TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-05-10, n. 202205789
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Pubblicato il 10/05/2022
N. 05789/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01874/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1874 del 2021, proposto da
E C, rappresentato e difeso dall'avvocato M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice del concorso, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecutorietà,
dell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso per la nomina a 300 posti di notaio, indetto con D.D. 16 novembre 2018, pubblicato il 17 dicembre 2020, del verbale in data 5 ottobre 2020 n. 562 busta 1271 della Commissione Esaminatrice del concorso per la nomina a 300 posti di notaio, indetto con D.D. 16 novembre 2018, conosciuto dal ricorrente a seguito di successivo accesso agli atti, con il quale l'avv. E C è stato dichiarato non idoneo, nonché di ogni altro atto ad esso comunque presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi i verbali nn. 11 dell'11 aprile 2019, 12 del 18 aprile 2019, 13 del 6 maggio 2019, 14 del 7 maggio 2019, 15 del 15 maggio 2019, 16 del 16 maggio 2019, 17 del 20 maggio 2019, 18 del 21 maggio 2019 e dei relativi allegati, con i quali la Commissione di concorso ha provveduto alla formulazione dei criteri per la valutazione degli elaborati, nonché alla formulazione standard ai sensi del d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe E C ha impugnato l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso per la nomina a 300 posti di notaio, pubblicato il 17 dicembre 2020, e il verbale di correzione del 5 ottobre 2020, contenente il giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali.
Il ricorrente ha esposto di avere partecipato al concorso citato, bandito con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018;come precisato dall’art. 5 del bando, l’esame scritto constava di tre prove scritte teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, uno in diritto civile, l’altro in diritto commerciale;per tutti gli atti era richiesta, altresì, la trattazione degli istituti giuridici rilevanti.
Dopo le prove, la Commissione aveva stabilito i criteri per la correzione, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 166/2006, e approvato lo schema della motivazione standard da utilizzare ai fini della valutazione dei singoli compiti redatti dai candidati, così come previsto dal comma 5 dell’art. 11, modificato dall’art. 34, comma 50, del d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012.
Conclusa la correzione degli elaborati, in data 17 dicembre 2020 era stato pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero l’elenco dei candidati dichiarati idonei a sostenere le prove orali, tra i quali, tuttavia, non figurava il nome del ricorrente.
A seguito dell’accesso agli atti concorsuali, il ricorrente aveva appreso che la Commissione di concorso, nella seduta del 5 ottobre 2020 (verbale di riunione n. 562), dopo aver valutato i primi due elaborati, al termine della valutazione del terzo elaborato (atto inter vivos di diritto commerciale), l’aveva dichiarato non idoneo, ritenendo sussistenti insufficienze, indicate nel modello standard allegato al verbale, tali da comportarne l’immediata esclusione dal concorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 166/2006.
Dal verbale di correzione risultava, quanto alla prima prova corretta (quella dell’atto inter vivos ), una insufficienza (tuttavia non dirimente) “per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica per non aver previsto nell’atto inter vivos , con riferimento all’obbligazione assunta dalla Beta s.p.a., avente per oggetto il trasferimento delle azioni proprie, la necessaria delibera ex art. 2357 ter cod. civ.”;quanto alla seconda prova (ossia l’atto mortis causa ), il ricorrere di fattispecie di cui all’art. 11, co. 7, d.lgs. n. 166/2006 “in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per omessa o carente trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia, con particolare riferimento a quelli ivi segnalati e, in specie, per aver trattato, in parte teorica, nell’atto mortis causa , in maniera gravemente insufficiente la tematica inerente la liceità delle condizioni afferenti i diritti personalissimi, richiamando erroneamente l’art. 23 Cost. per motivare l’illiceità di simili condizioni, nonché la tematica inerente ai vincoli di destinazione apposti ai beni lasciati per testamento, ove ha affermato che il vincolo di destinazione sul “corpo di una persona fisica” non può essere costituito (non già per principi posti dall’ordinamento a tutela della persona, ma) perché l’elenco contenuto nell’art. 2645 ter c.c. deve essere interpretato “in senso stretto””;nel medesimo elaborato dell’atto mortis causa era stato rilevato, altresì, un errore non ostativo, essendo stato previsto “il diritto di prelazione a favore delle figlie G e L sull’appartamento legato al convivente M, pur non riproponendo la condizione risolutiva relativa alle eventuali nuove nozze cui necessariamente accedeva”.
A sostegno del ricorso sono state formulate le censure di eccesso di potere, difetto di motivazione, arbitrarietà, irragionevolezza e travisamento dei fatti, violazione degli artt. 6, 10, 11 d.lgs. n. 166/2006, nonché dell’art. 1 l. n. 89/2013, anche in combinato disposto con gli artt. 3, 4, 35, 51, 97 Cost. e con gli artt. 24, 103 e 113 Cost.
Il riferimento all’art. 23 Cost. non poteva ritenersi erroneo, in quanto la dottrina riconduceva a tale disposizione costituzionale il fondamento della libertà di autodeterminazione.
Quanto alle insufficienze riscontrate nell’atto mortis causa , nell’elaborato era chiarito che "Può, viceversa, costituire un contenuto atipico del testamento la volontà del testatore circa la destinazione specifica delle sue spoglie alla apertura della sua successione", in piena coerenza con i principi generali dell'ordinamento in materia.
La Commissione aveva poi ravvisato due insufficienze non gravi (e quindi non tali da comportare ostacolo alla prosecuzione nella correzione), nell’atto inter vivos e nell’atto mortis causa ;con riguardo al primo, era stata riscontrata la mancanza della “necessaria” delibera ex art. 2357 ter c.c., ma il giudizio non poteva ritenersi corretto, in quanto la delibera in questione sarebbe richiesta dalla norma per l'atto di “disposizione” (come si evince testualmente dal lessico utilizzato) e non per gli atti a questo propedeutici, come l'assunzione della relativa obbligazione (come è nel caso di specie);per quanto riguarda l’atto mortis causa , la Commissione aveva ravvisato un’insufficienza nell’aver previsto “il diritto di prelazione a favore delle figlie G e L sull’appartamento legato al convivente M, pur non riproponendo la condizione risolutiva relativa alle nuove nozze cui necessariamente accedeva”, ma dalla lettura della traccia non risultava che le due richieste fatte al notaio dalla testatrice e, cioè, il legato sottoposto a condizione risolutiva e la previsione della prelazione, fossero inscindibili.
Si è costituito il Ministero della Giustizia resistendo al ricorso.
All’udienza del 23 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile per essere stato dichiarato non idoneo, dopo la lettura dei primi due elaborati, al termine della valutazione del terzo elaborato (atto inter vivos di diritto commerciale), avendo la Commissione riscontrato insufficienze tali da comportarne l’immediata esclusione dal concorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 166/2006.
Al riguardo si osserva che, secondo la previsione dell’art. 10, comma 2, richiamata dall’art. 11, comma 7, del d.lgs. 166/2006, “La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse”;secondo l’art. 11, comma 7, citato, “La sottocommissione di cui all'articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l'ammissione alla prova orale.