TAR Bologna, sez. I, sentenza 2015-03-30, n. 201500333

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2015-03-30, n. 201500333
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201500333
Data del deposito : 30 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00757/2007 REG.RIC.

N. 00333/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00757/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 757 del 2007, proposto da:
R S e F S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. G D B, con domicilio eletto presso l’avv. Davide Ricci in Bologna, Via Dè Ruini 3;

contro

Comune di Savignano sul Rubicone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti B G e G G, con domicilio eletto presso il loro studio in Bologna, Via dei Mille 7/2;

per l'annullamento

- dell'ingiunzione di demolizione e ripristino dei luoghi reg. ordinanze n. 10 del 12.4.2007 del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente del Comune di Savignano sul Rubicone, notificata in data 13.4.2007, con la quale è stata contestata l'esecuzione abusiva di opere di ristrutturazione e frazionamento di porzione di immobile per la creazione di unità immobiliari ad uso magazzino, l'esecuzione di opere interne, la realizzazione di una tettoia, con deposito di materiali, e conseguentemente ingiunta la demolizione delle opere elencate ed il ripristino dello stato dei luoghi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Savignano sul Rubicone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori G D B e Camilla Mancuso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente aveva acquistato nel 2001 un fabbricato ad uso magazzino che proveniva da un frazionamento effettuato dal loro dante causa rispetto ad un immobile che originariamente era una stalla con annesso fienile.

Nel 2007 il Comune di Savignano sul Rubicone gli intimava la demolizione delle opere interne e di una tettoia e contestava la validità del frazionamento operato.

Presentava quindi il ricorso avverso l’atto indicato in epigrafe sulla base di cinque motivi di ricorso.

Il primo denuncia l’eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto, difetto di istruttoria e illogicità ed ingiustizia manifesta.

La società ricorrente non aveva compiuto alcuna opera di ristrutturazione interne né di frazionamento avendo acquistato il magazzino nelle condizioni attuali ed il frazionamento era stato accettato dal Comune quando effettuato dal precedente proprietario.

Il secondo motivo censura l violazione dell’art. 1 L. 10/1977 e dell’art. 7 L. 47/1985 oltre all’eccesso di potere sotto vari profili poiché gli interventi eseguiti dalla ditta ricorrente non sono soggetti a permesso di costruire trattandosi di interventi pertinenziali o al massimo riconducibili alla creazione di volumi tecnici che non possono quindi essere oggetto di richiesta di demolizione.

Il terzo motivo lamenta l’eccesso di potere sotto vari profili poiché le opere contestate, anche qualora rilevanti sul piano urbanistico sono comunque conformi allo strumento urbanistico. E’prevista, infatti, in zona agricola la realizzazione di fabbricati di servizio alle attività artigianali minori per recuperare il patrimonio edilizio esistente anche a fini non agricoli.

Il quarto motivo contesta l’omissione della motivazione della necessità dell’intervento demolitorio.

Il quinto motivo censura il mancato rispetto di norme procedimentali quali la comunicazione dell’avvio del procedimento.

Si costituiva in giudizio il Comune di Savignano sul Rubicone chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato.

In occasione di un sopralluogo nel febbraio 2007 i tecnici comunali hanno potuto osservare la ristrutturazione di un fabbricato in precedenza adibito a stalla con creazione di unità immobiliari ad uso magazzino e deposito con esecuzione di opere interne per creare un nuovo vano adibito a deposito oltre alla realizzazione di una tettoia nel cortile.

Le opere sarebbero dovuto essere assentite con permesso di costruire poiché si tratta di mutamento della destinazione d’uso con opere di immobili esistenti in area agricola: l’abuso edilizio ha carattere permanente per cui anche il proprietario che non avesse effettuato gli interventi deve sottostare alle conseguenze che derivano dall’esistenza di un illecito edilizio che come è noto a carattere permanente.

La destinazione ad uso magazzino del fabbricato risulta dall’atto di vendita in favore della società ricorrente, ma ciò prova solamente che il dante causa aveva provveduto ad accatastare l’immobile, ma non che avesse ottenuto i permessi edilizi richiesti.

Una volta stabilito che il mutamento d’uso ed il frazionamento sono avvenuti senza la richiesta di un provvedimento edilizio, i successivi atti del Comune sono di natura vincolata, ragion per cui sia il rilievo della mancanza di motivazione, sia l’eccepita violazione di norme procedimentali appaiono irrilevanti.

Il ricorso va respinto con conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

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