08.00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. a), 80 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe la Società I s.r.l. ha agito per l’annullamento provvedimento prot. 004132 dell’8 marzo 2017 con il quale è stata comunicata la “non accoglibilità” del contratto stipulato con il laboratorio Demetra s.p.a. (divenuta successivamente S.P.R.I.S.S. LAB s.r.l.) per la domanda di agevolazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c) del D.M. n. 593 del 2000, presentata dalla ricorrente;
- il Ministero dell’Istruzione, dall’Università e della Ricerca Scientifica si è costituito in giudizio rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso;
- in data 28 agosto 2020 la S.I.T.R.I.G. s.r.l.s. unipersonale - in qualità di cessionaria di I s.r.l. in forza di atto di cessione di ramo d’azienda del 1° giugno 2017, concernente il ramo di azienda servizi di progettazione di ingegneria integrata - ha depositato atto di intervento ad adiuvandum , notificato in data 23 agosto 2020;
Considerato che:
- il difensore di parte ricorrente in data 21 settembre 2020 ha dichiarato che, nelle more del giudizio, la ricorrente I s.r.l. è stata dichiara fallita con sentenza del Tribunale di Perugia n. 78 del 16 novembre 2018 – contestualmente depositata – chiedendo al Tribunale adito di voler disporre l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ.;
- il Collegio ne ha preso atto all’udienza pubblica del 6 ottobre 2020 e con sentenza 479 del 26 ottobre 2020, atteso che « ai sensi dell’art. 43, terzo comma, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), “l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo”, come conseguenza automatica della relativa dichiarazione giudiziale », è stato dato atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, cod. proc. amm. « dalla data in cui il difensore di parte ricorrente ha reso la relativa dichiarazione »;
- la S.I.T.R.I.G. s.r.l.s. ha notificato in data 27 dicembre 2020 atto di riassunzione, depositato il 7 gennaio 2021, insistendo per le richieste già formulate nel ricorso introduttivo;
- la difesa erariale, con successive memorie, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della S.I.T.R.I.G. s.r.l.s. nonché la tardività della riassunzione;
- all’udienza pubblica dell’8 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- l'art. 80 cod. proc. amm., ai commi 2 e 3, prevede che: « 2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.