TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-06-19, n. 202303694
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Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 03694/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02100/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del d-OMISSIS-;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente, comprese le indagini istruttorie se e in quanto compiute;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Giova premettere, in punto di fatto, che:
- in esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS-, l’odierno ricorrente era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in quanto indagato per i reati di cui agli articoli 319, 110, 346- bis del codice penale e 73 del D.P.R. n. 309 del 1990;
- con decreto n.-OMISSIS-/-OMISSIS-/DS 10 del 1° aprile 2020, veniva quindi “ sospeso obbligatoriamente dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 449/92, dal primo aprile 2020, data dell’avvenuto arresto ”;
- in data 28 maggio 2020, il medesimo Tribunale di Napoli Nord ha emesso decreto di giudizio immediato;
- con ordinanza del 4 febbraio 2021 del Tribunale di Napoli Nord, veniva applicata, in sostituzione dell’originaria misura degli arresti domiciliari, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, a sua volta revocata con successivo provvedimento del 28 dicembre 2021 n.-OMISSIS-.
2. Con l’impugnato decreto n. -OMISSIS-/-OMISSIS-/DS01 del 14 marzo 2022, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha disposto che il ricorrente debba continuare a essere sospeso dal servizio “ in via cautelare facoltativa ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 ”, con la seguente motivazione: “ pur non risultando applicate misure cautelari nei [suoi] confronti … nel caso di specie ricorrono gli estremi della particolare gravità come richiesto dall’art. 7 comma 2 del d. Lgs n. 30 ottobre 1992 n. 449 … i fatti per i quali … risulta imputato hanno inevitabilmente intaccato il rapporto di stima e di fiducia necessario in un contesto lavorativo così peculiare come è un istituto penitenziario … mettono in evidenza mancanza del senso dell’onore e del senso morale, concretizzando una condotta in netto contrasto con i codici deontologici che regolano l’appartenenza ad un Corpo dello Stato nei cui confronti egli ha reso solenne giuramento; … rappresentano una palese violazione dei doveri istituzionali di un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che è dotato sia della qualifica di polizia giudiziaria che di quella di pubblica sicurezza e, pertanto, non può ragionevolmente ipotizzarsi che simili compiti, essenziali per la salvaguardia della pubblica sicurezza, siano in concreto espletati da soggetti i quali contribuiscono alla commissione di reati che si tratta invece di prevenire ed impedire ”.
3. Avverso tale provvedimento, il ricorrente muove le seguenti censure: violazione dell’articolo 10 della legge n. 241 del 1990; violazione del decreto legislativo n. 449 del 1992; difetto assoluto di motivazione.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 10 della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui prevede l’obbligo dell’Amministrazione di valutare le osservazioni presentate dall’interessato nell’ambito del procedimento.
La censura non può essere accolta. Con l’istanza di riammissione in servizio, il ricorrente ha rappresentato che, allo stato, risultavano “ completamente estinte le