TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-03-01, n. 201703017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-03-01, n. 201703017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201703017
Data del deposito : 1 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2017

N. 03017/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03017/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3017 del 2005, proposto da:
V M H, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le Pola, 29;



contro

Prefettura di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 33, l. n. 189/2002 di emersione di lavoro irregolare emesso da Prefetto di Roma in data 13 giugno 2003 e notificato il 17 febbraio 2005.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2017 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorrente impugna, con ricorso notificato in data 15 marzo 2005 e depositato il successivo 29 marzo, il provvedimento del Prefetto di Roma, di rigetto dell’istanza ex art. 33, l. n. 189/2002, come in epigrafe specificato.

2. Il provvedimento de quo , che respinge l’istanza di emersione di lavoro irregolare poichè il cittadino straniero “risulta segnalato per i reati rientranti in una delle ipotesi previste dagli artt. 380 e 381 c.p.p.”, è contestato per violazione dell’art. 3, l. n. 241/90 per difetto ed insufficienza della motivazione e per eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto l’art. 33, comma 7, l. n. 189/2002 dovrebbe applicarsi solo ai reati che superino una certa soglia di gravità ed allarme

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