TAR Palermo, sez. I, sentenza 2015-07-10, n. 201501707

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2015-07-10, n. 201501707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201501707
Data del deposito : 10 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01019/2013 REG.RIC.

N. 01707/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01019/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2013, proposto da:
A D P, rappresentato e difeso dagli avv. G I, G N e G I, con domicilio eletto presso G I in Palermo, Via Libertà, 171;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via A. De Gasperi 81;
Comando Legione Carabinieri;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 265/721-2 Add. e Reg. di prot. del 29 marzo 2013, avente ad oggetto “Trasmissione a matricola dell’8° corso straordinario UPG” con il quale è stato negato di riportare nello stato di servizio la dicitura ufficiale di polizia giudiziaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, arruolato nell’Arma dei Carabinieri dal 1973, è Appuntato dall’1 gennaio 1989.

Dal 2l novembre al 9 dicembre 1995 ha frequentato il corso Straordinario UPG, risultando idoneo.

Collocato in congedo a domanda dal 29 ottobre 1997, veniva riammesso in servizio a decorrere dal 5 agosto 2011.

Col presente ricorso si duole del fatto che in data 4 aprile 2013 l’amministrazione ha sostenuto che la frequentazione del corso Straordinario UPG non è di per sé sufficiente a riportare, accanto al proprio nome, cognome e grado, la dicitura UPG.

Egli sostiene, invece, che il per il sol fatto di essere stato giudicato idoneo al termine del corso, gli spetterebbe senz’altro, ai sensi dell’art. 47, co. 2, D.lgs. n. 198/95, la qualifica UPG, ancora esistente al momento di frequentazione del corso.

L’amministrazione si costituiva in giudizio, producendo documentazione.

In vista della trattazione del merito le parti depositavano memorie ed all’udienza pubblica del 21 maggio 2015 la causa è stata chiamata e posta in decisione.

2. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

La norma invocata dal ricorrente dispone che “Gli appuntati scelti, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. Al termine del predetto corso i graduati dichiarati idonei conseguono la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1° settembre 1995 e sono inquadrati nel ruolo sovrintendenti secondo i criteri di cui al comma 1. Gli appuntati scelti che non risultino idonei al termine del corso straordinario di aggiornamento sono inquadrati nel ruolo appuntati e carabinieri, conservando la medesima anzianità di servizio e di grado”.

Il ricorrente partecipò al corso con riserva avendo maturato in astratto i requisiti per l’avanzamento al grado di appuntato scelto, ma risultando comunque pretermesso.

Nel messaggio di convocazione del 18 novembre 1995 era stato, infatti, distintamente precisato che la frequenza al corso non avrebbe comportato immissione nel ruolo di sovrintendenti, ma che il relativo inquadramento sarebbe stato operato dopo il conseguimento del grado di appuntato scelto.

Poiché chiaramente la disposizione prima richiamata àncora la qualifica di UPG e l’inquadramento superiore al possesso del grado di appuntato scelto e poiché il ricorrente non ha conseguito (a tutt’oggi: vd. ricorso n. 188/13 R.G. chiamato all’udienza odierna) il grado di appuntato scelto, la pretesa azionata è infondata.

3. Il ricorso va, quindi, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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