TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-11-12, n. 202420140

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-11-12, n. 202420140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202420140
Data del deposito : 12 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2024

N. 20140/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08391/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8391 del 2023, proposto da
Ecom s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G e D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese entrambe dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Federconsumatori Toscana, Centro consumatori Italia Basilicata, Federconsumatori Arezzo e Provincia a.p.s. sportello san Giovanni Valdarno, Adiconsum Padova Rovigo, non costituiti in giudizio;



per l’annullamento

- della delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, adottata nell’adunanza del 14 marzo 2023, a conclusione del procedimento PS12353, notificata in data 28 marzo 2023, con la quale è stata contestata alla ricorrente la violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 66- quinquies del Codice del consumo e irrogata la conseguente sanzione amministrativa pecuniaria;

- nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, operante nel campo dell’erogazione e fornitura di energia elettrica e gas, impugnava il provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) a seguito dell’accertamento di quattro distinte pratiche commerciali scorrette, vietate ai sensi degli artt. 20 ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.).

1.1. Nel dettaglio, a mezzo della prima pratica contestata (pratica A), l’Agcm rilevava come le offerte fossero carenti nell’indicazione delle condizioni economiche della fornitura. In particolare, le informazioni presenti sul sito non evidenzierebbero l’esistenza di alcuni oneri, delle condizioni per l’azzeramento dei costi o per l’ottenimento dei buoni (in particolare il buono Amazon) nonché la natura dei servizî sottesi ad alcune componenti del prezzo di vendita.

1.2. Con la pratica B, invece, l’Autorità contestava la richiesta ai nuovi clienti di pagare i debiti accumulati dal precedente intestatario dell’utenza, in violazione delle normative che esentano i subentranti o volturanti da tali obblighi.

1.3. In aggiunta, con la pratica C, la società avrebbe attivato diverse forniture di energia senza il consenso esplicito e consapevole dei consumatori, prevalentemente tramite attività di teleselling , sulla base di informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete circa l’identità del professionista, lo scopo dei contatti telefonici, le obbligazioni nascenti dal contratto e le condizioni di mercato.

1.4. Infine, l’Autorità rilevava (pratica D) la frapposizione, da parte della società, di ostacoli di natura procedurale al diritto di recedere entro i termini di legge, adducendo motivazioni tecniche o ritardi nella gestione delle richieste di ripensamento, nonché imponendo fatturazioni per i periodi successivi alla richiesta di recesso.

2. Si costitutiva in resistenza l’Autorità.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto gravato che veniva respinta dalla Sezione a mezzo dell’ordinanza 22 giugno 2023, n. 3178 (confermata in appello).

4. Le parti depositavano ulteriori memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 23 ottobre 2024, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Completata l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’illustrazione delle singole doglianze spiegate nel ricorso.

5.1. Con la prima censura si denuncia l’invalidità del provvedimento per contrasto con l’art. 21 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.a.d.) atteso che il documento informatico sarebbe stato, prima, firmato digitalmente dal Segretario generale con un certificato scaduto e successivamente modificato e sottoscritto dal Presidente: secondo la ricorrente, detto vizio determinerebbe la nullità dell’atto gravato per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali.

5.2. Tramite il secondo motivo, invece, si deduce la violazione dell’art. 247, comma 1- bis c.p.p., nonché della l. 18 marzo 2008, n. 48 nonché l’eccesso di potere con riferimento all’attività di acquisizione istruttoria: difatti, l’Agcm avrebbe fondato il percorso motivazionale dell’atto gravato facendo riferimento al sito web della società ricorrente senza, tuttavia, estrarre una copia, non garantendo cosí l’immodificabilità e la corretta conservazione del supporto probatorio.

5.3. Con i successivi quattro mezzi di impugnazione (v. voci III, IV, V e VI), vengono singolarmente contestati i comportamenti accertati dall’Agcm, evidenziando come essi non costituirebbero pratiche commerciali scorrette. In primo luogo (pratica A), parte ricorrente asserisce che la documentazione contrattuale esporrebbe in modo chiaro le condizioni di fornitura, contenendo indicazione degli oneri, in base alle prescrizioni del codice di condotta commerciale dettato dall’autorità di settore (ossia l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – Arera): in particolare, quanto alle singole voci, si rappresenta che le condizioni contrattuali di fornitura, accettate dal consumatore in sede di stipula, avrebbero individuato correttamente le componenti personal assistant , gli oneri di gestione amministrativa e allineamento alle migliori condizioni; inoltre, le altre offerte promozionali – segnatamente quella relativa al buono Amazon – sarebbero state sottoscritte da un numero esiguo di clienti (solo tre), i quali avrebbero comunque ricevuto la documentazione contrattuale. Pertanto, la società evidenzia la lesione dei principî del giusto procedimento in quanto, nonostante i chiarimenti offerti, l’Agcm avrebbe adottato il provvedimento sanzionatorio richiamando unicamente il parere dell’Arera sul quale essa non avrebbe potuto contraddire.

5.4. Con riferimento alla richiesta di pagamento di morosità pregresse ai clienti subentranti e volturanti (pratica B), la ricorrente evidenzia che dalle comunicazioni riportate dall’Agcm non emergerebbero ragioni a sostegno della sanzione irrogata: difatti, la società si sarebbe limitata a non contrarre – come sarebbe suo diritto – con i successori di utenze in morosità. Sul punto, la motivazione dell’atto sarebbe carente, atteso che si limiterebbe al recepimento del parere dall’Arera, reso, come già visto, in lesione del principio del contradditorio procedimentale.

5.5. Quanto all’attivazione di forniture non richieste, prevalentemente attraverso pratiche di teleselling (pratica C), la ricorrente asserisce di aver adottato misure efficaci nel prevenire il comportamento scorretto dei professionisti specializzati nella vendita, nonché di aver inviato la completa documentazione contrattuale ai consumatori tramite un servizio elettronico di recapito certificato, circostanze ambedue non prese in esame dall’Agcm.

5.6. Quanto agli ostacoli apposti all’esercizio del diritto

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