TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-06-16, n. 202300620

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-06-16, n. 202300620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300620
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2023

N. 00620/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00468/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 468 del 2018, proposto da
A D, M C, B A, P A, D A, V A, L A, M C A A, F B, F B, P B, C B, Adriana Calo', G C, D C, M C, M T C, M G N C, G C, I C, A C, C D L, A D B, C D M, G F, M G, F G, C I, C I, C L, L M, G M, C M, F M, G M, T M M, W M, P M, D M, R M, R M Nettis, Roberto Neri, Angelo Orlando, Marco Pettinau, Pasquale Piro, Valter Ponteprino, Giosue' Quarta, Massimo Renzilli, Paolo Ricca, Gianpiero Rigoni, Paolo Romero, Massimo Sacchi, Claudio Scozzafava, Alessandro Seri, Franco Sgalambro, Cosimo Simonetta, Laura Maria Siracusa, Antonio Luigi Sorace, Cesare Strafile, Marco Tadiotto, Luigi Tarallo, Sandra Tedeschi, Diana Teodori, Giuseppe Tota, Fabrizio Urraci, Rocco Zalmieri, Roberto Franco Zanata, Antonio Zumbo rappresentati e difesi dagli avvocati Adelaide Piterà, Elena Savant, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Adelaide Piterà in Torino, via Assarotti, 11;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;



nei confronti

Gaviano Pietro, Cosimo Buccoliero, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

del Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 28 dicembre 2017 n. 333/-C/2/Sez. 1^/9017-B6, notificato ai ricorrenti dal 19 febbraio 2018, che ha disposto la promozione per merito comparativo dei ricorrenti a ispettore superiore della Polizia di Stato a decorrere dal 1° gennaio 2017, nella parte in cui non riconosce loro l'anzianità di servizio maturata nella qualifica di ispettore capo quantomeno nella parte eccedente quella minima necessaria per la promozione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

I ricorrenti, aventi qualifica di ispettore capo di polizia e varie anzianità di servizio nella qualifica comunque superiori ai 9 anni, hanno impugnato il Decreto del Capo della Polizia del 28 dicembre 2017 nella parte in cui, pur avendone riconosciuto la promozione ad ispettori superiori, non ha riconosciuto loro l’intera anzianità di servizio maturata nella qualifica di provenienza o quantomeno quella eccedente il minimo necessario per la progressione.

Più nel dettaglio, lamentano i ricorrenti che, per effetto della recente modifica apportata al d.p.r. 24 aprile 1982 n. 335 recante “ Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività di polizia ” con il d.lgs. 95/2017 sarebbero state frustrate loro legittime aspettative di carriera.

Lamentano in particolare la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.p.r. 24 aprile 1982 n. 335, così come modificato dal d.lgs. 95/2017, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 113, 117 Cost e 6 del Trattato sull’Unione europea, atteso che la novella che ha ridisegnato le carriere delle forze di polizia avrebbe dato luogo ad irragionevoli disparità di trattamento del personale già in servizio.

Più precisamente i ricorrenti sostengono che la normativa applicata dovrebbe qualificarsi legge provvedimento e sarebbe sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità e con il principio di uguaglianza.

I ricorrenti chiedono pertanto sollevarsi questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 31 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335 come modificato dall'art. l, comma 1, lettera t) e dell'art. 2, comma 1, lettera i) d.lgs. n. 95/2017 per contrasto con gli artt. 3, 76, 97, 117 della Costituzione e art. 6 del Trattato sull’Unione Europea in relazione alla Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Si censura, inoltre, il provvedimento impugnato per contrasto con l’art. 3 L. 241/1990, in quanto difetterebbe una motivazione.

Si è costituito il Ministero dell’Interno, instando per il rigetto del ricorso avversario.

L’amministrazione convenuta in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo, in quanto le posizioni azionate non risulterebbero omogenee sino al limite del conflitto di interessi.

Nel merito ha contestato in fatto e in diritto quanto dedotto in ricorso.

All’udienza del 6/06/2018 i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare.

All'udienza di smaltimento del 24 maggio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.



DIRITTO

Con il presente giudizio i ricorrenti, tutti ispettori capo di polizia se pur con diverse anzianità e transitati nella qualifica di ispettore superiore in forza del provvedimento impugnato, nella sostanza, tendono a provocare un incidente di costituzionalità in relazione ad alcune disposizioni del d.lgs. n. 95/2017, e più in specifico al regime transitorio con tale decreto dettato; la disciplina contestata, in attuazione della delega disposta con il d.gls. n. 124/2015, ha riordinato ruoli e carriere della polizia di Stato consentendo, tra l’altro, al personale in servizio un transito a ruolo aperto nella qualifica superiore senza, lamentano i ricorrenti, conservarne integralmente l’anzianità.

Ritiene il Collegio di prescindere dal vaglio della preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo per l’assorbente infondatezza dello stesso.

La tematica introdotta con il ricorso si inserisce nell’ambito della disciplina emanata al fine del riordino dei ruoli della Polizia di Stato, previsto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (“ Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”); la riforma ha trovato applicazione ai ricorrenti per quanto concerne il regime transitorio disciplinato dall'art. 2, comma 1 lettera i) che prevede: “ gli ispettori capo che al 10 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con

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