TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2014-07-09, n. 201403813

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2014-07-09, n. 201403813
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201403813
Data del deposito : 9 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12250/1998 REG.RIC.

N. 03813/2014 REG.PROV.COLL.

N. 12250/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12250 del 1998, proposto da:
M D, rappresentato e difeso dagli avv.ti S S e V N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P L, in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia, 39;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

del provvedimento di assegnazione, ai fini della chiamata di leva, al 72° Reggimento “Puglia” di Albenga (SV) comunicato dal Distretto Militare di Napoli in data 24 settembre 1998;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 27 ottobre 1998 e depositato il 26 novembre 1998 il sig. M D, residente in Torre del Greco (NA), impugna il provvedimento con cui l’amministrazione della difesa, in relazione alla chiamata alla leva, lo ha assegnato al 72° Reggimento “Puglia” di Albenga (SV).

In punto di diritto, lamenta il difetto dei presupposti di legge, la carenza di motivazione e di istruttoria, arbitrarietà e violazione dell’art. 1, comma 110, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 (norma abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 924 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) che, nel sostituire il quarto comma dell'art. 1, L. 24 dicembre 1986, n. 958 disponeva quanto segue: “Purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa” .

In sintesi, l’esponente lamenta la violazione della richiamata disposizione che imponeva l’espletamento del servizio obbligatorio di leva a non più di 100 km dal luogo di residenza, il difetto di motivazione in quanto l’intimata amministrazione non avrebbe indicato quali direttive strategiche ed esigenze logistiche delle Forze Armate avrebbero giustificato tale deroga e, altresì, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione che controdeduce nel merito e conclude per il rigetto del gravame.

Il T.A.R. ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 2807 del 10 dicembre 2008.

All’udienza pubblica del 19 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. 958/1986 (come sostituito dall'art. 1 comma 110 della L. 662/1996 e poi modificato dall'art. 45, L. 27 dicembre 1997 n. 449) il servizio militare di leva doveva essere svolto nella sede più vicina al Comune di residenza del militare e, possibilmente, distante non oltre 100 km da esso, purché ciò non risultasse incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate.

La disposizione affidava poi ad un decreto ministeriale la previsione di specifiche agevolazioni di carattere non economico per i militari che, in ragione delle descritte direttive strategiche o delle limitate possibilità logistiche di accasermamento, fossero destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso unità o reparti aventi sede oltre i 100 km dalla località di residenza. Tali agevolazioni sono state disciplinate con D.M. 1 febbraio 1999 n. 71 (poi abrogato dall'art 2269, primo comma, n. 316, D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66) e consistevano in periodi di licenza aggiuntivi direttamente proporzionali alla distanza dal luogo di residenza e alla durata del viaggio per raggiungere il luogo di espletamento del servizio di leva.

Ebbene, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2003 n. 8261;
11 ottobre 2005 n. 5529), in base al tenore letterale della norma, alla previsione delle descritte agevolazioni in favore dei militari assegnati a reparti situati oltre i 100 km dal luogo di residenza del coscritto, all’individuazione dei destinatari delle stesse disposizioni (i comandi militari territoriali e non i giovani arruolati), la citata disposizione contenuta nella L. 958/1986 si limitava ad esprimere una semplice linea guida non vincolante per l’amministrazione della difesa, senza attribuire una posizione soggettiva di vantaggio ai singoli arruolati e senza quindi che potesse profilarsi un possibile vizio di legittimità della chiamata per difetto di motivazione.

Inoltre, la chiamata alle armi notificata a mezzo di cartolina precetto, avendo natura giuridica di ordine militare, è sottratta alla disciplina generale dettata dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e quindi non richiede alcuna motivazione né comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Ed invero, in materia di incarichi militari, non possono fondarsi aspettative di ius in officio , non essendo configurabile una posizione soggettiva giuridicamente tutelata del militare alla sede di servizio, a fronte della quale sussista un onere di motivazione delle esigenze giustificative del provvedimento (Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 maggio 2000 n. 2641;
T.A.R. Sicilia, Catania, 17 gennaio 2011 n. 103).

L'ordine è infatti un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico;
diversamente da altri atti appartenenti concettualmente alla medesima categoria, l'ordine adottato dai responsabili militari non richiede alcuna motivazione, perché intrinseco a materia in cui l'interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro. Le differenze concettuali e di disciplina positiva fra impiego civile e servizio militare sono tanto profonde ed estese, da rendere problematico ogni tentativo di assimilazione analogica o di individuazione di principi generali comuni (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 luglio 2002 n. 3694).

Ciò in quanto l'ordinamento militare, come ha ricordato la Corte costituzionale (17 dicembre 1999 n. 449), riceve una speciale menzione dalla Carta fondamentale (art. 52), nel senso che, ferma restando la sua collocazione all'interno dell'ordinamento giuridico generale, deve esserne apprezzata la sua assoluta peculiarità, composto com'è da un corpus omogeneo e completo di regole.

In definitiva, le considerazioni svolte conducono al rigetto del gravame con compensazione integrale delle spese processuali, stante l’oggetto della controversia.

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