TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-06-14, n. 202401976

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-06-14, n. 202401976
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401976
Data del deposito : 14 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2024

N. 01976/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01839/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, nata a -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato S S, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Ammiraglio Persano n. 58;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A V C, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Terrasanta n. 93;

nei confronti

-OMISSIS-, nata a -OMISSIS- e-OMISSIS-, nata a-OMISSIS-, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

- del provvedimento di diniego della domanda di condono edilizio Prot. n. -OMISSIS-, con cui il Comune di -OMISSIS- ha denegato la domanda di condono edilizio Prot. n. -OMISSIS-, provvedimento non notificato;

- ove occorra, della comunicazione prot. -OMISSIS- di avvio del procedimento finalizzato al diniego della domanda di sanatoria prot. -OMISSIS-, notificata il 23.02.2008;

- ove occorra, della comunicazione prot. -OMISSIS-, con cui il Comune di -OMISSIS- ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 10/1991 ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Titolo IV, Capo II del d.P.R. n. 380/2001, notificata il 25.07.2022;

- ove occorra di ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale, ancorché non notificato né conosciuto;

e per il risarcimento del danno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Parte ricorrente ha gravato gli atti in epigrafe, chiedendone l’annullamento per

I) Violazione degli articoli 1 e 3, legge n. 241/1990;
violazione degli artt. 1 e 3, legge reg. Sicilia n. n. 7/2019;
eccesso di potere;
insussistenza dell’interesse pubblico attuale;
difetto di istruttoria;
illogicità manifesta;
carenza di motivazione;

II) Violazione dell’art. 32 codice navigazione e dell’art. 58 reg. nav. mar.;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;
travisamento dei fatti;
ingiustizia manifesta;

III) Violazione dell’art. 2, legge reg. Sicilia n. 7/2019;
risarcimento del danno.

Ha premesso di essere comproprietaria iure hereditario insieme con le due cointeressate non costituite in giudizio (sorelle della ricorrente) di un fabbricato nel Comune di -OMISSIS- (contrada -OMISSIS- a due elevazioni fuori terra adibito a civile abitazione;
con struttura portante intelaiata in cemento armato, una superficie coperta di mq. 212,71 ed un volume complessivo di mc 1.195,47;
identificato al Catasto urbano al foglio -OMISSIS-, realizzato sull’area distinta al Catasto terreni al fg.-OMISSIS-. Ha puntualizzato che il suddetto fabbricato è stato costruito in mancanza di un valido titolo edilizio. Per questa ragione il precedente proprietario e dante causa della ricorrente (sig. -OMISSIS-) ha presentato una domanda di condono edilizio in data-OMISSIS-, recante il numero prot. -OMISSIS-;
istanza respinta con il primo degli atti gravati, a cui ha fatto seguito l’avvio da parte dell’Amministrazione dell’ iter propedeutico all’irrogazione delle sanzioni previste dalla disciplina sulla repressione dell’abusivismo edilizio. È opportuno sottolineare sin d’ora che la ricorrente assume di essere venuta a conoscenza dell’accaduto soltanto il 25.07.2022 mercé la notificazione della comunicazione di avvio del procedimento di adozione delle sanzioni in questione. Giudicando illegittime le determinazioni del Comune di -OMISSIS-, la signora-OMISSIS- ha proposto ricorso a questo Tribunale chiedendone l’annullamento per le ragioni che seguono. Con il primo motivo di gravame la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 23 e 31, legge n. 47/1985, laddove dispongono che decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza di condono edilizio per i fabbricati costruiti senza titolo edilizio entro il termine del 01.10.1983, in mancanza di determinazioni esplicite da parte dell’Amministrazione, si forma ex lege l’assenso sull’istanza in discorso. Sotto altro e concorrente profilo ha dedotto che l’operato del Comune di -OMISSIS-, rimasto inerte per più di vent’anni, denegando soltanto nel 2008 la richiesta di condono, è meritevole di censura perché contrario al principio generale di tutela del legittimo affidamento. Invero gli interessati, vale a dire sia il vecchio proprietario dell’immobile oggetto di lite che l’odierna ricorrente, attribuendo all’atteggiamento silente dell’Amministrazione il valore peculiare attribuitogli dalla legge di silenzio/assenso e ritenendo quindi ormai sanata la situazione, non si sono avvalsi delle possibilità offerte dalle ulteriori leggi di regolarizzazione urbanistico/edilizia dei fabbricati adottate nel corso degli anni, esattamente nel 1994 e nel 2003. L’annullamento del diniego di condono edilizio è stato chiesto inoltre per l’assunta mancanza delle condizioni, al ricorrere delle quali l’istanza di regolarizzazione dei fabbricati abusivi può essere respinta, sia sotto il profilo della necessità per la P.A. di dimostrare l’esistenza di un interesse pubblico concreto alla demolizione dei manufatti abusivi;
sia sotto l’ulteriore profilo della doverosità di esitare le richieste di condono entro un lasso di tempo ragionevole. Infine la caducazione della determinazione negativa adottata dal Comune intimato è stata chiesta anche prospettando la violazione delle disposizioni (sia statali che regionali) che impongono all’Amministrazione di motivare i suoi provvedimenti;
incombente che non può essere considerato assolto nel caso di specie. Invero, a dire della ricorrente, l’unico atto effettivamente comunicatole, cioè la nota di avvio del procedimento diretto all’irrogazione delle sanzioni edilizie ripristinatorie, non riporta alcuna giustificazione sul diniego dell’istanza di condono edilizio. In subordine, nell’ipotesi in cui la procedura di notificazione del diniego gravato sia considerata come regolarmente esperita, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di poter essere ammessa al beneficio della rimessione in termini per proporre domanda di annullamento. A supporto di quest’ultima richiesta ha osservato che il provvedimento oggetto di gravame è stato notificato a suo tempo ad una persona oggi, purtroppo, deceduta, la quale per le gravi condizioni di salute, in cui versava all’epoca dei fatti di causa, non ha potuto seguire con puntualità l’ iter della pratica edilizia. Mercé il secondo motivo di gravame parte ricorrente ha lamentato sia sotto il profilo della violazione di legge, che per il concorrente vizio di eccesso di potere, l’erroneità dell’assunto a fondamento del rigetto dell’istanza di condono edilizio, cioè che il fabbricato oggetto del decidere si trovi entro la fascia d’inedificabilità assoluta prevista dall’art. 15, legge reg. Sicilia n. 78/1976. A suo dire tale vincolo non può ritenersi effettivamente sussistente, dal momento che l’Amministrazione non ha mai proceduto ad apporlo in concreto sulle aree di interesse, come avrebbe dovuto fare secondo quanto previsto dall’art. 32 codice navigazione e dall’art. 58 reg. nav. mar. Sotto altro e concorrente profilo ha rilevato un travisamento dei fatti presupposti da parte del Comune intimato. Invero la zona interessata dall’intervento edilizio oggetto del giudizio non ricade nella area di inedificabilità assoluta dei metri 150,00 dalla battigia, come dimostrato da una perizia di parte versata in atti. Per l’ipotesi in cui gli incombenti testé richiamati previsti dalla disciplina del codice della navigazione e dal pedissequo regolamento siano stati invece adempiuti, la signora-OMISSIS- ha esteso il gravame agli atti (allo stato sconosciuti) di apposizione del vincolo demaniale sulla zona di contrada -OMISSIS-(-OMISSIS-). Infine con l’ultimo motivo di ricorso è stato chiesto a questo Tribunale di condannare il Comune di -OMISSIS- a risarcire il danno prodotto alla signora-OMISSIS- dalla perdita del bene della vita di sua titolarità;
nonché quello prodotto dal ritardo, con cui la sua pratica edilizia è stata esitata.

2) Nel costituirsi in giudizio, l’Amministrazione comunale ha prodotto la documentazione relativa alla pratica edilizia del fabbricato della ricorrente ed in particolare l’avviso postale di ricevimento del piego contenente il diniego di concessione edilizia in sanatoria da parte del signor-OMISSIS- in data 23.02.2008.

3) Infine nessuno dei difensori delle parti costituite è comparso all’udienza pubblica del 08.05.2024. Di conseguenza la causa è stata trattenuta in decisione senza dare avviso alle medesime della possibilità di definire il giudizio mercé dichiarazione di irricevibilità per tardività del gravame. Invero il suddetto avviso non è un incombente obbligatorio in caso di udienza andata deserta in considerazione della ratio dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., vale a dire quella di offrire ai difensori delle parti, in attuazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre sul punto;
possibilità, a cui non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore rinuncia (cfr. ex multis T.A.R.S. Palermo, Sez. II, sentenza n. 3223/2022).

4) L’odierno gravame si dimostra ictu oculi irricevibile per tardività dal momento che, per suo tramite, viene chiesto a questo Tribunale di caducare un provvedimento portato a conoscenza (in modo regolare) del destinatario più di quindici anni fa. Non può trovare accoglimento al riguardo l’istanza di remissione in termini formulata in atti. Se è pur vero che l’art. 37 cod. proc. amm. accorda al Giudice il potere di disporre la remissione in termini per errore scusabile in presenza di gravi impedimenti di fatto, da intendersi come ostacoli insuperabili da parte dell’interessato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 18.07.2013, n. 3911);
è altrettanto vero che quanto prospettato sul punto da parte ricorrente è rimasto privo di riscontro. Invero non risulta versato in atti alcun elemento probatorio a riscontro della gravità delle condizioni di salute del signor-OMISSIS- all’epoca dei fatti di causa;
gravità addotta come causa della mancata impugnazione tempestiva del diniego di condono edilizio.

5) In merito al regolamento delle spese di lite le stesse sono poste a carico della ricorrente e liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

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