TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-01-23, n. 202400171
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Pubblicato il 23/01/2024
N. 00171/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2020, proposto da
X X, rappresentato e difeso dall’avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Andrea Doria, 39;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
del silenzio-rifiuto sull’istanza per la conversione del permesso di soggiorno minori in permesso per lavoro subordinato ex art.32 del D. Lgs n. 286/98 e successive modifiche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 gennaio 2024 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preliminarmente il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, come da dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente.
Per tale motivo, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Considerata la definizione in rito, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.