TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-01-23, n. 202400171

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-01-23, n. 202400171
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400171
Data del deposito : 23 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2024

N. 00171/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00399/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2020, proposto da
X X, rappresentato e difeso dall’avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Andrea Doria, 39;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l’annullamento

del silenzio-rifiuto sull’istanza per la conversione del permesso di soggiorno minori in permesso per lavoro subordinato ex art.32 del D. Lgs n. 286/98 e successive modifiche.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 gennaio 2024 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preliminarmente il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, come da dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente.

Per tale motivo, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.

Considerata la definizione in rito, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

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