TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-12-15, n. 201401062

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-12-15, n. 201401062
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201401062
Data del deposito : 15 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00278/2010 REG.RIC.

N. 01062/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00278/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 278 del 2010, proposto da:
Ditta Individuale Vesmaco di Cacciani Romano Maria, rappresentata e difesa dagli avv. B S', M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, Via Matteotti, 99;

contro

Comune di Pollenza, rappresentato e difeso dall'avv. G M P, con domicilio eletto presso Avv. Michele Cucchieri in Ancona, corso Mazzini, 148;

nei confronti di

Casali S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Brunetti, con domicilio eletto presso Avv. Michele Brunetti in Ancona, Via Matteotti, 54;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Associazione Sportiva Dilettantistica Rotellistica Juvenilia, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Pacioni, con domicilio eletto presso Avv. Filippo Caporalini in Ancona, Via Matteotti, 54;

per l'annullamento

- del bando di gara indetto dal Comune di Pollenza per l'affidamento mediante procedura in economia dei lavori di adeguamento impianti sportivi 1° lotto 2° stralcio adeguamento pavimentazione pista di pattinaggio - opere di posa pavimentazione speciale in resina;

- di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale, in particolare del capitolato speciale dei lavori, del provvedimento di esclusione comunicato con nota prot. n.0002912-12/03/2010-C F567-A152-P del 13.3.2010 del Responsabile del Settore B2 del Comune di Pollenza;

nonchè per ottenere l'integrale rifusione di tutti i danni subiti dalla società ricorrente in conseguenza dell'adozione degli atti illegittimi di cui sopra, nell'importo di € 10.000,00, ovvero in quello che verrà determinato in corso di procedura..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pollenza e di Casali S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la ditta ricorrente impugna il bando di gara indetto dal Comune di Pollenza per l'affidamento mediante procedura in economia dei lavori di adeguamento impianti sportivi 1° lotto 2° stralcio adeguamento pavimentazione pista di pattinaggio - opere di posa pavimentazione speciale in resina,

Si sono costituiti il Comune di Pollenza e la contro interessata Casali S.p.A. E’ intervenuta ad opponendum l’Associazione Sportiva Dilettantistica Rotellistica Juvenilia.

Con ordinanza 275/2010, è stata respinta l’istanza cautelare, con la seguente motivazione “non sussiste il requisito del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato, considerato che la ricorrente ha rinunciato a partecipare alla gara in oggetto e che le censure dedotte nel ricorso non riguardano, in ogni caso, disposizioni del bando di gara tali da integrare, per la medesima ricorrente, un'immediata preclusione di partecipazione alla gara”.

In data 29.10.2014, il Procuratore della ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. Vi è stata opposizione alla richiesta di compensazione, come risulta da verbale di udienza.

Alla pubblica udienza dell’11.12.2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Alla luce della dichiarazione di parte ricorrente (e, in ogni caso, le altre parti non hanno espresso interesse alla decisione del ricorso), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 c. 1 lett. c del d.lgs 104/2010.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi