TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-03-09, n. 202303999

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-03-09, n. 202303999
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303999
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2023

N. 03999/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07107/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7107 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione nel sistema di qualificazione -OMISSIS-di -OMISSIS-per le categorie -OMISSIS- adottato con nota prot. -OMISSIS-ed ove occorra del disciplinare del sistema di qualificazione di -OMISSIS-, art. 13.7, punto 2, per quanto oggetto di censura nei motivi di ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. -OMISSIS- -OMISSIS-è una azienda metalmeccanica qualificata per le categorie -OMISSIS- (carpenteria metallica in acciaio per linee aeree di contatto), -OMISSIS- (Sostegni vari in carpenteria metallica e relativi tirafondi in acciaio per linee aeree di contatto) e -OMISSIS- (Cartelli, targhe e bandierine per linee di trazione elettrica e per segnaletica a messaggio fisso di stazione) nell’ambito del sistema di qualificazione, di cui si è dotata -OMISSIS-ai sensi dell’art. 134 del codice dei contratti;

2. La ricorrente, nel mese di luglio 2021, partecipava in ATI con altre due imprese (-OMISSIS-) ad una gara telematica, suddivisa in quattro lotti, bandita da -OMISSIS-per l’affidamento della fornitura di -OMISSIS-;

3. L’ATI -OMISSIS- si aggiudicava il Lotto 1, risultando esclusa dalla gara per i lotti successivi, per un errore degli associati nella sottoscrizione delle offerte;

4. Nel mese di gennaio 2022 l’amministratore delegato della -OMISSIS-, -OMISSIS-, riceveva la notifica di un decreto di perquisizione nell’ambito di un’indagine che lo vedeva coinvolto, unitamente agli altri partecipanti alla gara, per il delitto di cui all’art. 353 c.p., correlato alla conclusione di un accordo per la spartizione dei lotti;

5. -OMISSIS-, venuta formalmente a conoscenza della predetta indagine, adottava, previa comunicazione di avvio del procedimento, il provvedimento di sospensione dell’efficacia della qualificazione vantata dalla ricorrente per le categorie -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, adottato con nota prot. -OMISSIS-.

5.1. In particolare, -OMISSIS-dava applicazione all’art. 13.7, ultima parte, del Disciplinare del Sistema di Qualificazione, ove è stabilito che “-OMISSIS-si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il procedimento di qualificazione o l’efficacia della qualificazione (……..) qualora -OMISSIS-venga a conoscenza, in occasione di attività di audit interna/esterna o di indagini svolte da Autorità Giudiziarie e/o di provvedimenti da queste ultime adottati, di atti e/o comportamenti violanti il Codice Etico del Gruppo -OMISSIS- e in ogni caso tali da pregiudicare l’integrità e affidabilità dell’operatore economico e ledere gravemente il rapporto fiduciario con -OMISSIS-e conseguentemente incidenti sull’inserimento e/o mantenimento nei Sistemi di Qualificazione”.

6. Avverso tale determinazione insorgeva parte ricorrente che formulava due motivi di gravame.

6.1. Con il primo motivo deduceva violazione e/o falsa applicazione degli artt. 136 e 80 del codice dei contratti, e delle Linee Guida ANAC n. 6. Difetto di motivazione.

6.1.1. Si doleva parte ricorrente del fatto che il provvedimento di sospensione fosse stato adottato nonostante i fatti presi in considerazione attenessero ad un’indagine non ancora conclusa, mancando, pertanto, un accertamento definitivo della fattispecie delittuosa ascritta al predetto amministratore delegato della ricorrente.

6.1.2. In particolare, ad avviso della ricorrente la sospensione sarebbe stata giustificata solo se inquadrabile nella previsione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 o 5 del d. lgs. 50/16 in quanto le amministrazioni aggiudicatrici, nel disciplinare i criteri di esclusione, sarebbero tenute ad attenersi a quanto stabilito dall’articolo 80.

6.1.3. In ogni caso, proseguiva l’esponente, anche il disposto dell’art. 80, comma 5, lettera “c”, che consente l’esclusione anche nel caso in cui “la stazione appaltante dimostri

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