TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-01-12, n. 202300023
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 12/01/2023
N. 00023/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2021, proposto da M B S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza Piccinino n. 9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è
ex lege
domiciliata, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Marsciano, non costituito in giudizio;
nei confronti
della Regione Umbria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota acquisita al prot. comunale n. 5010 del 20.02.2020, conosciuta in data 9.02.2021, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria ha espresso, in seno alla conferenza di VAS relativa alla variante al PRG, giudizio negativo alla realizzazione di n. 6 silos nell'area riclassificata come DBR1*, prescrivendo l'elaborazione di una nuova soluzione progettuale “ che ridistribuisca le funzioni attuali dell'impianto spostando nell'area EC riclassificata DBR1* le zone di carico/scarico merci, pesatura, prelievo, manovra e parcheggio dei veicoli addetti al trasporto e che riposizioni i n. 6 nuovi silos nelle aree DBR già occupate dall'impianto, prevedendone comunque opportune mitigazioni. … L'area EC – agricola come individuata, pur riclassificata in DBR1* - insediamento produttivo a servizio della contigua area produttiva DBR, dovrà conservare i suoi caratteri paesaggistici di area aperta, con pavimentazioni naturali o di tipo drenante ed opere edilizie minime;la stessa dovrà inoltre essere adeguatamente piantumata con essenze arboree ed arbustive autoctone ed essere vincolata all'inedificabilità futura ”;
- di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, ivi comprese: la determinazione del responsabile dell’Area Controllo del territorio del Comune di Marsciano n. 179 del 20.04.2020, di parere motivato favorevole in esito alla VAS, e la relativa relazione conclusiva per il parere motivato del 18.04.2020, limitatamente alla parte in cui hanno recepito le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza con nota prot. n. 5010 del 20.02.2020, nonché, in quanto occorrer possa, la nota PEC prot. n. 3245/2021del 2.02.2021, con la quale la determinazione n. 179/2020 è stata portata a conoscenza di M B S.r.l.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria;
Vista la memoria del 16.03.2022, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 1.04.2021 e depositato il 16.04.2021, la società M B, titolare di un’azienda di macinazione del grano e produzione di farine ad uso alimentare sita nella frazione di Castiglione della Valle nel Comune di Marsciano, ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale l’atto con il quale la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria, investita dal Comune di Marsciano, ha espresso, in seno alla conferenza di VAS relativa alla variante al PRG, parere negativo per quanto concerne gli aspetti paesaggistici in relazione alla realizzazione di sei nuovi silos in area classificata come DBR1*, prescrivendo l’elaborazione di una nuova soluzione progettuale, e i conseguenti atti comunali.
Secondo la società ricorrente, gli atti impugnati sarebbero illegittimi per difetto dei presupposti, di istruttoria, di motivazione, per contraddittorietà ed irragionevolezza, non avendo la Soprintendenza considerato che l’ipotesi di progetto è l’unica a consentire il materiale posizionamento dei silos e i necessari spazi di manovra e che le prescrizioni impartite, tali da impedire sostanzialmente la realizzazione del progetto presentato, non realizzerebbero il necessario contemperamento tra le esigenze paesaggistiche e quelle dello sviluppo economico-produttivo.
In secondo luogo, la società ricorrente si duole del fatto che il Comune di Marsciano, nell’adozione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, avrebbe acriticamente recepito le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza, violando così l’art. 11, c. 2, lett. c) , del d.lgs. n. 152/2006.
2. – Il Comune di Marsciano, al quale il ricorso è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo estratto dall’Indice IPA in mancanza di indirizzo PEC nell’Elenco PP.AA. (art. 28 del decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020), non si è costituito in giudizio.
3. – Si è invece costituita la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. – Nelle more del giudizio, con memoria del 16.03.2022, la ricorrente ha rappresentato di avere elaborato una nuova soluzione progettuale con diversa collocazione dei silos, in relazione alla quale, con determinazione dirigenziale del 10.03.2022, il Comune di Marsciano ha stabilito la non assoggettabilità a VAS dell’intervento, conformemente al parere favorevole espresso dalla Soprintendenza con nota del 7.03.2022.
Avendo dunque rinunciato all’istanza di progetto di ampliamento presentata nel 2018, M B ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese.
5. – Anche la Soprintendenza, con propria memoria, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile essendo stata presentata dalla ricorrente una nuova soluzione progettuale che ha ricevuto il parere favorevole a fini paesaggistici.
Con l’istanza di passaggio in decisione depositata il 2.12.2022, l’Amministrazione resistente ha anche aderito alla compensazione delle spese di lite.
6. – All’udienza pubblica del 6 dicembre 2022, viste le conclusioni delle parti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. – Preso atto di quanto sopra, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
8. – Le spese possono essere compensate tra le parti costituite, sull’accordo delle stesse, mentre non vi è luogo a provvedere con riguardo alle parti non costituite.