TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2024-05-14, n. 202401813

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2024-05-14, n. 202401813
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401813
Data del deposito : 14 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2024

N. 01813/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00616/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di TA (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 616 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrica Giummarra, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, Via San Giovanni Bosco n. 2 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA, presso i cui uffici domiciliano in TA, via Vecchia Ognina, 149;



per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare e comunque della sospensione della sua efficacia:

del decreto Div. Ant. / Cat. II / n.-OMISSIS-, emesso dal Questore della provincia di -OMISSIS- il-OMISSIS- – con cui si fa divieto di ritorno nel Comune di -OMISSIS- e sue frazioni per un periodo di anni quattro, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, collegato e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso notificato e depositato in data 2 aprile 2024 il deducente ha rappresentato quanto segue.

Il ricorrente, cittadino tunisino, è stato destinatario dell’impugnato ordine questorile con cui gli è fatto divieto “ di fare ritorno, senza preventiva autorizzazione di quest’Ufficio, nel territorio del Comune di -OMISSIS- e sue frazioni, per un periodo di anni quattro ”.

Tale decisione è stata adottata a seguito dell’arresto del -OMISSIS- per resistenza a pubblico Ufficiale e lesioni personali; è stato dunque iscritto il procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR – n. -OMISSIS- RG. TRIB. e, con ordinanza del -OMISSIS-, il GIP presso il Tribunale di -OMISSIS- ha convalidato l’arresto e ha applicato nei confronti del ricorrente la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

La decisione del Questore è stata adottata in quanto il ricorrente “ oltre a non essere residente nel Comune di -OMISSIS- e sue frazioni, non ha documentato di avere lecite motivazioni che giustifichino la sua presenza in quel centro ”; tuttavia, la parte ricorrente evidenzia che al momento dell’arresto conduceva in affitto l’abitazione sita in -OMISSIS-, via -OMISSIS-, in esito all’udienza di discussione del rito abbreviato, il Giudice Monocratico presso il Tribunale di -OMISSIS- ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. – Stazione CC di -OMISSIS-, nella fascia oraria compresa tra le 17:00 e le 20:00 (all’esito dell’udienza il deducente è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione).

Per l’esponente l’avversato provvedimento questorile non è eseguibile, non potendo l’esponente lasciare il territorio del Comune di -OMISSIS-, avendo ivi stabilito in precedenza il proprio domicilio; secondo l’esponente è evidente la carenza istruttoria conseguente all’erroneo convincimento che il deducente non abbia alcun legame con il territorio di -OMISSIS-.

Inoltre, il ricorrente argomenta di essere destinatario del provvedimento n. -OMISSIS- con cui la Commissione Territoriale di -OMISSIS-gli ha riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs 25/2008 e ss.mm.ii., sicché, osserva il deducnete, il giudizio sulla pericolosità sociale è tautologico e stereotipato, non ancorato ad alcun dato concreto, al punto da rendere il provvedimento impugnato illegittimamente emanato.

1.1. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-.

1.2. Alla camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024, presente l’Avvocatura erariale per l’Amministrazione resistente, come da verbale, preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., si è riservato la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è stato pertanto trattenuto in decisione.



DIRITTO

1. La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.

Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, invero, non costituisce causa ostativa all'adozione di una sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, la mancata presenza del difensore della parte ricorrente (cfr., ex plurimis , T.A.R. Veneto, sez. I, 9 marzo 2023, n. 315; T.A.R. Umbria, sez. I, 28 ottobre 2022, n. 795).

Invero, la tutela dell'interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite risulta sufficientemente garantita, invero, una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell'istanza cautelare, onde l'assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l'effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa (cfr. T.A.R. Sicilia, TA, sez. I, 26 ottobre 2022, n. 2842; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 6 marzo 2020, n. 456).

2. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto i vizi di Nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/90: carenza di requisiti necessari e strutturali dell’atto impugnato – Violazione di legge e/o eccesso di potere della P.A. in relazione al D.L. 159/2011 .

In sintesi, per l’esponente l’impugnato provvedimento questorile è illegittimo in quanto privo del requisito legale, necessario e strutturale, dell’intimazione al ricorrente di far rientro nel Comune di residenza, mancanza che rende l'atto amministrativo difforme dalla fattispecie tipica e, come tale, carente di uno dei suoi elementi essenziali stabiliti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 159/11.

Invero, per l’esponente, come rilevato da copiosa giurisprudenza, il provvedimento del Questore deve essere munito di un doppio comando, il primo contenuto nel divieto di fare ritorno in un dato luogo, l'altro, ad esso corrispettivo, di tornare nel luogo di provenienza, ovvero l'ordine di rimpatrio; ne consegue che, premesse l'imprescindibilità e l'inscindibilità delle prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all'ordine di rientro) rende l'atto amministrativo difforme dalla fattispecie tipica e carente di uno degli elementi essenziali, donde la nullità (di natura strutturale) dell'atto prevista dall’art. 21-septies della L. n. 241 del 1990.

Ne deriva, evidenzia l’esponente, che la mancanza dell'una o dell'altra prescrizione, facendo venir meno la validità e dunque la legittimità dell'atto, fa venir meno lo stesso presupposto logico-giuridico della condotta incriminata, costituita dalla violazione della disposizione di un provvedimento validamente e legittimamente formato.

Inoltre, argomenta l’esponente, il legislatore, rimodulando le disposizioni previste dall'antecedente normativo costituito dall’art. 157 del R.D. n. 773 del 1931, ha unificato in una sola misura di prevenzione personale di natura promiscua le - prima distinte - previsioni del rimpatrio con il foglio di via obbligatorio e del divieto di ritorno.

Peraltro, aggiunge l’esponente, anche una interpretazione costituzionalmente orientata (sentenza della Corte Cost. n. 68 del 1964), con riferimento all'istituto del foglio di via obbligatorio, aveva chiarito che l'obbligo di portarsi nel proprio comune di residenza risponde anche ad una esigenza logica, nel senso che difettando la stessa, il foglio di via assumerebbe l'aspetto di un “bando” e non di un ordine di trasferimento in un altro Comune; ancora più incisivamente, nella più recente Corte Cost. n. 24/2019, è stato osservato che la previsione del rientro nel luogo di rimpatrio è funzionale altresì al corretto espletamento della attività di prevenzione del crimine, che è il proprium della misura de qua , e che verrebbe ad essere vanificato a fronte di un generico ordine di allontanamento senza

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