TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-01-16, n. 201500062
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N. 00062/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2002, proposto da:
Motor Rettifica F.li Desari di D G &C. S.n.c., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. P G, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. G A in Reggio Calabria, Via G. Battaglia, n. 22;
contro
Azienda Trasporti Area Metropolitana (A.T.A.M.) di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. M D T, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Reggio Calabria, Via Castello, n.1;
nei confronti di
C.R.M. F.lli D s.n.c., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. G A, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, n. 8/B;
per l'annullamento
- degli atti e delle operazioni di gara (compreso il verbale di gara 5 settembre 2001) posti in essere dall’ATAM nella parte in cui la gara per la fornitura del servizio di revisione dei cambi, delle idroguide e dei rinvii d’angolo degli autobus aziendali è stata aggiudicata alla C.R.M. F.lli D anziché alla ricorrente, omettendo di disporre l’esclusione della controinteressata;
- della deliberazione n. 6 ottobre 2011 con cui l’ATAM ha ratificato l’aggiudicazione;
- ove necessario, della nota prot. 4697 del 12 ottobre 2001 con cui è stato rigettato il ricorso della ricorrente;
nonché
per la condanna dell’Azienda al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Trasporti Area Metropolitana (A.T.A.M.) di Reggio Calabria e della controinteressata C.R.M. F.lli D;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 30 luglio 2001 l’ATAM di Reggio Calabria indiceva una gara pubblica per la fornitura del servizio di revisione dei cambi, delle idroguide e dei rinvii d’angolo degli autobus aziendali.
Alla gara venivano ammesse le domande presentate dalla ricorrente e dalla C.R.M. F.lli D s.n.c.
Una terza offerta, presentata dalla Off.na V.I. Tripodi Guido veniva esclusa, ai sensi delle avvertenze punto 1) del Bando, in quanto l’autocertificazione presentata non era accompagnata dalla copia di un documento di identità del legale rappresentante.
Nella seduta del 5 settembre 2001, aperti i plichi, veniva constatato che la domanda presentata dalla C.R.M. F.lli D conteneva l’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 lett. d) e), f), i ed l) del bando, con sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante e senza allegazione della fotocopia del documento di identità.
Ciononostante il seggio di gara, pur rilevando tale mancanza, ammetteva l’offerta, consentendo che il rappresentante delegato dell’impresa, presente alla seduta, “sostituisse” il documento di riconoscimento mancante con il proprio, in quanto munito di tutti i poteri di rappresentatività della società.
Valutate quindi le offerte presentate, la gara veniva aggiudicata alla C.R.M. F.lli D, mentre l’odierno ricorrente si collocava al secondo posto.
La Motor Rettifica presentava ricorso in opposizione che veniva rigettato dall’ATAM, come da comunicazione del 15 ottobre 2001.
Con deliberazione n. 30 del 6 ottobre 2001 il Consiglio di Amministrazione dell’ATAM ratificava l’aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata.
Con ricorso proposto avanti il Tar Sicilia – sezione staccata di Catania la Motor Rettifica impugnava l’aggiudicazione, gli atti della gara nonché la deliberazione di ratifica dell’aggiudicazione chiedendone l’annullamento, oltre alla condanna dell’ATAM al risarcimento del danno.
Con istanza di regolamento di competenza la controinteressata, costituitasi in giudizio, chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la propria incompetenza per territorio, a favore di quella del Tar Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria.
Aderivano all’eccezione sia la parte ricorrente sia l’Azienda resistente. Indi con decreto del 3 maggio 2002 il Presidente del Tar Catania ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale territorialmente competente.
Il giudizio veniva quindi riassunto avanti a questo TAR.
Si costituivano in giudizio la controinteressata e l’ATAM di Reggio Calabria che, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso, ne eccepiva l’inammissibilità per difetto di giurisdizione.
In vista della trattazione nel merito del ricorso la parte ricorrente, con memoria depositata in data 15 ottobre 2014, dava atto che il servizio oggetto della gara era stato interamente eseguito, residuando quindi la sola pretesa risarcitoria.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I) In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’ATAM, sostenuta dal rilievo che l’Azienda non sarebbe più una municipalizzata, ma si sarebbe trasformata in s.p.a..
L’eccezione non è fondata.
L'art. 6 della L. 21 luglio 2000, n. 205 ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale".
La disposizione è confluita, sostanzialmente e per quanto qui rileva, nell’art. 133 comma 1 lett. e) n. 1 del codice del processo amministrativo.
L’individuazione dei soggetti tenuti all’applicazione della normativa sopra richiamata è oggi agevolmente rinvenibile nell’art. 3 del D.lgs. 163/2006 (ma anche, precedentemente, nell’art. 1 D.lgs. 358/1992, applicabile ratione temporis ).
Tale disposizione definisce come amministrazioni aggiudicatrici “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti” (art. 3 n. 25) nonché come organismo di diritto pubblico “qualsiasi organismo, anche in forma societaria istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;dotato di personalità giuridica;la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico” (art. 3 n. 26).
Sussiste quindi la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla gara indetta dalla società pubblica ATAM di Reggio Calabria.
II) Passando al merito della controversia, va precisato che l’esame del ricorso è funzionale, esclusivamente, allo scrutinio della domanda risarcitoria. Il servizio infatti è stato interamente eseguito, pertanto non vi sarebbe alcun effetto utile, per il ricorrente, ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione.
La domanda annullatoria è dunque divenuta improcedibile.
Residua invece un interesse risarcitorio, supportato dalla domanda ritualmente formulata con l’atto introduttivo del giudizio. Pertanto l’esame circa la fondatezza del ricorso è preordinato ad accertare se risulti integrato il paradigma di cui all’art. 2043 c.c. sotto il profilo dell’ingiustizia del danno.
Il ricorso è affidato ai motivi di ricorso di seguito sintetizzati:
1) con riferimento all’aggiudicazione e agli atti di gara: